Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-11-2011, n. 24954 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR di Rimini che ha accolto la domanda di rimborso dell’Irap pagata da Z.D. per l’anno 1998. Il contribuente si è difeso con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente fondato.

La CTR ha accertato che nell’esercizio della propria attività di medico pediatra il contribuente si avvaleva della collaborazione di "una dipendente a tempo parziale che svolge funzioni di segreteria" e di "pochissimi beni strumentali". Ha osservato che tali elementi "non configurano certamente una autonoma organizzazione", e che "i caratteri della situazione di fatto non evidenziano quindi l’esistenza di elementi organizzativi in grado di produrre autonomamente valore aggiunto e si deve escludere la prevalenza della struttura organizzata rispetto a quello delle competenze e dell’apporto intellettuale del professionista".

Coi due motivi di ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2967 cod. civ., e vizio di motivazione su punto di fatto controverso e decisivo ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La violazione di legge sussiste, perchè la nozione di "autonoma organizzazione" (quale presupposto impositivo dell’Irap) cui la CTR ha informato il giudizio non corrisponde a quella delineata dalla giurisprudenza di questa corte. La quale ha chiarito che non occorre che l’elemento della organizzazione assuma prevalenza rispetto all’apporto intellettuale del professionista, e tanto meno che assuma la rilevanza di una struttura in grado di produrre valore aggiunto indipendentemente dall’opera del lavoratore autonomo, ma è sufficiente che la capacità di lavoro di quest’ultimo si giovi di un elemento di organizzazione non indispensabile all’esercizio dell’attività professionale, che fornisca un apporto apprezzabile e non occasionale alla sua redditività (Cass. 3686/07).

La sentenza va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia e Romagna, che ripeterà il giudizio applicando i principi su richiamati, decidendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell’Emilia e Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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