Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-06-2011) 07-07-2011, n. 26634Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30 giugno 2010 il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza proposta da L.E., intesa ad ottenere la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 16 aprile 2009, irrevocabile il 1 luglio 2009; la non esecutività del titolo formatosi, nonchè la restituzione nel termine per impugnare, ai sensi dell’art. 175 c.p.p..

2. Il Tribunale ha rilevato che, dagli atti acquisiti al fascicolo, era emerso che l’istante aveva eletto domicilio presso il suo difensore di fiducia, nominato nella persona dell’avv. Bozena Katia KOLAKOWSKA; che, in occasione della notifica del decreto di citazione a giudizio, tale ultimo legale aveva respinto la notifica dell’atto, sostenendo che il L. non era più domiciliato presso di lei, avendo ella rinunciato al mandato; a quel punto il giudice aveva nominato all’imputato un difensore d’ufficio, al quale erano stati notificati sia il decreto di citazione, sia l’estratto contumaciale della sentenza; pertanto il richiedente aveva avuto piena conoscenza del procedimento penale in corso nei suoi confronti, si che non sussistevano i presupposti per invocare la non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti.

3. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Roma propone ricorso per cassazione L.E. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge, in quanto erroneamente il Tribunale di Roma gli aveva nominato un difensore di ufficio, al quale notificare il decreto di citazione a giudizio e l’estratto contumaciale, a seguito del rifiuto frapposto dai difensore di fiducia da lui nominato di ricevere la notifica del decreto di citazione, per avere ella rinunciato al mandato.

Invero lo svolgimento da parte sua dell’interrogatorio in sede di indagini preliminari non poteva ritenersi indice dell’effettiva conoscenza da parte sua del processo in corso nei suoi confronti;

inoltre il rifiuto del difensore di fiducia da lui nominato di ricevere la notifica del decreto di citazione avrebbe dovuto comportare la notifica dell’atto presso la sua residenza di (OMISSIS);

infine l’elezione di domicilio presso il proprio avvocato di fiducia era da ritenere valida ed operante anche dopo che il medesimo avesse rinunciato al mandato. Era pertanto evidente che egli non avesse avuto conoscenza della pendenza del processo nei suoi confronti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da L.E. è fondato.

2. E’ noto che il testo originario dell’art. 175 cod. proc. pen. è stato criticato, siccome ritenuto non in sintonia con le previsioni comunitarie in materia di giusto processo; invero la norma, nella sua precedente formulazione, faceva riferimento all’imputato che era tenuto a "provare", si da far ricadere su di lui il difficile onere, in presenza di notifiche formalmente perfette, che non avevano tuttavia in concreto raggiunto lo scopo, di dimostrare l’ignoranza incolpevole della decisione emessa nei suoi confronti; inoltre il termine di 10 giorni per inoltrare l’istanza era stato ritenuto troppo breve per consentire al condannato di predisporre adeguatamente la richiesta; pertanto detta norma, nella sua precedente formulazione, aveva dato luogo ad alcune decisioni della Corte europea, che avevano ritenuto il processo italiano in contumacia non sufficientemente garantistico (cfr. 10 novembre 2004 n. 56581 ric. SEJDOVIC c/ Italia). Lo Stato italiano era stato pertanto invitato a rimuovere ogni ostacolo giuridico che potesse impedire la restituzione nel termine per proporre impugnazione al condannato che non fosse stato informato in maniera effettiva del processo svoltosi a suo carico.

3. E’ pertanto intervenuto il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, che ha modificato l’art. 175 c.p.p., comma 2, nel senso di rendere più incisivo lo strumento restitutorio.

La norma attualmente in vigore prevede invero un’ipotesi di restituzione nel termine per impugnare le sentenze contumaciali o per opporsi ai decreti di condanna quando risulti dagli atti che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire od ad impugnare.

Secondo l’attuale formulazione della norma legislativa in esame quindi non spetta all’imputato fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma è onere del giudice della richiesta reperire agli atti l’eventuale prova positiva; e la mera regolarità della notifica non più ormai essere considerata, di per sè sola, dimostrativa dell’effettiva conoscenza della sentenza da parte del destinatario (cfr. Cass. Sez. 3 n. 24065 del 13/05/2010 dep. 23/06/2010, imp. Battanta, Rv. 247796).

4. Nella specie in esame non appare adeguata la motivazione addotta dal Tribunale di Roma per respingere l’istanza proposta dal L., intesa ad ottenere la restituzione in termine per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 16 aprile 2009.

Secondo il Tribunale invero il L. sarebbe stato al corrente del processo in corso nei suoi confronti, si da aver volontariamente optato di disinteressarsi del medesimo, solo per avere egli risposto ad un interrogatorio disposto nei suoi confronti nel corso delle indagini preliminari.

Si osserva tuttavia che trattasi di adempimento processuale anteriore alla fase del giudizio; che non risulta, inoltre, che sia stato il L. a revocare il suo difensore di fiducia, ma che sia stato quest’ultimo a rinunciare unilateralmente al mandato; che non risulta in qualche modo provato che il legale di fiducia abbia formalmente comunicato al proprio assistito la sua volontà di rinunciare al mandato; senza poi contare che detta rinuncia non esimeva l’avvocato anzidetto dal continuare a fungere da domiciliatario del L..

5. Il Tribunale di Roma ha pertanto respinto l’istanza proposta dal L. disattendendo i canoni di valutazione imposti dall’attuale versione dell’art. 175 cod. proc. pen.; dal che consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, limitatamente alla restituzione in termine, con rinvio degli atti al Tribunale di Roma per nuovo esame, che tenga presenti i principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione in termine e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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