T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-07-2011, n. 1867 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnano l’ordinanza di demolizione emanata dal Comune per i seguenti motivi.

I) La realizzazione di una strada mediante spargimento di ghiaia, la costruzione di una recinzione e la realizzazione di una baracca. non richiederebbero il rilascio di un titolo edilizio.

II) Le opere realizzate sarebbero compatibili con la destinazione a verde delle aree in questione.

La difesa comunale ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 24 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è in parte fondato.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che per la realizzazione di una recinzione non occorre un titolo edilizio, rientrando l’opera nell’ambito del diritto di proprietà in quanto esercizio del ius excludendi alios.

Ad uguale conclusione occorre giungere, nel caso specifico, per lo spargimento di ghiaia finalizzato alla realizzazione di una via d’accesso al fondo.

In merito occorre ricordare che, sebbene in passato il Consiglio di Stato abbia ritenuto che non integra l’ipotesi di trasformazione urbanisticamente rilevante del territorio l’intervento materialmente consistente nella mera ripulitura di un terreno parzialmente erboso, con ripristino di una recinzione preesistente e spargimento di ghiaia (CdS, IV, 8.3.1983 n. 103), dopo l’art. 1 della legge n. 10/77, che impone di munirsi di concessione edilizia per tutte quelle attività consistenti in una modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica, tale orientamento è stato successivamente rivisto affermandosi la necessità del titolo concessorio allorché lo spargimento di ghiaia su un’area che ne era priva appaia preordinato alla modifica della precedente destinazione d’uso del territorio (cfr., da ultimo, CdS, V, 22.12.2005 n. 7324).

Questa tesi trova oggi un riscontro testuale nell’art. 3 DPR n. 380/01 che assoggetta a permesso di costruire, ascrivendole al genus delle nuove costruzioni, "la realizzazione di infrastrutture e di nuovi impianti…che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato" (lett. e.3) e "la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato" (lett. e.7).

Nel caso in questione, però, non pare che lo spargimento di ghiaia sull’area che ne era priva sia preordinato alla modifica della precedente destinazione d’uso del territorio, quanto piuttosto ad un generico accesso all’area, che risponde anche ad esigenze connesse all’esercizio dell’agricoltura (T.A.R. Veneto, sez. II, 15/11/2007 n. 3644).

Nel consegue che il provvedimento dev’essere annullato con riferimento alla recinzione ed alla via d’accesso.

Il ricorso dev’essere invece respinto con riferimento alla baracca di legno in quanto, sebbene di modeste dimensioni ed asseritamente destinata all’esercizio dell’agricoltura, richiedeva comunque il rilascio di un titolo edilizio.

Infatti costituisce nuova costruzione ogni trasformazione edilizia del territorio effettuata mediante la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, indipendentemente dal materiale di costruzione, dalle dimensioni e dalla funzione espletata.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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