Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 07-07-2011, n. 26685

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.I. ricorre in cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Potenza il 26.10.2010 relativamente al procedimento penale n. 2496/2010 RG GIP per il delitto di cui all’art. 590 c.p..

Si denuncia violazione di legge ed in particolare del diritto al contraddittorio per non essere stata disposta l’udienza camerale ex art. 410, comma 2, nonostante fosse stata presentata rituale opposizione con la richiesta di nuove indagini e con l’indicazione specifica dell’oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova.

Con parere scritto il procuratore Generale, nella persona del dott. Alfredo Montagna, ha chiesto l’accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento.

Il ricorso va accolto essendo fondato il motivo esposto, poichè risulta essersi in realtà verificata la denunciata situazione e deve, quindi, riconoscersi la nullità dell’impugnato provvedimento.

Invero, dallo stesso provvedimento impugnato, emerge che il GIP non ha dato atto della rituale opposizione proposta, in data 22.04.2010 presso la segreteria della Procura della Repubblica di Potenza, dalla parte offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il cui avviso le era stato debitamente notificato il 16 aprile 2010.

Dunque, poichè il provvedimento di archiviazione non fa riferimento all’opposizione e che, pertanto, la stessa non è stata valutata dal GIP che ha emesso il decreto de plano, tale omissione colpisce in radice il diritto al contraddittorio proprio dell’udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., ribadito dall’art. 409 c.p.p., comma 6, impedendo la potenziale instaurazione dello stesso. (Corte Cost. n. 353 1991 e n. 413 del 1994; Cass. 9-7-92 n.2832 RV. 191070; Cass. 28-10-94 n.3711 RV. 200610.) S’impone pertanto l’annullamento con rinvio del decreto de quo con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza onde si proceda con l’osservanza dei debiti incombenti.

P.Q.M.

La Corte annulla il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Potenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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