Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 07-07-2011, n. 26688 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il comune difensore di fiducia di B. R., M.S., Mi.Ma. e C.G. avverso l’ordinanza in data 30.12.2010 del Tribunale del riesame di Venezia che rigettava le richieste di riesame dai medesimi (nonchè di tale V.A.) avanzate, confermando l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a loro carico in data 14.12.2010 dal GIP del Tribunale di Treviso (quale rinnovazione ex art. 27 e.p.p. delle originarie ordinanze cd. "genetiche" emesse in data 25.10.2010 e 3.11.2010 dal GIP del Tribunale di Venezia) per vari reati di furto aggravato tentato e consumato ai danni di capannoni di diverse società commerciali.

Deduce, quali motivi: 1) il difetto assoluto di motivazione; 2) la nullità dell’ordinanza per l’insussistenza di gravi indizi a carico del Mi.; 3) la nullità dell’ordinanza per il difetto di rilascio dei nastri contenenti le intercettazioni telefoniche ed ambientali; 4) la violazione del principio di proporzionalità nella scelta della misura a fronte di concrete esigenze cautelari.

Considerato in diritto I ricorsi sono infondati e vanno respinti.

Quanto alla censura sub 1. E’ vero che ricorre il vizio di mancanza di motivazione nel provvedimento del tribunale del riesame che, nel fare riferimento a quanto indicato in altri provvedimenti, accolga acriticamente le valutazioni ivi contenute (Sez. 2, n. 44378 del 25/11/2010, Rv. 248946; Sez. 1, n. 43464 del 1.10.2004, Rv. 231022), ma non è questo il caso in esame, in cui la motivazione per relationem contestata è quella dell’ordinanza custodiate confermata che ha richiamato il contenuto argomentativo di quella "genetica" emessa dal GIP del tribunale veneziano ben nota ai ricorrenti. In tale ipotesi, l’obbligo di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3 deve ritenersi adeguatamente soddisfatto anche mediante l’esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva divenuta Inefficace per vizio di forma e non di merito ovvero anche per ragioni di natura processuale, come nel caso di specie, trattandosi di provvedimento ben conosciuto dai destinatari e rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è, così, fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l’interessato dell’"iter" logico seguito per pervenire alla decisione adottata (Cass. pen. Sez. 1, n. 4724 del 6.7.1999, Rv. 214101).

Quanto alla censura sub 2, concernente la posizione del solo Mi.. L’ordinanza impugnata individua, tramite il sistema di rilevamento di GPS dell’autovettura VW Polo di C.G. e l’inequivocabile tenore delle intercettazioni ambientali captate in tale veicolo, la sicura partecipazione al furto aggravato di cui al capo C in danno della s.r.l. ZEROQUATTRO (commesso in (OMISSIS)) del C. e di F.M. che si trovava a bordo dell’auto dal primo condotta.

In tale contesto assume inequivocabile valenza di grave indizio a carico del Mi. per la sua dimostrata presenza nell’auto che seguiva quella predetta di Co.Ga. e che (significativamente) si manteneva con essa in contatto tramite una ricetrasmittente, attraverso l’accertata sollecitazione della cella non solo dell’utenza cellulare in uso al F. ma anche di quella in uso al Mi. nel periodo di tempo della comprovata presenza in Quinto di Traviso, sede degli uffici della società derubata, dell’auto VW Polo condotta dal C. e quindi anche di quella che la seguiva con a bordo il Mi..

Nè risultano adeguate e pertinenti controdeduzioni sul punto da parte del ricorrente che si è limitato genericamente a contestare la prova di quanto (posizionamento dell’auto, attualità della disponibilità del cellulare da parte del Mi.) con puntualità rilevato dall’ordinanza impugnata.

In ordine al motivo sub 3. La censura è, anzitutto, aspecifica, avendo riproposto in questa sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificltà conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv.

216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv.

240109). Invero, il Tribunale ha spiegato con dovizia di argomentazioni, che i supporti CD delle intercettazioni furono poste a disposizione della difesa fin dal 26.11.2010, allorchè si era proceduto ex officio all’acquisizione dei nastri finanche disponibili all’udienza del 30.12.2010, benchè la difesa avesse rifiutato di usufruire del termine di 24 ore offerto dal Tribunale per l’ascolto delle registrazioni telefoniche d’Interesse. Insomma non vi era stata alcuna compressione o lesione del diritto di difesa, sicchè la relativa doglianza appare del tutto ripetitiva e pretestuosa.

Quanto alla censura sub 4. Nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", devono ritenersi inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. Il controllo di logicità della motivazione deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato eccedendo dalla competenza della Cassazione ogni potere di revisione e di apprezzamento degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nonchè ogni valutazione sulle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale della libertà (ex ceteris: Cass. Pen. 1, 20.2.1998, n. 1083, Rv. 210019; Sez. 4, 17.8.1996, n. 2050, Rv. 206104).

Ed invero, corretta ed adeguatamente motivata s’appalesa la scelta della misura cautelare carceraria sulla scorta dell’attenta analisi delle personalità degli indagati e dell’alta probabilità di recidivanza attesa la dimostrata professionalità nel reato.

Consegue il rigetto dei ricorsi e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà degl’indagati, si deve disporre, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter che la cancelleria trasmetta copia del presente provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario competente.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *