Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 07-07-2011, n. 26631 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 23.6.2010 la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo la richiesta avanzata nell’interesse di T.O., riconosceva la continuazione tra il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso nel (OMISSIS), giudicato con la sentenza del Gup del tribunale di Milano in data 19.10.2007 di condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre la multa, ed i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, commessi tra il (OMISSIS), di cui alla sentenza della Corte di appello di Torino in data 8.7.2009 di condanna alla pena di anni nove di reclusione.

Conseguentemente, la Corte territoriale – ritenuto più grave il reato continuato giudicato con la suddetta sentenza della Corte di appello di Torino – rideterminava la pena in complessivi anni undici di reclusione, operando l’aumento nella misura di anni due di reclusione sulla pena di anni nove di reclusione inflitta con detta sentenza.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il T., a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen. e dell’art. 671 cod. proc. pen..

In particolare, osserva il ricorrente che la pena di anni nove di reclusione sulla quale il giudice dell’esecuzione ha operato l’aumento a titolo di continuazione era stata determinata a sua volta in ragione della continuazione ritenuta dal giudice della cognizione tra il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e più reati fine. Pertanto, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione della pena scorporando prima tutti i reati già oggetto di continuazione nel giudizio di cognizione, individuando il più grave e, quindi, operare gli aumenti per tutti gli ulteriori reati.

Da tale errore nella determinazione della pena consegue, ad avviso del ricorrente, anche un vizio di motivazione in ordine al quantum di pena inflitta.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Come è stato correttamente richiamato nel ricorso, è principio di diritto consolidato e condiviso dal Collegio quello secondo il quale il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 38244, 13/10/2010, Conte, rv. 248299; Sez. 1, n. 49748, 15/12/2009, Di Stefano, rv. 245987; Sez. 1, n. 4911, 15/11/2009, Neder, rv. 243375).

E’ palese, pertanto, l’errore che inficia la gravata ordinanza che ha operato l’aumento per la continuazione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, giudicato con la sentenza del Gup del tribunale di Milano, sulla pena complessiva di anni nove di reclusione inflitta in relazione a più reati in continuazione giudicati con la sentenza della Corte di appello di Torino, in data 8.7.2009, senza distinguere la pena base determinata per il reato più grave dagli aumenti operati dal giudice della cognizione per gli ulteriori reati unificati dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p..

Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ed il rinvio al giudice a quo che, nel nuovo esame, tenga conto dei rilievi e del principio di diritto affermato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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