Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 07-07-2011, n. 26738

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il giudice dell’esecuzione del tribunale di Bari rigettò l’incidente di esecuzione proposto da D.G. F., con cui si chiedeva la declaratoria di non esecutività del titolo nonchè la restituzione in termini per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna del tribunale di Bari, emesso dal Gip in data 28.2.2007.

Osservò il giudice, quanto alla esecutività del titolo, che la notifica del decreto era stata compiuta regolarmente secondo la modalità dell’art. 157 c.p.p., comma 8; e, quanto alla restituzione nel termine, che il ricorrente non aveva indicato alcun elemento concreto che facesse ipotizzare, nonostante la ritualità della notifica, una mancata conoscenza per caso fortuito o forza maggiore.

Il D.G. propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge. Osserva che non è stata rispettata la procedura prevista dall’art. 157 cod. proc. pen. per la prima notificazione all’imputato non detenuto ed in particolare quella indicata dall’art. 157, comma 8, il quale prevede che la comunicazione dell’avvenuto deposito presso la casa comunale venga confermata mediante l’invio di lettera raccomandata, mentre nella specie essa è avvenuta mediante una nuova affissione. Inoltre, sulla cartolina manca l’indicazione dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale. In ogni caso doveva essere considerato caso fortuito o forza maggior la mancata conoscenza del decreto penale pur in presenza di una notifica perfezionatasi solo formalmente.

Successivamente al deposito della requisitoria del PG, il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato perchè, come rilevato anche dal giudice a quo, la notifica del decreto penale di condanna è stata eseguita secondo la disposizione dell’art. 157 c.p.p., comma 8, come attestato sia dalla relata di notifica (dove si da atto dell’accesso in due distinte occasioni dell’ufficiale giudiziario presso l’abitazione dell’imputato, senza avere rinvenuto alcuno dei soggetti cui consegnare la copia dell’atto, dell’affissione alla porta dell’abitazione, dell’avviso relativo al compimento di tali operazioni) sia dalla ricevuta della raccomandata successivamente inviata a mezzo del servizio postale (per dare notizia del deposito presso la casa comunale della copia della detta relata di notifica), anch’essa notificata mediante affissione alla porta dell’abitazione, senza che il plico venisse successivamente ritirato nei termini di legge.

Non comporta nullità poi la circostanza che l’avviso sia stato eventualmente affìsso all’esterno, anzichè alla porta dell’abitazione (senza che peraltro nemmeno siano state indicate le concrete modalità dell’affissione) nè il fatto che l’avviso della raccomandata sia stato eventualmente anch’esso affisso. Non comporta nullità nemmeno il fatto che non sia stata barrata la casella indicante che il plico era stato depositato presso l’ufficio.

E’ invece fondato il secondo motivo. L’ordinanza impugnata, infatti, ha rigettato la richiesta di rimessione in termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna perchè non erano state indicate le ragioni della mancata conoscenza del decreto penale notificato e quindi delle cause di caso fortuito o di forza maggiore.

Sennonchè, il nuovo testo dell’art. 175 c.p.p., comma 2, dispone che se è stato pronunciato decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a proporre opposizione, stabilendo altresì che a tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.

La norma quindi non richiede che l’imputato debba indicare le ragioni della mancata conoscenza del decreto penale, ma soltanto che egli richieda la remissione in termini per proporre opposizione allegando di non avere avuto conoscenza del decreto. Spetta poi all’autorità giudiziaria svolgere tutte le necessarie verifiche per accertare che il soggetto abbia in concreto avuto effettivamente conoscenza del provvedimento o abbia volontariamente rinunciato a proporre opposizione.

Nel caso di specie, peraltro, l’imputato aveva anche indicato le ragioni della mancata conoscenza individuate nel fatto che la notificazione era stata compiuta in modo irregolare o comunque non aveva raggiunto il suo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario. Il che deve ritenersi sufficiente perchè la legge richiede che sia data la prova positiva che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza ed a tal fine non è possibile presumere che ciò sia avvenuto soltanto perchè è stata formalmente regolare una notificazione effettuata mediante affissione sull’esterno dell’abitazione.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che qui deve essere confermata nonostante alcune decisioni apparentemente in senso diverso, "Ai fini della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per impugnare un decreto penale di condanna ai sensi dell’ari. 175 c.p.p., comma 2, come novellato dalla L. n. 60 del 2005, il giudice ha l’obbligo di accertare l’effettiva conoscenza del provvedimento da parte del condannato e pertanto, qualora la notifica sia avvenuta a mezzo raccomandata, mai ritirata da alcuno con restituzione al mittente, non può rigettare l’istanza sul presupposto della regolarità della notifica, ma ha l’obbligo di compiere ogni necessaria verifica" (Sez. 3, 12.4.2006, n. 17761, Ricci, m. 233641); "E’ illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest’ultima non può essere da sola considerata dimostrativa dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. (Nella specie, la notifica era avvenuta a mani di soggetto diverso dall’imputato e deceduto poco dopo la ricezione dell’atto). Conforme, sez. 3, n. 24066 del 2010 e n. 24067 del 2010, non massimate)" (Sez. 3, 13.5.2010, n. 24065, Battana, m.

247796); "Allorchè venga richiesta, con incidente dì esecuzione, la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, sull’assunto della sua non esecutività per irrituale notifica del relativo estratto, grava sull’autorità giudiziaria l’onere di provare che il soggetto istante abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione" (Sez. 1, 17.11.2009, n. 46176, Bouna, m. 245515); "Il riconoscimento del diritto del condannato alla restituzione del termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale non priva di efficacia le modalità di notificazione degli atti che si fondano sulla mera conoscibilità, ma obbliga il giudice alla concreta verifica circa l’effettività della conoscenza degli atti notificati" (Sez. 2, 18.3.2009, n. 18573, Pantaloni, m. 244443); "L’istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale può essere rigettata solamente quando il giudice abbia conseguito certezza, sulla base di dati fattuali concreti e non di mere ipotesi congetturali, in ordine alla "effettiva conoscenza" del procedimento o del provvedimento da parte dell’interessato" (Sez. 5, 30.1.2009, n. 21712, Russo, m. 243975); "Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, la nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, prevede una sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell’imputato, ponendo a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’eventuale prova contraria e, più in generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti alfine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire" (Sez. 6, 16.12.2008, n. 2718, Holczer, m. 242430).

Nella specie il GIP non ha acquisito la prova positiva che il D. G. avesse avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna di che trattasi ed avesse volontariamente rinunciato ad opporlo; anzi, aveva elementi per dubitare ragionevolmente che il decreto in questione fosse giunto a conoscenza dell’interessato, in considerazione delle particolari modalità della notifica (affissione fuori dell’abitazione; raccomandata non ritirata).

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto relativo alla richiesta di rimessione in termine per proporre opposizione, con rinvio al tribunale di Bari per nuovo esame.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Bari per nuovo esame.

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