Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 24965 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Salerno, con decreto del 14.6.07, ha dichiarato improponibile la domanda di risarcimento del danno da eccessiva durata del processo proposta, ai sensi della L. n. 89 del 2001, da A.N.A. nei confronti del Ministero della Giustizia.

A sostegno della decisione la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha fornito prova che alla data di deposito del ricorso (20.9.06) il procedimento presupposto fosse ancora pendente e che, pertanto, non fosse decorso il termine decadenziale di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

La A. ha chiesto la cassazione del provvedimento, con ricorso affidato ad unico motivo. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la A. lamenta che la Corte territoriale abbia dichiarato improponibile il ricorso senza richiedere l’acquisizione degli atti del procedimento presupposto, secondo quanto previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 3.

Il motivo deve essere respinto.

Ai sensi dell’art. 4, della L. citata, la domanda di equa riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

La prova della ricorrenza della condizione di proponibilità della domanda deve essere data dalla parte istante, ed il giudice, anche in sede di legittimità, deve porsi d’ufficio la relativa questione, verificando che detta prova sia stata fornita, pur in mancanza di eccezioni di controparte al riguardo (Cass. n. 11231/03). La Corte territoriale ha dunque correttamente rilevato che la A. non aveva assolto al proprio onere, posto che la dedotta pendenza del procedimento dinanzi al giudice di legittimità non poteva desumersi dalla copia uso studio del ricorso per cassazione da lei depositata,che era priva della relata di notifica. L’assunto della ricorrente, secondo cui la prova in questione avrebbe potuto essere tratta dagli atti del processo presupposto, di cui la Corte di merito non ha disposto l’acquisizione, è privo di fondamento. Infatti, ai sensi dell’art. 123 disp. att. c.p.c., il cancelliere deve fare annotazione dell’avvenuta impugnazione della sentenza solo sull’originale della stessa e non anche all’interno del fascicolo d’ufficio. La A. non può, infine, dolersi, nella presente sede di legittimità, del fatto che la Corte di merito non abbia assunto, d’ufficio, informazioni in ordine all’effettiva pendenza del procedimento: siffatto potere, riconosciuto al giudice dall’art. 738 c.p.c., comma 2, è infatti oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo, sicchè il suo mancato esercizio non determina l’inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento camerale e risulta incensurabile in cassazione. (Cass. n. 1947/99).

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese processuali in favore del Ministero intimato, che non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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