Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 07-07-2011, n. 26687 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.A. ricorre in cassazione avverso l’ordinanza, in data 17.11.2010, del Tribunale di Cosenza – sezione riesame – con cui è stata rigettata l’istanza avente ad oggetto il riesame del decreto di sequestro preventivo dell’autovettura VW Golf tg. (OMISSIS) di proprietà dell’istante in riferimento al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

Si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 321 c.p.p. rilevandosi che, sebbene per l’ipotesi di reato in questione (art. 186 C.d.S., lett. c)) il legislatore abbia previsto la confisca obbligatoria, il provvedimento di cui all’art. 321, comma 2 è sempre facoltativo e mai obbligatorio, esso è soggetto all’apprezzamento discrezionale del giudice. Inoltre si invoca l’applicazione dello jus superveniens di cui alla L. n. 120 del 2010 che, novellando il richiamato art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), specificamente prevede che la confisca del veicolo non viene più qualificata come misura di sicurezza patrimoniale, ma come sanzione amministrativa e che, ai fini del sequestro, si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter, introdotto dalla menzionata L. n. 120 del 2010.

I motivi esposti sono infondati sicchè il ricorso va rigettato.

La novella di cui alla L. n. 120 del 2010, che ha apportato modifiche all’art. 186 C.d.S., alla stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, qualifica la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte (Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010).

E, sulla base delle nuove disposizioni normative ( L. n. 120 del 2010, artt. 33 e 34), va esclusa la possibilità che, in vista dell’applicazione della misura ablativa, possa procedersi al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, apparendo pacifico, come ora disciplinato dall’art. 224 ter C.d.S., che il sequestro ai fini di confisca del veicolo non possa essere disposto dal giudice penale, ma debba essere operato esclusivamente dall’autorità amministrativa cui, per l’appunto, la norma citata demanda l’adozione del provvedimento cautelare. Ciò posto, quanto ai sequestri disposti sotto il vigore della precedente normativa e tuttora sub iudice, in mancanza di disposizioni transitorie, va verificato se essi furono legittimamente imposti secondo le regole sostanziali e procedimentali all’epoca vigenti; la loro perdurante legittimità, però, non può più essere delibata alla stregua di quei presupposti, ed in particolare alla stregua del disposto dell’art. 321 c.p.p., comma 2, dovendosi invece verificare la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano ora la confisca amministrativa.

La novella normativa, difatti, non ha abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla confisca, ma ha solo modificato la sua qualificazione giuridica. Il sequestro venne a suo tempo legittimamente disposto secondo le regole all’epoca vigenti (tempus regit actum); la misura, quindi, rimane valida, imponendosi al giudice solo di valutare ora se l’atto compiuto sia conforme anche ai requisiti sostanziali, di natura amministrativa, allo stato richiesti.

Contrariamente a quanto ritenuto dalle prime sentenze emesse da questa Suprema Corte in materia (Sez. 4, 21 settembre 2010, n. 38561;

Sez. 4, 22 settembre 2010, n. 38569; Sez. 4, 23 settembre 2010, n. 38591), deve ritenersi che anche in tale delineata situazione debba trovare applicazione il principio della perpetuano iurisdictionis, sicchè, per i procedimenti già iniziati sotto il vigore della pregressa legge (nella specie il sequestro preventivo è stato disposto l’11/12.08.2008), è tuttora dato al giudice penale (senza investire l’autorità amministrativa) delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida. Ed egli è in grado e deve valutare la legittimità o meno, nella sua connotazione amministrativa, dell’operato sequestro, giacchè, se si ritiene, quanto alle modalità di imposizione del vincolo, che valgano le norme all’epoca vigenti, per il resto tale legittimità appare ora valutabile solo alla stregua della sussistenza o meno di elementi inducenti a ritenere la legittimità dell’operato sequestro sotto il profilo, amministrativo, cioè, in sostanza, la guida in stato di ebbrezza oltre i limiti indicati dall’art. 186, comma 2, lett. c); siffatto accertamento coincide, quindi, del tutto con la verifica, precedentemente operata, della sussistenza o meno del fumus commissi delicti che costituiva presupposto anche del provvedimento di cui all’art. 321 c.p.p., comma 2. Sul punto l’ordinanza impugnata motiva in maniera puntuale.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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