Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 07-07-2011, n. 26663

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.P. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 21.06.2010, della Corte d’Appello di Firenze, di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti 11.08.2007 dal Tribunale di Arezzo in ordine al delitto di concorso in furto aggravato.

Con un unico motivo si denunzia violazione di legge con riferimento alla disposizione di cui all’art. 62 c.p., n. 4 che prevede l’attenuante del danno di speciale tenuità. Si argomenta che la Corte del merito ha escluso l’applicabilità dell’attenuante in parola sulla base dell’irrilevanza del breve lasso temporale intercorso tra l’impossessamento del danaro, da parte dell’imputata, ed il recupero dello stesso da parte delle persone offese. Viceversa militano a favore della concedibilità la tenuità della somma sottratta e la mancanza di qualsiasi danno patrimoniale effettivo arrecato alle persone offese, rientrate in possesso dell’intera somma loro sottratta.

Motivi della decisione

Il motivo è manifestamente infondato sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile. Corretta appare la esclusione della attenuante della speciale tenuità del danno tenuto conto del fatto che la rilevanza economica del bene sottratto deve essere valutata oggetti va mente in relazione al valore della cosa rapportato al livello economico medio della comunità, come la giurisprudenza ha pressochè costantemente stabilito. La condizione economica del soggetto passivo, è criterio meramente sussidiario che esercita una influenza negativa nel senso che, pur essendo il danno di particolare tenuità oggettiva, può avere provocato un danno notevole all’offeso, attese le condizioni economiche particolarmente disagiate del medesimo (così Cass., Sez. 4, 7 marzo 1989 – 20 aprile 1989, n. 6057).

La somma di Euro 315,00, come correttamente stabilito dai giudici di merito, non può essere considerata di speciale tenuità, tenuto conto del livello economico medio degli italiani nel 2007.

Con riguardo, poi al rilievo che danno non sussisterebbe per l’avvenuta restituzione della somma sottratta, si osserva che il danno da valutare, ai fini della predetta attenuante, è, conseguentemente, quello corrispondente al pregiudizio economico in concreto subito dalla parte offesa nel momento in cui è avvenuta la sottrazione, restando del tutto irrilevante, per la stima di questo danno, ai fini della attenuante in questione, eventi successivi.

Ed, invero, la restituzione, per altro nel caso di specie determinata non dalla volontà dell’imputata ma dall’intervento delle FF.OO., può assumere rilevanza ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista specificamente dall’art. 62 c.p., n. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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