T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 11-07-2011, n. 1870 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Prospettata alle parti la questione, rilevata d’ufficio, di irricevibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm.

Il provvedimento impugnato, con cui la Prefettura di Lecco ha rigettato l’istanza di emersione, presentata ai sensi dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 a favore del sig. M.A., risulta essere stato notificato al ricorrente, dalla Stazione dei carabinieri di Caravaggio, in data 20.11.2010 (v. doc. depositati dall’amministrazione in data 6.6.2011).

Il ricorso è stato notificato solamente in data 20 aprile 2011, ben oltre, quindi, lo scadere del termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’art. 29, cod.proc.amm.

Il ricorso è, pertanto, irricevibile.

Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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