Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-11-2011, n. 24948

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale gli avvisi con cui veniva richiesta del pagamento dell’ICI, dovuta al Comune di Roma per gli anni dal 1994 al 1997, relativi ad immobili ubicati in Roma, deducendo vari motivi con i quali impugnava anche l’atto presupposto.

L’adito Giudice di Primo Grado, rigettava il ricorso. La CTR, pronunciando sull’appello della contribuente, lo accoglieva parzialmente, nel senso che riduceva il valore dei posti auto ed annullava l’accertamento per le sanzioni e per gli interessi.

Con ricorso notificato, tramite posta, il 10 aprile 2007, la contribuente ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

Giusto controricorso notificato il 24-25 maggio 2007, l’Agenzia del Territorio ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Motivi della decisione

La CTR è pervenuta alla rassegnata decisione dopo avere verificato, alla stregua della "documentazione prodotta dall’Agenzia del Territorio, che "tutti gli appartamenti facenti parte dell’edificio sono stati classificati con uguali caratteristiche tecniche" e dopo avere evidenziato che ne derivava, quindi, l’infondatezza della contraria tesi della contribuente, eccezion fatta per il valore dei posti auto.

Argomentava, pure, per l’infondatezza dell’eccezione di decadenza dall’esercizio del potere impositivo, stante la validità delle rendite catastali attribuite e messe in atti prima dell’1.01.2000, ancor quando notificate successivamente.

Il ricorso è affidato a sei mezzi.

Il primo motivo, con il quale viene denunciata l’omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, è a ritenersi infondato in quanto la censura risulta generica e non indica gli elementi pretermessi che dovrebbero indurre a diversa decisione.

Il secondo mezzo, con il quale si deduce violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2697 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c., è, del pari, infondato, in quanto la CTR ha ritenuto che la documentazione prodotta in atti dall’Agenzia del Territorio, sia risultata idonea a provare il fondamento della pretesa fiscale, emergendo dalla stessa che tutti gli appartamenti dello stesso edificio, aventi la medesima destinazione d’uso, erano stati classificati con uguali caratteristiche, e che, pertanto, corretto e legittimo era a ritenersi il criterio comparativo adoperato con riferimento a beni ricadenti nella medesima zona censuaria. Il terzo motivo, con cui si prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1 e L. n. 212 del 2000, art. 7 è da respingere, sulla base del principio secondo cui "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, si limita a prevedere, senza peraltro fissare alcun obbligo di allegazione o riproduzione, che gli atti impositivi fondati sulle attribuzioni di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999 costituiscono a tutti gli effetti anche notificazione di dette rendite, mentre il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2 bis, comma introdotto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, pur confermando, in via generale, l’obbligo di allegazione dell’atto presupposto sconosciuto, tale obbligo ha ritenuto, però, di dover escludere, quando l’atto impositivo riproduca il contenuto essenziale dell’atto richiamato. Tale disposizione, pur ponendosi in continuità logico-sistematica con i principi di chiarezza e motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, ne attenua il rigore, esonerando dall1obbligo dell’allegazione in tutti i casi in cui venga riprodotto in motivazione il contenuto essenziale dell’atto richiamato, per tale intendendosi, l’indicazione degli elementi da cui trae le mosse la pretesa impositiva" (Cass. n. 26396/2005, n. 8332/2005).

Il quarto ed il quinto mezzo, con i quali si sostiene che l’impugnata sentenza sarebbe affetta dai vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c., D.Lgs n. 504 del 1992, artt. 5 e 11 e L. n. 342 del 2000, art. 74 nonchè di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, sia per il carattere della novità, essendo stata contestata nelle fasi di merito, come è possibile desumere dagli atti in esame, solo l’attribuzione della rendita "con effetto retroattivo", costituendo, invece, pacifico presupposto del decisum, la circostanza che la variazione della rendita era stata attribuita dall’UTE, "prima dell’1/1/2000", sia pure per la genericità della censura, che non consente di coglierne la rilevanza e decisività.

Il sesto mezzo, con il quale si fa valere il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, oltre a risolversi in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello ritenuto dalla CTR, risulta anche generico ed infondato, dovendo ritenersi che, correttamente, il Giudice di merito, nell’esercizio dei propri poteri, verificati gli atti di causa, nel rispetto dei limiti segnati dalle domande delle parti, ritenendo sussistere i relativi presupposti, ha definito il giudizio, sostituendo la propria determinazione al provvedimento impugnato.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto per le spese, nei confronti del Ministero e del Comune di Roma, per insussistenza dei relativi presupposti, mentre vanno liquidate, in favore della controricorrente Agenzia del Territorio, in Euro mille per onorario oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio in ragione di Euro mille per onorario oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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