Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 07-07-2011, n. 26632 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 23.2.2010 la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, per quanto qui interessa, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di A. A. di applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006, rilevando che – come già precisato con precedente ordinanza del 13.10.2009 – all’istante era già stato applicato il beneficio dell’indulto ai sensi della citata legge nella misura di anni tre, come si desume dal provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano in data 11.2.2008. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’ A., a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge con riferimento alla L. n. 241 del 2006, art. 1. Ad avviso del ricorrente dalla citata norma si desume che l’indulto si riferisce al reato e non alla pena, come per altri analoghi provvedimenti di clemenza; pertanto, il beneficio invocato sarebbe stato precluso se la condanna in relazione alla quale se ne invoca l’applicazione fosse stata inclusa nel provvedimento di cumulo. Diversamente, non sussiste alcuna preclusione all’applicazione del beneficio alla stessa persona più volte.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

In caso di pene concorrenti, inflitte con plurime sentenze di condanna, l’Indulto non può essere imputato a una singola pena prima che si proceda al cumulo materiale, ma si applica una sola volta dopo la formazione del cumulo, nell’ambito del quale va individuata la più grave delle pene concorrenti, da assumere a base di calcolo per la determinazione del limite moderatore del quintuplo previsto dall’art. 78 c.p., comma 1, (Sez. 1, n. 8115, 11/02/2010, Di Rocco, rv. 246386).

La previsione di cui all’art. 174 c.p., comma 2 circa l’applicabilità del beneficio una sola volta sul cumulo materiale delle pene, comporta che da esso il giudice dell’esecuzione deve innanzitutto detrarre in un’unica soluzione la diminuzione per l’indulto, e soltanto successivamente può applicare il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. e lo sbarramento del quintuplo della pena più grave (Sez. F, n. 32955, 29/07/2008, Marra, rv. 240610).

Correttamente, quindi, il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di applicazione dell’indulto ed il ricorso, attesa la manifesta infondatezza, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, al sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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