Cass. pen., sez. V 28-04-2008 (02-04-2008), n. 17400 Nomina della parte – Avvocato abilitato all’esercizio avanti le giurisdizioni superiori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

IN FATTO
G.F. ricorre a questa Corte avverso l’Ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa che (investito del rinvio della Corte di Cassazione che aveva qualificato il precedente ricorso come istanza di riesame) in data 8.12.2007 parzialmente annullando il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP il 7.4.2007 su volantini dal medesimo redatti e ritenuti diffamatori per la reputazione del Presidente della Provincia di Siracusa, M. B., mentre ne confermava la validità dello stesso limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 595 c.p..
Si duole il ricorrente preliminarmente dell’inosservanza della legge processuale non essendo stato dato avviso per l’udienza di riesame al difensore di fiduciario, nonostante tempestiva eccezione dell’imputato, tanto che il Tribunale nominava lo stesso ricorrente – che è avvocato abilitato all’esercizio avanti le giurisdizioni superiori – quale difensore di ufficio (successivamente si duole della erronea applicazione della legge penale).
IN DIRITTO
Il motivo preliminare è fondato.
Infatti, nel processo penale l’obbligo della difesa tecnica, sancito dagli artt. 96 e 97 c.p.p., esclude che le parti, anche se abilitate all’esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da sè stesse, secondo quanto già affermato dalla Corte delle leggi (cfr. C. Cost. Ord. 16.12.2006 n. 8/07) e da questa Corte (Cass. Sez. Un. Civ 2006 n. 139). Non è, d’altra parte, rilevante il richiamo all’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo (cioè alle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"), ai fini dell’adeguamento del diritto interno, poichè esso è riferito soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia (C. Cost. Ord. 421/97 e Sent. 188/80).
Tanto determina nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c, art. 179 c.p.p., di ordine generale ed insanabile, attesa la carenza di valido presidio defensionale per il soggetto di indagine si che si impone l’annullamento con rinvio dell’Ordinanza impugnata.
L’accoglimento del motivo esime la Corte dall’esame dei successivi.
P.Q.M.
Annulla l’Ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Siracusa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *