Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-07-2011, n. 4169 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia,l’odierno appellante, ha impugnato il provvedimento di rigetto della istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dallo stesso a favore di Luciano Gomes da Silva, cittadino extracomunitario, ai sensi della legge n.102/2009, art.1 ter, sul presupposto della esistenza di una condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art.14, comma 5 ter, d.lgs. n.286/1998.

Avverso la sentenza di reiezione pronunciata dal TAR l’interessato ha proposto appello lamentando in particolare la non riconducibilità del reato anzidetto tra quelli previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. in relazione ai quali l’art. 1 ter, 3° comma, lett. c) esclude espressamente la possibilità della regolarizzazione.

2. L’appello è fondato e deve essere accolto per le considerazioni che seguono.

2.1. Come ritenuto dalla recente pronuncia della Adunanza Plenaria (dec.n.7/2011), la questione giuridica della riconducibilità o meno tra i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. del reato di violazione dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale (di cui all’art.14, comma 5 ter, d.lgs. n.286/1998) deve considerarsi ormai superata, dal momento che l’applicazione della norma da ultimo indicata è oggi preclusa dagli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n.115 del 2008, come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 28 aprile 2011, in causa C61/11 PPU: la quale ha stabilito che la Direttiva in parola "deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro…che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".

2.2. Il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, adottato sul presupposto di una condanna per un reato che deve considerarsi abolito con la entrata in vigore della normativa comunitaria, con conseguente cessazione degli effetti della condanna stessa, a norma dell’art.2 c.p. (come precisato dalla Adunanza Plenaria) è dunque illegittimo, non essendo ostativa all’accoglimento della istanza di emersione dal lavoro irregolare la condanna penale a suo tempo riportata dall’odierno appellato.

3. Per quanto precede l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere annullato il provvedimento di rigetto della istanza di emersione con il conseguente obbligo della Amministrazione di riesaminare l’istanza stessa in conformità delle statuizioni della presente decisione.

4. La novità della questione consente di compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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