Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-07-2011, n. 4177 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Il signor B. H., con atto notificato il 9 maggio 2011 e depositato il 25 maggio 2011, ha proposto appello, con istanza di sospensione, per la riforma della sentenza breve n. 454 del 9 marzo 2011, depositata il 21 marzo 2011, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – Sezione I ha respinto il ricorso presentato avverso il decreto del Questore di Brescia del 23 settembre 2010, recante il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in quanto è risultato che l’interessato, in data 23 dicembre 2009, aveva riportato condanna del GUP del Tribunale di Brescia alla pena di due anni di reclusione e alla multa di Euro 400,00, per rapina continuata e lesioni personali.

1.2. Il T.A.R. ha infatti ritenuto che gli articoli 4, comma 3 (come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 30 luglio 2002 n. 189), e 5 del decreto legislativo n. 286/1998 hanno individuato una serie di condotte integratrici di fattispecie criminali e disposto la condanna per determinati reati (quali quello di rapina attribuito all’appellante) come ostative all’ingresso nel territorio dello Stato e alla concessione del permesso di soggiorno e quindi del rinnovo dello stesso, non consentendo alcuna autonoma valutazione dei fatti oggetto del giudizio penale e considerando quelle condotte come oggettivi indici di pericolosità sociale.

Tale sistema è stato riconosciuto costituzionale con sentenza della Corte n. 148/2008.

2. Il signor H. B., con l’appello in epigrafe, deduce nuovamente che il diniego si fonda esclusivamente sulla sola citata sentenza di condanna, senza alcuna disamina della concreta pericolosità sociale del soggetto anche in relazione alla condotta susseguente al reato e alle condizioni di vita del medesimo, che si caratterizzano per la presenza regolare nel territorio nazionale dal 2002,e per la sussistenza di attività lavorativa continuativa, supportata di recente dalla disponibilità di alloggio; lamenta ancora la violazione della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ex articolo 7 e dei motivi ostativi ex articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

3. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Brescia si sono costituiti, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, con mero atto formale in data 1 giugno 2011, e alla camera di consiglio del 10 giugno 2011, presente l’Avvocatura dello Stato, relatore il consigliere Stelo la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 60 c.p.a..

4.1. L’appello è infondato e va respinto, condividendo le argomentazioni già svolte dal T.A.R., alle quali si fa richiamo.

4.2. La sentenza dei giudici di primo grado è in effetti articolata in modo chiaro e puntuale, esteso ed approfondito, sì da non prestarsi a dubbi, perplessità o precisazioni di sorta sia per quanto concerne la disamina della disciplina della fattispecie sia dei requisiti soggettivi richiesti per la concessione e il rinnovo del permesso di soggiorno..

Le disposizioni richiamate sono invero chiare nel collegare a talune condotte criminali e condanne per reati di particolare gravità, quali la rapina, effetti preclusivi automatici, in quanto fatti storici, per il rilascio e la proroga del permesso di soggiorno, il cui diniego costituisce quindi atto vincolato e dovuto sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata già dal legislatore, derogabile solo in via eccezionale per probanti, specifici e documentati elementi prodotti dall’interessato, qui non rinvenuti né rinvenibili.

4.3. Del resto la relativa compressione del diritto di difesa è bilanciata dal fatto che contro simili provvedimenti è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto e per questa via la parte interessata può far valere tutti quegli argomenti, anche di puro merito (come tali non deducibili nel giudizio di legittimità), che avrebbe potuto esporre in contraddittorio con l’autorità emanante, se vi fossero state le comunicazioni pretese ex legge n. 241/1990.

Si soggiunge che provvedimento di pubblica sicurezza come quello di cui si discute si caratterizza per la sua implicita funzione (anche) cautelare e per l’urgenza in re ipsa connessa a oggettive esigenze di celerità; d’altronde, come opportunamente rammentato dal T.A.R.,sovviene in proposito l’articolo 21 octies della citata legge 241/1990.

5. Per le considerazioni che precedono l’appello è infondato e va respinto, disponendosi la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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