Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-07-2011, n. 4178 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, ha partecipato al concorso pubblico l’ammissione di 260 borsisti al IV° corso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 200 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, bandito il 21 marzo 2008.

Egli è stato escluso dal concorso e dalla graduatoria finale.

Di conseguenza ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il quale lo ha respinto delle sentenza n. 3465 del 10 marzo 2011, depositata il 19 aprile 2011della Sezione I ter

L’interessato ha proposto appello con atto notificato il 13 maggio 2011 e depositato il 16 maggio 2011 con istanza di sospensione..

1.2. In primo grado l’interessato aveva censurato le votazioni riportate nelle singole prove scritte.,Per queste aveva conseguito il punteggio complessivo di 18/50 di cui 5 punti nella prima prova scritta, mentre per l’ammissione alle prove orali occcorreva un punteggio non inferiore 21/30 con un non meno di 6 punti per ogni prova.

In particolare l’interessato aveva lamentato soprattutto il metro più favorevole di giudizio impiegato dalla commissione giudicatrice nei confronti degli elaborati di altri concorrenti.

1.3. Il T.A.R. ha incentrato il giudizio in via preliminare sul contenuto della prima prova scritta che, avendo conseguito 5 punti, era di per sé pregiudiziale all’esame delle restanti censure sollevate in ordine alle altre prove scritte che avevano riportato la sufficienza (7 e 6.50), atteso che la eventuale fondatezza di queste ultime non avrebbe comunque permesso all’interessato di conseguire l’utilità (e cioè l’ammissione alle prove orali) che ha animato la proposizione del gravame.

Il giudice di primo grado ha quindi nel dettaglio esaminato il testo della prima prova scritta, redatta e consegnata dal ricorrente alla commissione in parte in bella copia e in parte in minuta, nonché la riproduzione dattiloscritta del contenuto del tema prodotta in giudizio, evidenziando che la parte centrale del tema era stata trattata in maniera non approfondita e talvolta confusa e che le ultime tre pagine dell’elaborato erano state consegnate in minuta, con grafia spesso illeggibile e comunque di difficile lettura anche per il ricorso ad acronimi e abbreviazioni.

Lo stesso concorrente aveva sottolineato, nell’ultimo periodo della pagina scritta in bella, che "da questo momento il tema continua in brutta copia e non è ben leggibile", e per di più i vari periodi riportati nella c.d. "brutta copia" non hanno la stessa collocazione che i medesimi periodi trovano nel testo dattiloscritto.

Si concludeva quindi nel senso che il documento sottoposto allo scrutinio della commissione altro non poteva essere che quello risultante dalla bella e brutta copia, l’argomento richiesto dalla traccia era concentrato nella c.d. brutta copia e che il giudizio della commissione non appariva "ictu oculi" inficiato, come asserito dall’interessato, da arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti; ne conseguiva l’infondatezza del ricorso principale e l’improcedibilità dei motivi aggiunti riferiti alle altre prove scritte.

2. Con l’appello in epigrafe il signor R. censura nuovamente il giudizio attribuito dalla commissione e quindi la pronuncia del T.A.R. riproponendo i vizi di merito sollevati già in primo grado, e sostenendo che la trattazione del primo tema era da ritenersi completa anche nel raffronto con i temi di altri concorrenti.

Vengono quindi rinnovate le contestazioni riferite alla seconda e terza prova e alle valutazioni della commissione ritenute erronee sempre comparandole con altri elaborati.

3. Il Ministero dell’Interno, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con mero atto formale del 25 maggio 2011 e alla camera del consiglio del 10 giugno 2011, presenti le parti, relatore il consigliere Stelo la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 60 c.p.a..

4. Ciò esposto in fatto, l’appello è infondato e va respinto, essendo condivisibili le argomentazioni già svolte dal T.A.R., alle quali si fa richiamo.

4.1. Va premessso che in questo genere di controversie non spetta al giudice amministrativo sostituirsi alla commissione del concorso, quasi a fungere da organo consorsuale di seconda istanza. E’ consentito solo un sindacato di legittimità, che consiste nel verificare se le valutazioni della commissioni – insindacabili nel merito strettamente inteso – siano viziate da manifeste illogicità, gravi traviamenti di fatto e simili.

Fatta questa precisazione, si osserva che il giudice di prime cure ha svolto una puntuale e estesa, esaustiva e approfondita valutazione della questione oggetto della controversia sia sul piano generale che specifico, fornendo altresì, con encomiabile impegno, una concreta disamina soprattutto del primo elaborato, allegato in copia dell’originale, in bella e brutta copia, nonché in testo dattiloscritto non del tutto conforme all’originale.

La sentenza quindi si evidenzia particolarmente articolata, chiara e completa, sì da non prestarsi a dubbi, perplessità o precisazioni di sorta.

4.2. Il giudizio della Commissione è stato formulato invero su un documento distinto in due parti, una delle quali scritto in minuta, quindi nel complesso non agevolmente leggibile e comprensibile, incompleto e confuso, tanto da motivare il punteggio di 5 con " il candidato non tratta in modo completo il tema della causa e relativamente all’aggiudicazione confonde le diverse teorie e conseguentemente la sorte del contratto", motivazione sintetica che, con riguardo ai criteri predeterminati, si appalesa immune da vizi macroscopici di irrazionalità, illogicità e arbitrarietà.

Tale giudizio e la pronuncia del T.A.R. trovano conforto vieppiù anche a una diretta lettura dell’elaborato in questione, e non rileva quindi il riesame dei temi elaborati da altri concorrenti da parte dell’appellante che si concreta sostanzialmente nel rifacimento delle valutazioni della Commissione, in pratica sostituendosi alla stessa con un’operazione non consentita.

Si soggiunge che il signor R., a pag. 6, addebita alla commissione la mancanza di uno sforzo maggiore nella comprensione dell’elaborato consegnato "soprattutto qualora la parte (in bella) di agevole lettura evidenzi, come riconosciuto dallo stesso T.A.R., una composizione chiara e lineare…", ma in verità la frase virgolettata del T.A.R. si riferiva al testo "dattilografato".

4.3. Correttamente ha argomentato quindi il giudice di primo grado laddove, data la pregiudizialità dello scrutinio della prima prova scritta che ha conseguito punti 5, inferiore al minimo richiesto di 6, ha ritenuto improcedibili le ulteriori doglianze rivolte nei confronti delle altre due prove.

5. Per le considerazioni che precedono l’appello è infondato e va respinto, Le spese seguono la soccombenza, non potendosi ravvisare in secondo grado quelle ragioni equitative che in primo grado potevano giustificare la compensazione. Nella loro liquidazione tuttavia si terrà conto del caraattere puramente formale delle difese dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’ appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell’amministrazione, liquidandole in euro 1.000 oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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