Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 07-07-2011, n. 26662 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ricorre in cassazione avverso la sentenza, emessa ex art 444 c.p.p., nei confronti di Z.A.O. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S..

Si eccepisce un’applicazione di pena illegale evidenziandosi che il Giudice ha avallato l’accordo delle parti che ha posto, come pena base, quella edittalmente prevista per la contravvenzione contestata come modificata dalla L. n. 120 del 2010 maggiore di quella previgente pari a tre mesi di arresto.

Motivi della decisione

Il motivo è infondato e pertanto il ricorso va rigettato.

Invero, la previgente disposizione alla modifica disposta dalla L. n. 120 del 2010, dell’art. 186, comma 2, lett. c), prevedeva come pena quella dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6000,00 (pena modificata dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, di conversione del D.L. 3 agosto 2007, n. 177), dall’accordo proposto dalle parti e ratificato dal Giudice non emerge che la pena base dovesse corrispondere al minimo edittale, che all’epoca dell’accertamento del reato, effettivamente, come evidenzia il P.M. ricorrente, era di tre mesi di arresto, di conseguenza, quella fissata in mesi sei di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda non può ritenersi illegale.

Che poi sia stato applicato un istituto, quello della sostituzione della pena in lavoro di pubblica utilità, previsto dalla disposizione dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, introdotto dalla richiamata L. n. 120 del 2010, ciò non vuol dire, come rileva il P.M., ciò non può significare l’applicazione, anche quoad poenam, della formulazione dell’art. 186 C.d.S., come novellata, trattandosi di una modifica più favorevole all’imputato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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