Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 07-07-2011, n. 26689 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione il comune difensore di fiducia di N. G., K.K.S. e C.G. avverso l’ ordinanza in data 24.1.2011 dal Tribunale del riesame di Roma che confermava quella custodiate emessa in data 4.1.2011 dal GIP del Tribunale di Roma a carico dei predetti per un delitto di furto pluriaggravato e due tentati furti pluriaggravati (contestato al solo K.), ai danni del deposito giudiziario Valentini Renzo s.r.l..

Il Tribunale confermava il quadro indiziario a carico dei predetti, tratto precipuamente dalle riprese delle telecamere installate in loco e dai riconoscimenti effettuati dal V.R. attraverso le riprese recuperate e il contenuto di conversazioni intercettate.

Deduce il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nonchè la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza attuale delle esigenze cautelari (specie per l’incensurato K.) e all’impossibilità di concedere una misura cautelare meno afflittiva di quella carcerarla.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.

Nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", devono ritenersi inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. Il controllo di logicità della motivazione deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato eccedendo dalla competenza della Cassazione ogni potere di revisione e di apprezzamento degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli Indizi, nonchè ogni valutazione sulle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale della libertà (ex ceteris: Cass. pen. Sez. 1, 20.2.1998, n. 1083, Rv. 210019; Sez. 4, 17.8.1996, n. 2050, Rv.

206104). Corretta s’appalesa la scelta della misura cautelare carceraria sulla scorta dell’attenta analisi delle personalità degli indagati e della loro conoscenza del deposito giudiziario in cui potrebbero reiterare consimili reati.

Orbene, le argomentazioni motivatorie in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari s’appalesano del tutto esaustive e corrette, fondandosi prevalentemente sul sicuro riconoscimento operato dal V. di N. e C., nonchè, del K. sia pur per "le fattezze fisiche e la postura nonchè, il modo di muoversi" (dal V. conosciuto molto bene per l’opera lavorativa svolta del deposito "Renzo Valentini srl" antecedentemente ai fatti ed individuato, sia pur in termini non certi, nel frame 17 accanto al Fiat Ducato e il K. sembra essere il soggetto, secondo V., che si nota anche accanto al secondo autocarro ripreso -un Opel Vivaro o un Renault Trafic – mentre era risultato, da accertamenti, che C.G. era proprietario proprio di un autocarro Opel Vivaro tg. (OMISSIS)) in una alla copia fotostatica stropicciata della carta d’identità del K. (il cui rinvenimento, benchè singolare, non si ritiene presenti i tratti della inverosimiglianza) ritrovata in una stradina interna dove erano posizionati alcuni containers, in occasione di ulteriori episodi di tentati furti poichè I malviventi si erano dati alla fuga perchè ripresi dalle telecamerere e visti, pertanto, dal personale addetto con ulteriori oggetti riconducibili ai medesimi.

Del resto, il Tribunale ha correttamente osservato che il verificato collegamento tra tutti i soggetti coinvolti attraverso i contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e l’esame dei tabulati telefonici sono valsi ad attestare un consolidato legame tra gli stessi, nonchè la loro presenza sul luogo teatro dei furti e il reciproco contatto sia nelle ore precedenti al furto sia durante l’esecuzione di esso. Consegue il rigetto dei ricorsi e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà degl’indagatì, si deve disporre, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che la cancelleria trasmetta copia del presente provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario competente.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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