T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 11-07-2011, n. 1066 Finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso depositato il 22 ottobre 2010 le imprese ricorrenti in epigrafe indicate impugnano il bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 105 del 17 giugno 2010 relativo alla procedura indetta dalla Regione Puglia per l’erogazione di aiuti alle piccole e medie imprese per la realizzazione di Programmi Integrati di Intervento – PIA Turismo in attuazione del Programma Operativo FESR 20072013, Linea di intervento VI. Impugnano, inoltre, gli atti a tale bando presupposti, tra i quali, in particolare, il Regolamento Regione Puglia n. 36/2009.

Evidenziano le ricorrenti di operare nel settore turistico; di avere intenzione di costituirsi in consorzio allo scopo di partecipare alla procedura di erogazione dei finanziamenti oggetto degli atti impugnati; di non avere ancora presentato, tuttavia, alcun progetto, in quanto a ciò "impedite" proprio dalla struttura del procedimento. Evidenziano al proposito che la procedura fotografata dagli atti impugnati non prevede che venga preliminarmente redatta una graduatoria di merito dei progetti, di guisa che l’ammissione a finanziamento degli stessi finisce per essere condizionata, in sostanza, solo dall’ordine di arrivo delle domande; osservano inoltre che, sebbene il bando abbia indicato solo il termine iniziale per la presentazione delle domande (1° luglio 2010) e non anche quello finale, il numero delle domande sarebbe stato talmente elevato da implicare, nel giro di pochi giorni, la integrale "consumazione" delle somme stanziate a tale scopo dalla Regione Puglia, e da determinare la perdita di interesse alla presentazione di una domanda di finanziamento.

Le ricorrenti hanno dedotto la illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:

I) violazione delle principali regole in materia di attribuzione delle risorse pubbliche, violazione e falsa applicazione dell’at. 12 della L. 241/90 e del D. L.vo 123/98, violazione dell’art. 97 Cost.: quando si tratta di attribuire risorse pubbliche i criteri di selezione dei soggetti beneficiari degli stessi devono essere previamente determinati con riferimento agli obiettivi che la distribuzione delle risorse intende perseguire; pertanto l’attribuzione di dette risorse sulla base di un mero criterio cronologico non appare conforme ai principi di buona amministrazione, tanto più quando, come nel caso di specie, dalla pubblicazione del bando al momento iniziale di presentazione delle domande non trascorre un lasso di tempo tale da lasciare a tutti gli interessati la possibilità di preparare un progetto; la procedura è inoltre illegittima in quanto non definisce i tempi di conclusione della stessa, non essendo previsto un termine finale per la presentazione delle domande e tuttavia essendo prevista l’attribuzione delle risorse in base al criterio cronologico e sino ad esaurimento del budget;

II) violazione e falsa applicazione del regolamento regionale n. 36/2009 e della D.G.R. n. 750 del 7 maggio 2009, violazione e falsa applicazione del D. L.vo 123/98, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere: il bando impugnato è illegittimo per violazione del regolamento regionale n. 36/2009 in quanto questo impone che i progetti da sovvenzionare siano selezionati in base a determinati criteri individuati dalla Regione con la D.G.R. 750/2009, tra i quali non è compreso il criterio cronologico. Il bando impugnato, invece, utilizza i suddetti criteri al solo fine di individuare le proposte che possono essere ammesse alla procedura, ma non anche al fine di redigere la graduatoria utile per determinare l’ordine di chiamata.;

III) violazione dei principi generali in materia di evidenza pubblica, del favor partecipationis, del regolamento regionale n. 36/2009, contraddittorietà e sviamento: l’art. 5 del bando, laddove esclude dalla partecipazione imprese e consorzi di imprese, che non risultino partecipate o costituite per almeno il 50% da imprese che abbiano presentato almeno due bilanci di esercizio, è illegittimo per contrasto con il regolamento 36/2009 e comunque con i principi generali in materia di evidenzia pubblica, determinando un evidente restringimento della platea dei possibili partecipanti.

2. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la Regione Puglia e la contro interessata G.I.E.M. s.r.l..

In particolare la Regione Puglia ha dedotto la inammissibilità, irricevibilità e tardività del ricorso, sia in relazione alla mancata presentazione di una domanda di partecipazione alla procedura, sia in relazione alla natura immediatamente lesiva delle clausole del bando impugnate.

Nel merito ha precisato che la procedura in parola rientra nella categoria delle procedure c.d. "a sportello", disciplinate dall’art. 6 del D. L.vo 123/98, in relazione alle quali deve essere esperita una fase istruttoria ai soli fini della ammissibilità della domanda al procedimento trattandosi di procedura pensata per beneficiare tutti i partecipanti; di guisa che, ove le disponibilità finanziarie stanziate risultino in concreto insufficienti, l’attribuzione delle risorse avviene secondo un criterio cronologico. Le procedure in parola, inoltre, non contemplano un termine finale per la presentazione delle domande dal momento che lo stanziamento può essere successivamente implementato.

3. Il ricorso è stato chiamato alla camera di consiglio del 4 novembre 2010 e poi alla pubblica udienza del 19 aprile 2010, allorché è stato introitato a decisione.

4. Il Collegio è dell’avviso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile sul rilievo, incontestato, che le imprese ricorrenti non hanno mai presentato alcuna domanda di partecipazione alla procedura oggetto degli atti impugnati.

Il Collegio non ignora che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, si veda C.d.S. sez. VI, 4 giugno 2009 n. 3447) anche coloro che non abbiano partecipato ad una gara sono legittimati ad impugnare il relativo bando quando la mancata partecipazione sia stata determinata proprio dalle clausole gravate, delle quali si deduce la illegittimità: in tal caso, infatti, la presentazione della domande do partecipazione si risolverebbe in un inutile formalismo.

Ritiene tuttavia il Collegio che una siffatta situazione non ricorra nel caso di specie.

In verità le imprese ricorrenti omettono di considerare che la semplice presentazione di una domanda di accesso alla procedura di che trattasi non determina di per sé, alcun vincolo sulle somme stanziate, dovendo ogni domanda superare, sia pure ai fini della semplice ammissione alla procedura, una fase istruttoria tesa ad accertare se gli investimenti per i quali viene chiesto l’aiuto siano effettivamente ammissibili a finanziamento e se i soggetti proponenti rivestano le condizioni soggettive eventualmente richieste dal bando. E" dunque ben possibile che molti degli investimenti per i quali vi è richiesta di aiuto non vengano ammessi al contributo. Nessuna valutazione attendibile, in ordine alla entità delle somme effettivamente ammesse a finanziamento, può dunque essere effettuata sulla base della semplice presentazione delle domande.

Per tale ragione, ove pure le ricorrenti avessero dimostrato – e non l’hanno fatto – che le domande presentate nei giorni immediatamente successivi al 1° luglio 2010 avevano ad oggetto investimenti di valore abbondantemente superiori ai venti milioni di euro stanziati dalla Regione, ciò non sarebbe stato sufficiente a dimostrare che la loro partecipazione alla procedura si sarebbe ridotta ad una mera formalità, né che le clausole del bando erano di per sé idonee a determinare la impossibilità delle ricorrenti a partecipare alla procedura di che trattasi.

Si deve poi considerare che nel caso di specie il bando non prevedeva un termine finale di conclusione dei procedimenti, di guisa che le ricorrenti avrebbero potuto predisporre e presentare un progetto di investimento per impugnare successivamente, in primis, la clausola del bando (art. 12 comma 3) che stabilisce che la Regione adotta i provvedimenti di ammissione dei progetti alla procedura sulla base del criterio cronologico.

Per le sopra esposte ragioni e tenuto conto della mancata partecipazione delle ricorrenti alla procedura oggetto di gravame, vanno considerati inammissibili per difetto di interesse e di legittimazione i primi due motivi di ricorso.

5. Irricevibile è, invece, il terzo dei motivi di ricorso, a mezzo del quale alcune delle ricorrenti – e precisamente la M. s.r.l., la Confesercenti Lecce, la Confesercenti Brindisi Centro Associazione Commercianti e la Confesercenti PMI Foggia – denunciano l’art. 5 del bando comma 2 il quale stabilisce che "Alla data di invio della richiesta, la media impresa ovvero almeno i 2/3 delle PMI consorziate devono aver approvato almeno due bilanci di esercizio. In caso di istanza di accesso proposta da un Consorzio di PMI, l’eventuale impresa non attiva e/o costituenda deve essere partecipata per almeno il 50% da altra impresa attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso": tale norma sarebbe illegittima nella misura in cui priva tutte le nuove imprese della possibilità di partecipare alla procedura, laddove il regolamento 36/2009 consente la partecipazione ai Consorzi che siano composti sino ad 1/3 da imprese totalmente nuove, sebbene non partecipate da altre imprese aventi uno storico di almeno due anni.

Osserva il Collegio che, effettivamente, la clausola in esame é idonea a precludere a priori, alle imprese totalmente nuove, la partecipazione alla procedura; tuttavia, proprio per tale ragione, i soggetti lesi da tale disposizione avrebbero dovuto impugnarla immediatamente, e cioè entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del bando, venendo in considerazione una clausola di immediata lesività.

Nel caso di specie si ha che il bando è stato pubblicato il 17 giugno 2010, ma il ricorso è stato passato alla notifica il 29 settembre successivo, ben oltre il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza.

6. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro. 2.000,00 (euro duemila) a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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