Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 07-07-2011, n. 26572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna di R.F., per i reati di furto e ricettazione,in continuazione, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1200,00 di multa, ricorre il difensore del R. chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

a) la violazione dell’art. 192 e art. 606, lett. e) per essere la motivazione della sentenza illogica ed apparente in relazione al capo c): lamenta il ricorrente che R.F. è stato condannato solo per le dichiarazioni accusatorie della convivente Z. J. la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca non è stata verificata. La Z. non è testimone oculare come erroneamente afferma la Corte di merito ma ha solo ascoltato una conversazione intercorsa tra il convivente ed il fratello dello stesso. Inoltre non vi è alcuna prova esterna che l’apparato di video registrazione sia stato realmente rubato perchè non vi è alcuna denuncia di furto.

Già l’imputato aveva chiarito di aver acquistato quel bene a Napoli.

Anche in ordine al furto di cui al capo a) manca la prova che la moto sia proprio quella rubata dal deposito Guizzi e che le dichiarazioni della Z. siano attendibili. Infatti la moto ha delle caratteristiche diverse da quelle della moto rubata e la Z. non può essere considerata persona che non nutriva astio nei confronti del R., visto che fu proprio lei a denunciarlo per maltrattamenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente infondato, e perciò inammissibile, perchè tende alla ricostruzione del fatto sulla base di un diverso apprezzamento degli elementi di prova, senza riuscire a evidenziare i profili di contraddittorietà o di incongruità logica del provvedimento impugnato.

Il ricorrente deduce che i giudici del merito avrebbero errato ad affermare la sua responsabilità penale in ordine ai reati a lui attribuiti che andavano innanzitutto ricostruiti secondo diversi parametri fattuali, e, pertanto, tale errore sarebbe stato determinato da una non corretta valutazione del materiale probatorio, che riprende in esame, proponendone una diversa – e a suo avviso più corretta – interpretazione.

Per insegnamento costante e datato di questa Corte dal controllo di legittimità restano escluse le deduzioni che riguardano l’interpretazione e la specifica consistenza degli elementi indizianti o probatori e la scelta di quelli determinanti, poichè la verifica di legittimità è limitata alla sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito il controllo sul contenuto della decisione.

Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti addotta dal ricorrente ne1 su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili. (Cass. Sez. 4, sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5, sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2, sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

A fronte di una completa ed esauriente motivazione dei giudici di merito, che hanno valutato credibili le dichiarazioni testimoniali rese dalla Z. perchè riscontrate dalla assenza di reali indicazioni sulla legittima acquisizione dei beni da parte del R., le deduzioni del ricorrente si risolvono in censure di mero fatto alla valutazione operata dai giudici che non possono trovare ingresso in questa fase del giudizio. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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