T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-07-2011, n. 1866

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Lodi ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo presentata dal ricorrente in quanto condannato per reato ostativo connesso all’uso di stupefacenti.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 L. 241/90.

II) Violazione dell’art. 9 D. Lgs. 286/1998 in quanto non sarebbe stata effettuata la valutazione dello stato familiare, lavorativo e sociale del ricorrente.

III) Eccesso di potere per i medesimi motivi.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso, affermando che il ricorrente non avrebbe esercitato il ricongiungimento familiare con la moglie, che vanta un titolo di soggiorno autonomo.

All’udienza del 24 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo l’art. 9 c.4 del D. Lgs. 286/1998 "il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato…. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero".

Tale ultima valutazione non è stata effettuata dall’autorità amministrativa ai fini della decisione in questione, che è stata assunta sul mero presupposto della condanna penale.

In merito occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza 16 maggio 2008 n. 148, dopo aver ribadito che "il cosiddetto automatismo espulsivo "altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa" (ordinanza n. 146 del 2002)", ha poi evidenziato che, con il decreto legislativo n. 3 dell’8 gennaio 2007 – di attuazione delle direttive 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – "il legislatore ha dato rilievo, in via generale, a ragioni umanitarie e solidaristiche idonee a giustificare il superamento di cause ostative al rilascio o al rinnovo dei titoli autorizzativi dell’ingresso o della permanenza nel territorio nazionale da parte degli stranieri".

Occorreva quindi che il giudizio espresso dall’autorità di polizia si conformasse allo schema legale che prevede per lo straniero soggiornante di lungo corso una valutazione più complessa, in considerazione del maggior aggravio che ha per lui e la sua famiglia, da tempo in Italia, l’allontanamento dal territorio italiano.

Le ulteriori valutazioni effettuate dall’amministrazione in data 22.03.2011 non possono essere valutate in quanto costituiscono un’inammissibile integrazione della motivazione del provvedimento impugnato.

In definitiva quindi il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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