T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 1165 Esami di maturità Studenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe l’alunna -OMISSIS, rappresentata dai genitori, che ha frequentato la classe II, sez. B, della scuola secondaria di I grado paritaria "Teresianum" di Padova, impugna il provvedimento di non ammissione alla classe III.

Espone di aver riportato quattro insufficienze nel primo quadrimestre (4 in italiano, 5 in geografia, 5 in scienze e 5 in tecnologia, mentre per il comportamento è stato attribuito il voto 8) e quattro insufficienze nel giudizio finale (5 in italiano, 5 in lingua spagnola, 5 in matematica e 5 in scienze motorie, mentre per il comportamento è stato attribuito il voto 7).

Dal verbale del consiglio di classe emerge che l’alunna non è stata ammessa a causa delle insufficienze riportate e per le numerose assenze che hanno contribuito ad una preparazione lacunosa ed incerta.

In fatto i ricorrenti lamentano la mancata considerazione che l’alunna ha riportato molte assenze a causa di problemi di salute (per una forma di emicrania frontale e perché particolarmente soggetta ai malanni stagionali) e che ha dimostrato nell’anno scolastico precedente, e nell’anno in corso, buone capacità di recupero, cosicché avrebbe potuto essere ammessa ad una nuova valutazione a settembre con delle prove di recupero.

La non ammissione alla classe terza della scuola media, unitamente al verbale del consiglio di classe, sono impugnati con il ricorso in epigrafe per le seguenti censure:

I) difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, violazione dell’art. 2, comma 6, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, e dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2008, n. 169, perché il consiglio di classe, nell’ambito di una decisione collegiale, tenuto conto che si tratta di scuola dell’obbligo e che l’alunna ha dimostrato buone capacità di recupero, avrebbe potuto comunque ammetterla all’anno successivo;

II) violazione delle norme che disciplinano l’espressione del giudizio finale perché dal verbale del consiglio di classe risulta che solo il voto di comportamento è stato attribuito in modo collegiale, e che dividendo il tempo del consiglio di classe (dalle ore 12 e 45 alle ore 13.50: 65 minuti) per il numero di studenti scrutinati (21) risulta che sono stati impiegati 3 minuti per ogni studente, il che esclude che vi sia stata quella ponderata valutazione collegiale richiesta dalla normativa vigente.

Si è costituita in giudizio la scuola secondaria di primo grado paritaria "Teresianum" replicando puntualmente alle censure proposte.

Con ordinanza n. 566 del 28 luglio 2010, è stata respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 9 giungo 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

L’art. 3, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2008, n. 169, dispone che nella scuola secondaria di primo grado possono essere ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, solo gli studenti che abbiano ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

Nel caso all’esame, pertanto, la norma risulta rispettata in quanto l’alunna ha riportato quattro insufficienze, e non è pertanto ravvisabile la dedotta violazione dell’art. 3, comma 3, del decreto legge sopra citato.

Con un’ulteriore doglianza nel ricorso si lamenta che i voti attribuiti non tengono conto delle capacità di recupero dell’alunna, e che appare pertanto incongruo il giudizio circa la presenza di una preparazione così lacunosa e incerta da non poter essere recuperata durante l’anno successivo.

Sul punto deve rilevarsi che tali censure sono formulate in modo da impingere nel merito delle valutazioni, esercizio di discrezionalità tecnica, riservate all’Amministrazione, non sindacabili in sede di legittimità se non in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto, che nel caso all’esame non risultano comprovati.

Peraltro, come osserva la scuola resistente nelle proprie difese, per il primo ciclo di istruzione non è previsto l’istituto della sospensione del giudizio finale con conseguente recupero nelle materie insufficienti e integrazione dello scrutinio entro l’inizio del nuovo anno scolastico, come invece è presente nella scuola secondaria di secondo grado (cfr. l’istituto del c.d. debito scolastico di cui al DM 3 ottobre 2007, n. 80, e l’art. 4, comma 6, del DPR 22 giugno 2009, n. 122), cosicché il consiglio di classe, contrariamente a quanto dedotto, può solo deliberare l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva.

Quanto al secondo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano la breve durata del consiglio di classe come sintomatica di un tempo insufficiente di valutazione dell’alunna, è sufficiente osservare che, per costante giurisprudenza (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 805, punto 4 in diritto; id. 18 febbraio 2010, n. 953; id. 12 giugno 2007, n. 3114), tale elemento di per sé non è sindacabile in sede di legittimità, perché in realtà non consente di stabilire quali alunni hanno fruito di maggiore o minore attenzione da parte del collegio, e la congruità del tempo di valutazione deve essere sempre parametrata alla maggiore o minore complessità della questioni affrontate, non potendosi riferire a schemi fissi e predeterminati (come osserva l’Istituto resistente in genere c’è un numero di alunni che presentano valutazioni sufficienti, buone o ottime che, non essendo problematiche, possono essere decise con relativa velocità, mentre altri alunni presentano situazioni problematiche ed è su queste che il consiglio di classe finisce per concentrare la propria attenzione più a lungo).

L’ultima doglianza, con la quale i ricorrenti lamentano che solo il voto di comportamento risulta assunto in modo collegiale, è frutto invece del travisamento del contenuto del verbale, ove è scritto che "si procede attribuendo in maniera collegiale il voto di comportamento".

Tale formula chiaramente non significa, come è affermato nel ricorso, che le altre determinazioni assunte non abbiano avuto carattere collegiale, e pertanto non costituisce un argomento da cui inferire la mancanza di collegialità nell’attribuzione dei voti nelle singole discipline.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna i ricorrenti a rifondere all’Istituto resistente le spese di lite, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 2.000,00 per spese, diritti, onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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