Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 07-07-2011, n. 26686 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 12.01.2010, emessa a carico di C.C. a seguito di rito abbreviato dal GUP presso il locale Tribunale, di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva e con la riduzione per il rito, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Si denuncia violazione di legge, nella specie dell’art. 62 bis cod. pen., nonchè carenza di motivazione sul punto. Premesso che la decisione di riconoscere all’imputato le attenuanti generiche è motivata in sentenza con il comportamento processuale dell’imputato, in particolare per la confessione resa, e con il fine di adeguare la pena all’entità del fatto, si argomenta che l’ammissione del fatto non può logicamente comportare alcun elemento di valutazione favorevole all’imputato, atteso che essa era tanto inevitabile quanto irrilevante, essendo stato sorpreso in flagranza di reato. Per altro, si evidenzia che il comportamento processuale dell’imputato, al contrario, fornisce elementi di valutazione tutt’altro che favorevoli, ove si consideri che egli nulla ha voluto riferire sulle circostanze e sulle persone dalle quali si era approvvigionato di quel notevole quantitativo di stupefacente trovato in suo possesso.

Con parere scritto il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il motivo esposto non è consentito in sede di legittimità e, pertanto, il ricorso è inammissibile.

Ed infatti, concordando con le osservazioni del Procuratore Generale requirente, il ricorrente censura la concessione che il giudice ha fatto delle attenuanti generiche in ragione della confessione resa dall’imputato, ma gli argomenti svolti a sostegno del motivo in sostanza si risolvono in una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal giudice. Questa Corte ha sempre affermato che il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza deve essere compiuto alla stregua dei parametri valutativi cui la stessa è geneticamente uniformata, senza che i medesimi possano essere sostituiti da altri, ancorchè egualmente plausibili. Addurre, quindi, l’inevitabilità della intervenuta confessione, nella situazione data, o svalutarne la valenza in base a plausibili ma opinabili argomenti, equivale a declinare la diversa valutazione del ricorrente rispetto a quella maturata dal giudice.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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