Cass. pen., sez. I 09-04-2008 (01-04-2008), n. 14942 Competenza del giudice di pace

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Si procede a carico di P.S. in ordine al reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.), fatto assunto come commesso in (OMISSIS).
Con sentenza in data 10.11.2004 il Tribunale monocratico di Avezzano dichiarava la propria incompetenza, declinandola a favore del Giudice di Pace, sul rilievo che l’iscrizione della notizia di reato era avvenuta successivamente alla data del 02.01.2002.
Con sentenza 22.11.2006 il Giudice di pace di Celano dichiarava anch’esso la propria incompetenza, sostenendo che essa appartenesse al Tribunale, intendendo che la norma di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 64 dovesse essere interpretata nel senso che il tribunale avrebbe dovuto applicare rito e sanzioni proprie del Giudice di Pace, ferma peraltro la competenza. Quindi (anzichè sollevare conflitto negativo) rimetteva gli atti al Procuratore della Repubblica.
Quest’ultimo riassumeva l’azione penale davanti al Tribunale il quale peraltro con ordinanza 10.10.2007 trasmetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
2. Il conflitto va risolto nel senso di attribuire la competenza al Giudice di pace di Celano. In ordine alla questione coinvolta dal sollevato conflitto deve osservare questa Corte come la stessa sia stata già risolta con decisione che assume la rilevanza, a questi fini, dell’avvenuta – o meno – iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro alla data di entrata in vigore della normativa in questione. In tal senso si veda Cass. Pen. Sez. 4, n. 47899 in data 07.10.2004, Rv 230507, P.M. Sanzini la cui massima, invero, recita: "La disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 64, comma 2, ultima parte, nel prevedere che nei procedimenti relativi a reati attribuiti alla competenza del giudice onorario commessi dopo la pubblicazione del decreto citato (6 ottobre 2000), per i quali alla data della sua entrata in vigore (2 gennaio 2002) non sia ancora intervenuta l’iscrizione della notizia di reato, siano applicabili anche le disposizioni previste nel titolo 1 dello stesso decreto, presuppone che, sussistendo le condizioni suindicate, la competenza a conoscere di tali reati spetti al giudice di pace".
Orbene, dovendosi qui ribadire ed applicare tale principio, poichè nella fattispecie vi è stata iscrizione della notizia di reato in data 16.03.2002 (e quindi dopo 02.01.2002), dato di fatto del resto riconosciuto dallo stesso Giudice di pace, consegue che si debba risolvere il sollevato conflitto negativo attribuendo la competenza al Giudice di pace di Celano. Allo stesso, pertanto, vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice di pace di Celano cui dispone trasmettersi gli atti.

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