Cass. pen., sez. IV 30-04-2008 (01-04-2008), n. 17537 Attenuanti generiche – Criteri di valutazione – Motivazione – Scelta di un rito alternativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Sanremo, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità di K.H. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
L’imputazione attiene alla detenzione al fine di spaccio, in concorso con altre due persone, di circa 42 grammi di eroina con circa 5 grammi di principio attivo.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica deducendo violazione di legge sotto due profili.
2.1. Con il primo motivo si prospetta che la quantità di stupefacente oggetto dell’imputazione, le modalità della condotta delittuosa, la recidiva contestata e la condizione sociale di extracomunitario clandestino senza lavoro non consentono di ritenere l’applicabilità dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2.2. Con il secondo motivo si deduce che il giudice, dopo aver motivato la concessione delle attenuanti generiche in modo apodittico, è incorso in una ulteriore duplice inosservanza di legge perchè da un lato non ha aumentato la pena per la recidiva e dall’altro ha operato un non consentito giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e di quella di cui al richiamato D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 sulla recidiva reiterata.
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
La pronunzia impugnata, dopo aver descritto l’attività illecita consistita nel confezionamento in dosi della sostanza illecita, ha ritenuto che sia configurabile l’attenuante di cui si discute "considerando il principio attivo della sostanza rinvenuta". Sono state quindi concesse le circostanze attenuanti generiche "al fine di adeguare la pena al fatto e considerando il comportamento processuale dell’imputato che con l’accesso al rito ha consentito una definizione più rapida e spedita del procedimento". Infine si e affermato che "atteso il precedente in atti e la sua tipologia non può ritenersi che si sia in presenza di una recidiva reiterata come ritenuta ex art. 99 c.p., comma 1 riformato". 3.1. La valutazione in ordine all’attenuante della lieve entità della fatto appare censurabile. Questa Corte a sezioni unite ha enunciato il condiviso principio che l’attenuante in questione può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia da altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione) con la conseguenza che, ove venga meno anche uno solo degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (S.U. 21 settembre 2000, Primavera). Ne consegue che il giudice, nell’esperire il giudizio sulla configurabilità della circostanza in questione, non può esimersi dal considerare, oltre al dato ponderale, le particolarità della fatto concreto rilevanti in relazione ai parametri legali sopra indicati. L’apprezzamento deve essere tanto più penetrante e completo quanto più significativo appare il complessivo quadro illecito. Nel caso in esame tale ponderazione manca; mentre essa si presentava evidentemente doverosa in considerazione dell’articolato quadro fattuale adombrato in sentenza.
3.2 Pure censurabile è la ponderazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, fondata precipuamente sulla scelta del rito abbreviato. Infatti, la determinazione di avvalersi della procedura in questione implica ex lege l’applicazione di una diminuente processuale che comporta una rilevante e rigida riduzione della pena. Pertanto tale scelta non può fondare pure la concessione dell’attenuante cosiddetta generica. Infatti, in tale situazione si determinerebbe l’incongrua ripetuta valutazione di un’unica, specifica circostanza di fatto al fine di assumere due distinte determinazioni favorevoli all’imputato, ambedue afferenti, in senso lato, all’ambito circostanziale. Tale duplicazione è irrazionale, come ripetutamente enunciato da questa Corte, sia pure in ambiti diversi (da ultimo Cass. 6, 23 gennaio 2002, n. 20818).
3.3. E’ invece infondato il motivo afferente alla recidiva reiterata giacchè, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, dal certificato penale emerge una condanna per reato contravvenzionale ed altra per delitto. Poichè, ai sensi dell’art. 99 c.p., le condanne per illeciti contravvenzionali non rilevano ai fini della recidiva, non si configura una situazione riconducibile alla recidiva reiterata e non vi sono conseguentemente limitazioni al giudizio di prevalenza dell’attenuante.
4. In conseguenza la pronunzia deve essere annullata con rinvio, per nuove esame in ordine alle questioni afferenti alle attenuanti generiche ed a quella della lieve entità del fatto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche e di quella del fatto di lieve entità, e rinvia per nuovo esame su questi punti al Tribunale di Sanremo, altro giudice.
Rigetta nel resto il ricorso.

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