T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 11-07-2011, n. 6153

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’impugnata determinazione dirigenziale, è stata disposta la revoca della determinazione dirigenziale n. 50 del 14.1.2011, con la quale è stata rilasciata la concessione di suolo pubblico permanente per un banco mobile per lo svolgimento dell’attività di commercio – settore non alimentare – sito in Roma, alla Via Alberto Ferrero, sulla base di una duplice motivazione, incentrata, da un lato, sul contrasto della sua collocazione con le disposizioni dell’ordinanza prefettizia concernente la sicurezza e, dall’altro, dall’erronea mancata indicazione della temporaneità della stessa in attesa della definitiva ricollocazione all’interno della struttura mercatale;

Considerato che entrambe le due autonome motivazioni sono scevre dai motivi di censura articolati in ricorso, in quanto:

– le disposizioni concernenti la sicurezza, contenute nella richiamate ordinanza prefettizia n. 618 del 2005, nella parte in cui prevedono una distanza minima dagli ingressi alla metropolitana, sono vincolanti per l’amministrazione comunale;

– la mancata indicazione della temporaneità della concessione revocata è evidentemente frutto di un errore materiale da parte dell’amministrazione alla luce, da un alto, del complessivo tenore della determinazione revocata che, nelle premesse, contiene il riferimento testuale alle precedenti fasi della vicenda, e, dall’altro, della richiamata copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla quale è dato evincere come la società ricorrente fosse in attesa della definitiva ricollocazione nella struttura mercatale di cui trattasi (atteso, altresì, che la licenza di cui la stessa è titolare ha ad oggetto proprio l’esercizio dell’attività in questione all’interno di un mercato) ed auspicasse e richiedesse, nelle more, una collocazione soltanto temporanea (come, peraltro, da ultimo confermato anche con l’istanza del 15.6.2011, in copia agli atti);

Considerato, infine, che, come documentato in atti da parte del comune con l’ultimo deposito, in data 24.6.2011, si è proceduto alla formale individuazione della collocazione definitiva all’interno della struttura mercatale, come da sempre richiesto da parte della società ricorrente;

Considerato che, pertanto, il ricorso è infondato nel merito per le considerazioni che precedono;

Considerato che si ritiene di dovere disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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