Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 07-07-2011, n. 26630

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 3.3.2010 il Tribunale di Ancona applicava a E.M. la pena, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al T.U. imm., art. 12, comma 3, lett. a) e d), comma 3-bis e comma 3-ter, lett. b) e disponeva, ai sensi dell’art. 240 cod. pen. e del T.U. imm., art. 12 comma 4-ter la confisca e distruzione di alcuni beni utilizzati per la commissione del reato, tra i quali l’autoarticolato, di proprietà della ditta di C.A., a bordo del quale l’imputato aveva trasportato nove cittadini stranieri.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, il suddetto intestatario dell’automezzo deducendo l’abnormità del provvedimento di confisca e distruzione con esecuzione immediata del mezzo nella titolarità di soggetto estraneo al reato. In particolare, il ricorrente evidenzia che pur avendo rappresentato ed allegato la propria totale estraneità ai fatti, il tribunale con la sentenza di applicazione di pena aveva disposto la confisca e la distruzione del mezzo in oggetto omettendo qualsivoglia motivazione. Richiama a ragione alcune decisioni di questa Corte (Sez. 1, n. 412118 del 2.10.2008; Sez. 1, n.41338 del 15.10.2009).

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, indipendentemente dalla fondatezza delle sue doglianze, il terzo titolare del bene del quale è stata disposta la confisca non è legittimato ad impugnare la sentenza, atteso che, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 3, il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce (Sez. 3, n. 23926, 27/05/2010, Baraldi, rv. 247797).

Il titolare del bene di cui è stata disposta la confisca con la sentenza di applicazione di pena, che in quanto terzo non ha partecipato al giudizio di cognizione, avrebbe potuto chiedere in ogni momento la revoca del provvedimento al giudice competente, ovvero proporre incidente di esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen. una volta intervenuta l’irrevocabilità della sentenza che ha disposto la confisca.

Difettando la legittimazione ad impugnare, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma l lett. a), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dovendosi escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente non va condannato al versamento in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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