Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-11-2011, n. 24947

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Svolgimento del processo

La contribuente A.F. impugnava in sede giurisdizionale, deducendo vari motivi, l’avviso con cui, veniva richiesta del pagamento dell’ICI, dovuta ai Comuni di Bari e Carovigno per gli anni 1993 – 1997, e portata da cartella esattoriale.

L’adito Giudice di Pace di Bari, giusta decisione n. 5995/2005 del 30/11-12/12/2005, dichiarava nullo l’atto impugnato, rilevando che il Concessionario dell’esazione non aveva prodotto i titoli, alla cui stregua era chiesto il pagamento e considerando, quindi, non solo non provate, nè la pretesa impositiva e, neppure, l’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata dall’opposta società, ma pure rilevando l’estinzione dell’azionata pretesa, per maturata prescrizione.

Con ricorso notificato il 26 gennaio 2007, la Concessionaria E.TR. SPA ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione. Giusto controricorso notificato il 07.03.2007, la contribuente ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

Motivi della decisione

La eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla controricorrente, va esaminata preliminarmente, tenuto conto che dalla soluzione della relativa questione, in ipotesi, potrebbero derivarne effetti preclusivi per l’esame dei motivi del ricorso.

La decisione di che trattasi, in vero, è stata depositata il 12.12.2005, non risulta notificata, ed è stata impugnata con ricorso notificato il 26.01.2007.

Ritiene il Collegio che l’impugnazione sia stata proposta, dopo la scadenza del termine lungo per impugnare, e che, quindi, vada dichiarata inammissibile.

Infatti, tenuto conto che, nel caso, la A. nell’opporsi alla pretesa avanzata dall’Agente della Riscossione, ha contestato l’esistenza e la legittimità del titolo, si ritiene che, giusto il disposto della L. n. 742 del 1969, art. 3, non possa trovare applicazione la sospensione feriale dei termini e che, quindi, il ricorso doveva essere proposto entro un anno dalla data di pubblicazione, e cioè entro il 12 dicembre 2006; per l’effetto, alla data del 26 gennaio 2007, in cui l’impugnazione è stata notificata, la sentenza era già passata in giudicato.

11 maturato convincimento, trova riscontro nel principio espresso da condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo cui "Integra un’opposizione all’esecuzione – con la conseguenza che il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione non è soggetto alla sospensione feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, in relazione al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 – la domanda con cui si contesta che il titolo esecutivo legittimi la parte istante all’esecuzione nei confronti dell’opponente, anche quando la contestazione verte soltanto sull’idoneità delle condizioni allegate dall’istante a determinare la soggezione all’azione esecutiva (Cass. 3118/1995, n. 5937/2005, 13478/2004, n. 2627/2003, n. 4942/2010).

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando precluso l’esame dei relativi motivi.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 250 per onorario e 100 per spese vive oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di Euro 250 per onorario, 100 per spese vive oltre spese generali ed accessori d legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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