Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 24960

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Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo del 22 marzo 1994 il Presidente del Tribunale di Brindisi ingiungeva a S.A. e C.C. R. il pagamento della somma di L. 264.147.120 oltre interessi di mora derivante per L. 251.219.794 da cambiali rilasciate dallo S. a garanzia del pagamento di prestiti agrari e per il resto da scoperto su conti correnti.

Proponevano opposizione S.A. e C.C. R. deducendo che il credito agrario non era esigibile essendo la banca creditrice tenuta, in base al disposto della L. n. 31 del 1991, art. 4, a concedere un finanziamento decennale per ripianare l’esposizione debitoria. Gli opponenti eccepivano altresì il pagamento di una parte del credito.

Il Tribunale di Brindisi con sentenza del 26 luglio – 18 novembre 2004, revocato il decreto ingiuntivo condannava gli opponenti in solido al pagamento della somma di 116.357,30 Euro oltre interessi.

Il Tribunale riteneva non provata l’esposizione debitoria derivante da scoperti di c/c, cosi come riteneva infondata la pretesa inesigibilità del credito agrario e non provata l’eccezione di pagamento relativa ad alcune cambiali.

Proponevano appello S.A. e C.C.R. e appello incidentale la San Paolo IMI s.p.a.. Insistevano i primi nel ritenere dovuto il finanziamento per ripianare l’esposizione relativa al prestito agrario. Contestavano inoltre l’indeterminatezza degli accessori della condanna pronunciata dal Tribunale e la decisione circa la prova del pagamento delle cambiali. La banca appellata rilevava invece che il Tribunale aveva pronunciato in ammissibilmente sulla eccezione di pagamento nonostante la mancata accettazione del contraddittorio e sulla misura degli interessi nonostante l’assenza di qualsiasi domanda al riguardo.

La Corte di appello di Lecce ha respinto entrambi gli appelli ritenendo insussistente un diritto al finanziamento da parte degli appellanti, infondata la censura relativa agli interessi e non provata l’eccezione di pagamento parziale. Quanto all’appello incidentale la Corte ha rilevato che la pronuncia sugli interessi che li ha ritenuti soggetti al limite del tasso – soglia di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108 era obbligata trattandosi di obbligazioni cambiarie soggette ai normali limiti esterni e in particolari a quelli della citata L. n. 108 del 1996.

Ricorrono per cassazione S.A. e C.C. R. deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 112 c.p.c., dell’art. 2220 c.c. e falsa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Falsa applicazione e violazione dell’art. 2697 c.c. e falsa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Si difende con controricorso il Banco di Napoli s.p.a. ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso per assenza di procura alle liti oltre a rilevarne l’infondatezza. Propone ricorso incidentale condizionato invocando l’applicazione del D.L. n. 394 del 2000 convertito in L. n. 24 del 2001 quanto alla esclusione del carattere usurario degli interessi pattuiti prima dell’emanazione della L. n. 108 del 1996.

Il Banco di Napoli s.p.a. deposita memoria difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso principale è inammissibile con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Sebbene infatti debba rilevarsi la regolarità della procura apposta a margine della copia originale del ricorso – in quanto la prova dell’anteriorità della procura rispetto alla data del 20 giugno 2008, di notifica della copia del ricorso al Banco di Napoli, risulta (secondo i criteri sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte, cfr.

Cass. civ. n. 14967 del 2 luglio 2007) dalla continuità grafica della procura speciale rispetto all’atto di ricorso e rispetto al timbro apposto dall’ufficiale giudiziario della Corte di appello di Lecce in data 20 giugno 2008 – il ricorso è inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto e della sintesi dell’impugnazione per difetto di motivazione al fine di chiarire l’indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero al fine di chiarire l’indicazione delle ragioni per le quali si assume la insufficienza della motivazione adottata a sostegno della decisione.

L’esito del giudizio di cassazione comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200 di cui 200 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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