T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-07-2011, n. 6112 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I) Il sig. S. Esposito si è gravato, con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, avverso la determinazione del 5.2.2009 con la quale la competente Autorità prefettizia – investita da parte del ricorrente (con istanza del 3.5.2007 sollecitata il 3.3.2008) del riesame, ai sensi dell’art.10 c.8 del d.P.R. n.490 del 1994, di un’informativa antimafia (qualificata) atipica, ex art. 1 septies del d.l. n.629/1982 (richiamato dal c.9 del predetto art.10), risalente all’anno 2006 – ha confermato "alla luce degli approfondimenti svolti dalle Forze dell’ordine e dalle valutazioni effettuate dal G.i.a." la permanenza, "nel suo complesso, del quadro indiziario che diede luogo all’adozione del provvedimento antimafia" del 2006.

L’odierno giudizio si configura come una sorta di appendice di altri due giudizi:

– l’uno introdotto presso Il T.a.r. partenopeo (adito dallo stesso ricorrente per l’impugnativa del provvedimento antimafia del 2006 e del diniego di autorizzazione all’apertura di un’agenzia di affari e commissioni c/terzi nel settore del servizio funebre oppostogli dal Comune di Casoria sulla base della predetta informativa). In primo grado la domanda di giustizia del ricorrente è stata respinta con sentenza di quel Tribunale n.6040 del 20.6.2008: sentenza, a sua volta, riformata in appello con decisione della VI^ sez. del Cons.Stato n.286/2010 del 26.1.2010 che, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati in I° grado;

– l’altro (n.10112/2008R.G.) introdotto presso questo Tribunale avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura sull’istanza di riesame di cui si è detto in premessa e definito con sentenza n.992/09 del 03.2.09 che ha ordinato a tale Ufficio territoriale di concludere il relativo procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso nel termine di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione e/o notificazione della medesima decisione.

Dunque, all’evidenza, un quadro complesso connotato da una serie di iniziative del ricorrente l’una succedutasi ad altra precedente senza attenderne il relativo esito. E difatti, ricapitolando:

a) nel 2006 l’interessato impugna il diniego di autorizzazione ad aprire un’agenzia e l’informativa antimafia atipica sulla quale tale diniego risulta imperniato;

b) successivamente, ma in ogni caso prima della pronuncia del Tar partenopeo, parte ricorrente avanza (03.5.2007) e sollecita (03.3.2008) il riesame dell’informativa di cui sopra;

c) pubblicata il 20.6.2008 la sentenza del Tar Napoli che respinge il ricorso sub a), l’interessato, quasi contestualmente, appella tale decisione (con ricorso incardinato presso il Consiglio di Stato al nr. 9412/2008R.G.) e adisce questo Tribunale (con ricorso notificato il 31.10.2008) qui impugnando il silenzio inadempimento maturato sulle istanze di cui sub b);

d) il 03.2.2009 viene pubblicata la sent. di questa Sezione nr. 992/09 che ordina all’U.t.g. di Napoli di concludere con un provvedimento espresso il procedimento attivato dalle istanze sub b);

e) il 05.2.2009 interviene la comunicazione all’interessato della determinazione prefettizia con cui viene definito (all’evidenza tardivamente e quasi in coincidenza con la pubblicazione della sentenza di questa Sezione) il procedimento citato, confermandosi il quadro indiziario che aveva dato luogo all’originaria informativa antimafia atipica;

f) il 26.3.2009 viene depositato il ricorso in epigrafe con cui si impugna il provvedimento sub e); (ricorso inizialmente prospettato sia come azione per l’esecuzione della sent. n.992/09 che quale ricorso ordinario ed in ordine al quale con ordinanza collegiale del 02.7.2009 ne è stata disposta la sua reiscrizione nel ruolo ordinario per la relativa trattazione in pubblica udienza);

g) il 26.1.2010 viene pubblicata la sentenza (nr.286/2010) con cui il Consiglio di Stato riforma la decisione del T.a.r. di Napoli n.6040 del 20.6.2008 e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati in I° grado.

Tanto premesso, la causa, inizialmente chiamata all’udienza pubblica del 10.6.2010, è stata, in tale occasione, – anche a causa del fatto che l’intimata amministrazione non si era, al tempo, costituita in giudizio (tanto, come in epigrafe richiamato, è avvenuto solo all’udienza pubblica del 09.6.2011), né aveva reso note eventuali iniziative adottate successivamente alla pubblicazione della sentenza del Giudice di appello appena citata – ritenuta non matura per la relativa decisione; e tanto per le ragioni rassegnate nell’ordinanza istruttoria n.977/2010 (di seguito rinnovata con ord. n.1670/2010) che, per la parte di interesse, di seguito, per ragioni di comodità espositiva, si riproducono.

"……..Dunque il primo dato da accertare è se l’U.t.g. di Napoli abbia assunto alcuna iniziativa per attuare l’obbligo di conformarsi alla sentenza del Consiglio di Stato; se tale iniziativa sia stata portata a compimento con l’elaborazione di una nuova informativa antimafia e se, eventualmente, di tale informativa il ricorrente ed il Comune tenuto a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione ne siano stati edotti.

Vi è però un altro aspetto di significativa importanza da appurare (sempre nei confronti della Prefettura di Napoli).

Nella sentenza nr.992/09 questa Sezione ha chiarito che il riesame previsto dall’art.10 c.8 del d.P.R. n.490 del 1994 afferisce a richiesta dell’interessato che non è volta a stimolare l’esercizio del potere di autotutela della p.a. (che in tal caso resterebbe libera di provvedere o meno) ma, dovendo la richiesta citata essere documentata in relazione a circostanze asseritamente sopravvenute e astrattamente rilevanti ai fini della certificazione antimafia, afferisce all’esercizio di un potere (che non incide sul provvedimento a suo tempo emanato e) si concreta in un nuovo atto da adottare tenendo conto della mutata situazione.

Occorre allora avere copia dell’istanza di riesame del ricorrente e dei documenti a corredo della stessa (relativi, come recita l’art.10 c. 8 citato, "al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa") nonché "degli approfondimenti svolti dalle Forze dell’ordine" in esito alla produzione della stessa "e dalle valutazioni effettuate dal G.i.a." nella seduta del 09.12.2008 ovvero in sedute successive; e tanto al fine di appurare se il provvedimento di riesame del 05.2.2009 presenta le caratteristiche sopra descritte (e cioè è un nuovo atto adottato tenendo conto della mutata situazione) ovvero è sostanzialmente integrativo, alla luce degli approfondimenti e delle valutazioni di cui sopra, del precedente al quale accede venendolo a completare".

II)- La Prefettura di Napoli (reiterando il contegno già assunto innanzi al Giudice di appello e del quale si dà atto nella citata decisione nr.286/2010) ha, sostanzialmente, disatteso il dictum della Sezione, omettendo il deposito sia di copia dell’istanza di riesame del ricorrente e dei documenti a corredo che "degli approfondimenti svolti dalle Forze dell’ordine" in esito alla produzione della stessa domanda di riesame "e delle valutazioni effettuate dal G.i.a." nella seduta del 09.12.2008 ovvero in sedute successive. Si è, difatti, limitata a comunicare al riguardo (nota del 27.1.2011 depositata il successivo 04.2.2011) un dato già noto; e cioè che il Gruppo Ispettivo Antimafia, nella riunione del 09.12.2008, ha ritenuto attuali e persistenti le condizioni che, a suo tempo, diedero luogo all’adozione dell’informativa interdittiva del 2006.

La comunicazione prefettizia contiene, peraltro, una ulteriore informazione tratta da una visura camerale: e cioè che entrambe le ditte individuali intestate al ricorrente Esposito Salvatore, già attive in Casoria, risultano cancellate presso la competente Camera di Commercio in date 01.4.2009 e 09.6.2003 e che le relative quote sarebbero state cedute alla "Impresa Funebre F.lli Esposito s.r.l." nei cui confronti sono in corso accertamenti relativi a eventuali infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Tale dato è stato partecipato al procuratore del ricorrente (che non aveva preso visione della nota prefettizia del 27.1.2011) nel corso dell’udienza pubblica del 24.2.2011.

La Difesa del sig. Esposito non ha confermato la citata cancellazione delle ditte individuali amministrate dal suo assistito ed ha ritenuto, in ogni caso, irrilevante detta circostanza posto che l’informativa antimafia non può che riguardare, a suo avviso, la persona fisica nei cui confronti opera l’eventuale condizionamento mafioso.

Ha, quindi, depositato la copia di un’autorizzazione rilasciata il 25.2.2010 dal Comune di Casoria, per l’esercizio di un’agenzia di affari e commissioni c/terzi nel settore del servizio funebre alla via Duca d’Aosta n.45/A, a favore della "Onoranze Funebri Necropolis s.r.l." della quale è legale rappresentante dal 03.2.2010.

III)- La tesi dianzi rassegnata, sostenuta dal ricorrente, non è stata condivisa dalla Sezione; e ciò per le ragioni contenute nell’Ordinanza n.2581/2011 che, per la parte di interesse, è opportuno testualmente riportare.

" Vale la pena di ricordare che la complessa e ingarbugliata vicenda che connota il corrente contenzioso origina da un’informativa antimafia nella quale si legge che "sul conto della società Esposito Salvatore con sede di Casoria allo stato sussiste il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata".

Ora – ed a parte l’improprio termine "società" in luogo di ditta individuale – non v’è dubbio che (come si legge nella sentenza del Tar NA n6040/2008 menzionata sub par. I), la richiesta dell’informativa antimafia inoltrata, a suo tempo, dal Comune di Casoria alla Prefettura partenopea (al fine dell’autorizzazione all’apertura di una agenzia di affari e commissione per conto terzi – settore servizio funebre) concerneva la ditta individuale Esposito Salvatore con sede in Casoria alla via S. Mauro, 57.

E, parimenti, non v’è dubbio che:

– il giudizio definito dal Tar NA con la decisione sopra ricordata sia stato promosso dall’Esposito, oltre che in proprio, quale l.r. della omonima ditta individuale con sede in Casoria alla via S. Mauro, 57;

– il giudizio definito da questo Tribunale con la sent. nr. 992/09 (anch’essa citata sub par.I), sia stato promosso avverso il silenzio rifiuto opposto dalla Prefettura di Napoli sull’istanza volta alla rinnovazione dell’accertamento antimafia a carico dell’impresa individuale Esposito Salvatore (cfr. pag. 1 ricorso);

– il giudizio introdotto col ricorso in epigrafe ha ad oggetto l’impugnativa del provvedimento con cui l’U.t.g. di Napoli "ha respinto l’istanza di riesame prodotta dal ricorrente ai fini della rivalutazione della posizione dell’impresa omonima destinataria di un’informativa antimafia….." (così pag. 10 gravame).

Orbene certamente l’informativa antimafia può concernere ditta e/o impresa individuale; e, certamente, per tale evenienza le informative antimafia – trattandosi di ditta individuale – sono, per forza di cose, appuntate su elementi che riguardano la persona fisica dell’imprenditore per il quale il solo fatto storico di aver iscritto al registro delle imprese, in un tempo successivo, una nuova "ditta individuale" non vale ad elidere la rilevanza delle informazioni che personalmente lo concernono, né pregiudica (allorquando alla cessata ditta individuale sia subentrata nuova ditta individuale gestita sempre dalla stessa persona fisica) la richiesta, ex art.10 c.8 del d.P.R. nr.252 del 1998, di riesame delle stesse.

Del tutto diversa è però la disciplina normativa riguardante le imprese organizzate in forma societaria o consortile. In tal caso l’art.2 del d.P.R. appena citato prevede che l’informativa riguarda non solo la persona dell’amministratore ma anche altri soggetti (per le società di capitali: tutti i componenti l’organo di amministrazione; per le società in nome collettivo: tutti i soci; per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; ecc.). Altrimenti detto in questi casi si tratta di accertare l’eventuale emersione "di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società" come recita il c.2 dell’art.10 del d.P.R. n.252/1998 e la certificazione attesta la sussistenza o meno di tali tentativi nei confronti della "società" tramite la quale si intende esercitare una data attività imprenditoriale. Consegue a tanto che la richiesta di riesame della posizione antimafia di una ditta individuale che sia cessata risulta improcedibile in quanto tale ditta nessun contatto potrà più avere con le pp.aa., con gli enti pubblici e con gli enti e le aziende vigilati o controllati dallo Stato e/o da altro ente pubblico (cfr. art.1 d.P.R. n.258/1992); e parimenti, sotto altra angolazione prospettica, improcedibile risulta la richiesta dell’informativa sulla posizione antimafia di una sola persona fisica che sia amministratore di una società di capitali (ovvero la richiesta di riesame della stessa): e ciò in quanto l’assenza di controindicazioni sulla sua persona non consente alla società (dalla stessa persona amministrata) di contrarre con le pp.aa. ove una positiva certificazione non sia emessa (a seguito di indagini coinvolgenti gli altri componenti l’organo di amministrazione) nei confronti della società stessa".

Per tali ragioni e tenuto conto che:

– le ditte individuali già condotte dal sig. Esposito in Casoria, l’una con sede in via Pietro Micca 10 e l’altra con sede in via S.Mauro 57, risultano, presso la competente Camera di Commercio, cancellate, rispettivamente, in data 09.6.2003 ed in data 1.4.2009;

– il sig. Esposito è, allo stato, l.r. della s.r.l. "Onoranze Funebri Necropolis", autorizzata il 25.2.2010 dal Comune di Casoria all’esercizio di agenzia di affari e commissioni c/terzi nel settore servizio funebre;

la Sezione, con l’Ordinanza da ultimo richiamata, ha onerato il ricorrente della produzione di aggiornata documentazione, rilasciata dalla/e competenti pp.aa., attestante la giuridica esistenza ed operatività di omonima/e ditta/e individuali nei cui confronti rivesta attualità la richiesta di riesame della posizione antimafia avanzata con le richieste del 03.5.2007 e del 03.3.2008 di cui si è detto al precedente par. I).

IV)- A tale incombente l’Esposito ha prestato puntuale adesione. In memoria depositata il 12.4.2011 ha dato atto della cessazione dell’omonima ditta individuale; quindi ha ribadito il proprio interesse ad una pronuncia di merito sul contenzioso in quanto:

a) l’informativa antimafia di cui chiede l’annullamento verrà sempre a coinvolgere tutte le attività imprenditoriali societarie alle quali egli è interessato;

b) persiste, non solo l’interesse morale a tutelare il buon nome della cessata ditta individuale ma anche l’interesse economico ad essere risarcito dei danni subiti per l’illegittimo impedimento all’esercizio della relativa attività aziendale.

IV.1)- L’argomentazione sub lett.a) del precedente paragrafo non supera le considerazioni svolte dalla Sezione nella parte sopra riprodotta dell’Ordinanza nr. 2581/2011 cui, onde evitare inutili ripetizioni, può rinviarsi.

Differente rilievo assume invece quanto dichiarato in ordine al punto b) del precedente periodo. E ciò in quanto non può negarsi che permane un interesse protetto all’annullamento di un’informativa interdittiva relativa a ditta individuale, anche quando quest’ultima sia stata trasferita a terzi ovvero sia cessata, essendo giuridicamente rilevante anche la tutela dell’onorabilità del soggetto, la cui condotta sia stata ritenuta ostativa per la gestione di un esercizio, ai fini di ristoro non solo morale ma anche patrimoniale, sul piano risarcitorio e di possibile avvio di nuove iniziative commerciali individuali.

E d’altro canto il sistema delineato dal codice del processo amministrativo (artt. 30 e 34 D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104) consente non solo la proponibilità in via autonoma dell’azione di risarcimento danni ma, altresì, al ricorrente che non abbia più interesse all’annullamento del provvedimento impugnato, di chiedere al giudice l’accertamento dell’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse a fini risarcitori (sul principio, cfr. Cons. St. nr.8550 del 2010).

IV.2)- Tanto chiarito la definizione dei profili di merito del gravame non richiede la spendita di diffuse argomentazioni.

A prescindere dalla circostanza che l’originaria antimafia interdittiva (del 2006) è stata annullata dal Consiglio di Stato per grave difetto di istruttoria e di motivazione (fondandosi – così si esprime il Giudice di appello – su circostanze di fatto che, pure considerate nella loro globalità, non sono in grado di far desumere l’esistenza anche solo di un tentativo di infiltrazione mafiosa), l’enigmatico contegno assunto dall’amministrazione dell’Interno (che non si è costituita in giudizio) e l’inspiegabile condotta tenuta dalla Prefettura partenopea che (così come fatto nel giudizio di appello definito con l’anzi ripetuta decisione) ha disatteso il iussus iudicis omettendo il deposito tanto "degli approfondimenti svolti dalle forze dell’ordine" in esito alla produzione della domanda dell’Esposito di riesame del detta informativa, quanto "delle valutazioni effettuate dal G.i.a." nella seduta del 9/12/2008 ovvero in sedute successive, prestano il fianco alle dedotte censure di carente istruttoria (essendo rimasti ignoti gli elementi deponenti per la permanenza di un quadro indiziario sfavorevole al rilascio dell’informativa positiva) e di chiaro difetto di motivazione che vizia ed inficia l’atto avversato.

V)- Conclusivamente il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento prefettizio del 05.2.2009 con lo stesso impugnato.

Condanna l’amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio che, forfetariamente, liquida in Euro3000,00 a beneficio della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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