Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 07-07-2011, n. 26570 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.T.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di cappello di Napoli 20/30.11.2009, che, in riforma della pregressa decisione del gup del tribunale della stessa città in data 1.3.2009, sulla rinuncia dell’appellante a tutti i motivi di gravame ad eccezione del riconoscimento della continuazione dei reati in giudizio con altri già giudicati con sentenza irrevocabile, riconosceva la continuazione richiesta con i reati di cui alla sentenza del gup dello stesso tribunale in data 4.12.2006 e determinava, di conseguenza, le pene secondo legge. Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione sotto il profilo della carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima efficacia riduttrice della pena. Il ricorso non è fondato e va rigettato.

Non coglie nel segno il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che riproponga un motivo già oggetto di rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 597 c.p.p., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poichè, ex art. 597 c.p.p., comma 1, l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, nè può farlo il giudice di legittimità sulla base di un’ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l’irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorchè unilaterali (v.,per tutte, Sez. 2, 3.12.2010/1.2.2011, Izzo, Rv. 249269).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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