Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 07-07-2011, n. 26731

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con decreto in data 12.7.2010 il GIP del Tribunale di Palermo disponeva il sequestro preventivo dell’area di circa mq.40.000 sita in (OMISSIS), nella quale la ditta Piano Gallina s.a.s. svolgeva la propria attività, e dell’impianto di frantumazione rifiuti insistente in detta orza, ipotizzando a carico di C.P. M. e G.G., la prima quale legale rappresentante della ditta ed il secondo quale procuratore e gestore di fatto della medesima, il reato di cui all’art. 110, D.Lgs. 30 maggio 2008, art. 6, lett. d) per aver effettuato un’attività di recupero ambientale della ex cava in assenza di progetto ambientale approvato dalla Provincia Regionale (capo a), il reato di cui all’art. 110, D.Lgs. 30 maggio 2008, art. 6, lett. d) per aver effettuato attività di commercio di rifiuti speciali in mancanza delle autorizzazioni prescritte (capo b), il reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 156, art. 279 per aver esercitato, tramite un apposito impianto, un’attività di frantumazione di rifiuti speciali costituiti da materiale misto proveniente da demolizioni edili in assenza dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 4 novembre 2010, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, proposta nell’interesse della Piano Gallina sas, annullava il decreto di sequestro preventivo sopra indicato in relazione ai reati di cui ai capi a) e b), confermando il vincolo reale soltanto in relazione al capo c) e, conseguentemente, ordinando il dissequestro e la restituzione dei beni diversi dall’impianto di frantumazione.

Riteneva il Tribunale, in ordine ai fatti di cui ai capi a) e b) che fosse equivoca la individuazione dei reati contestati, sia con riferimento alla normativa che alla genericità della condotta contestata. Quanto, invece, al capo c) riteneva il Tribunale sussistente il fumus del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, in quanto le emissioni prodotte non derivavano dalla movimentazione e frantumazione di inerti calcarei (cui si riferiva l’autorizzazione n. 39 del 17.4.2008), ma dalla movimentazione di rifiuti speciali costituiti da terre, rocce di scavo e scarificati stradali, nonchè da attività di costruzioni e demolizioni, e dalla frantumazione, mediante apposito impianto, di rifiuti speciali costituiti da conglomerati cementizi e da rifiuti provenienti da costruzioni e demolizioni (e per tale attività non vi era alcuna autorizzazione). Sussisteva poi certamente, secondo il Tribunale, il periculum in mora stante il rischio di ulteriore compromissione dell’ambiente.

2) Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Palermo per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale del riesame, pur riconoscendo che nella informazione di garanzia vi era il corretto riferimento normativo al D.Lgs. n. 172 del 2008, ha ritenuto che l’inesattezza commessa dal GIP, nel richiamo della normativa violata, avrebbe determinato l’impossibilità di procedere all’individuazione della fattispecie.

Tale errore materiale non determina, però, alcuna incertezza, risultando chiaro da tutti gli atti che veniva ipotizzata la violazione del D.Lgs. n. 172 del 2008, art. 6; del resto è pacifico che ciò che rileva ai fini della tutela del diritto di difesa è la descrizione fattuale della fattispecie contestata.

3) Ricorre per cassazione C.P.M. per violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 269 e 270.

Il Tribunale non ha minimamente argomentato in ordine alle deduzioni contenute nella memoria depositata nella camera di consiglio del 4.11.2010, quanto al capo c), in relazione alla possibilità da parte della ditta Piano Gallina s.a.s. di svolgere, in forza del provvedimento autorizzativo n. 39 del 17.4.2008, attività di produzione di emissioni gassose diffuse prodotte dall’attività di recupero rifiuti. Anzi, in contrasto con la previsione normativa, ha ritenuto che se la modifica è sostanziale, e cioè se riguarda un aumento o una valutazione qualitativa delle emissioni, occorra presentare un’apposita domanda di aggiornamento. Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 216, comma 6 prevede, però, che la procedura semplificata sostituisce, limitatamente alle valutazioni qualitative e quantitative delle emissioni, l’autorizzazione di cui all’art. 269 in caso di modifica sostanziale dell’impianto e quindi l’esatto contrario di quanto ritenuto dal Tribunale. E’ vero che la Ditta non è stata autorizzata dalla Provincia alle emissioni in atmosfera relative all’impianto di triturazione dei rifiuti provenienti da demolizioni e costruzioni, ma una tale autorizzazione non occorreva venendo essa sostituita dalla procedura semplificata.

4) I ricorsi sono fondati.

4.1) Quanto al ricorso del P.M., lo stesso Tribunale riconosce che, in relazione ai capi a) e b), nell’informazione di garanzia si menzionava espressamente il D.Lgs. n. 172 del 2008. Il richiamo fatto dal GIP al D.Lgs. 30 maggio 2008 (senza indicazione del numero) e non a quello del 6 novembre 2008 n. 172 risulta, quindi, frutto di un mero errore di trascrizione.

Peraltro, come sottolinea anche il ricorrente, da tale erronea indicazione non poteva derivare alcuna compromissione dei diritti di difesa, dal momento che, a prescindere dalla indicazione normativa, e, contrariamente a quanto ritiene il Tribunale, era stata delineata correttamente e con precisione la condotta contestata (nel capo a, si faceva riferimento ad "un’attività di recupero ambientale della ex cava sita in (OMISSIS) in assenza di progetto ambientale approvato dalla Provincia Regionale" e nel capo b, alla effettuazione di "attività di commercio di rifiuti speciali in mancanza delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente").

E, del resto, gli indagati si erano difesi compiutamente in ordine a tali contestazioni, sollevando davanti al Tribunale del riesame questioni di "merito" senza dolersi minimamente della presunta incertezza delle contestazioni medesime.

4.2) In relazione al ricorso di C.P.M., l’interpretazione data, prima dal GIP e poi dal Tribunale, al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 216, comma 6 è in contrasto con il dettato normativo.

Tale norma infatti stabilisce che la procedura semplificata sostituisce l’autorizzazione di cui all’art. 269 in caso di modifica sostanziale dell’impianto, limitatamente alla variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati nelle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi.

Al ricorso alla procedura semplificata non è, quindi, di ostacolo, come ritengono i Giudici del riesame che recepiscono l’impostazione del GIP, la modifica sostanziale ("se riguarda un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni..").

L’unica "condizione" è, invero, rappresentata dal richiamo alle norme tecniche di cui al comma 1 del medesimo art. 216 che già fissano i limiti di emissione in relazione all’attività di recupero.

Il Tribunale, attraverso una interpretazione restrittiva della norma, ha sostanzialmente eluso i rilievi difensivi, contenuti ed articolati nella memoria deposita all’udienza del 4.11.2010 ed in particolare alle pagine 56, 57, 58, 59, 60. 4.3) L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame alla luce dei rilievi sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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