Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-07-2011, n. 4167

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

sussistenti i presupposti per la definizione in forma semplificata della controversia e sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1.- Il sig. Y. E., cittadino albanese, aveva impugnato davanti al TAR per le Marche il decreto con il quale il Questore della Provincia di Pesaro e Urbino aveva rigettata la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e negato il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Questore della Provincia di Pesaro e Urbino aveva osservato che:

– il Tribunale di Urbino, in data 21 gennaio 2010, aveva condannato l’interessato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, per i reati previsti dagli artt. 110 c.p. e 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 per concorso e detenzione di sostanze stupefacenti;

– l’art. 9, comma 4 del d. lgs. n. 286 del 1998 impedisce il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in presenza di una condanna, anche non definitiva, per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 del c.p.p.;

– "nonostante il periodo di tempo trascorso in Italia e la presenza della famiglia, non può non essere valutata come prevalente, nel bilanciamento degli interessi, la pericolosità sociale di un soggetto che deteneva in casa (nonostante la presenza di un bambino) ben 750 gr. di cocaina";

– "il reato commesso ingenera forte allarme sociale" e "tale condotta appare oggettivamente incompatibile con una effettiva integrazione sociale", per cui il richiedente è da annoverare tra gli stranieri che non possono più soggiornare in Italia per mancanza dei requisiti richiesti.

2.- Il TAR per le Marche, con la sentenza breve della Sezione I n. 3347 del 12 ottobre 2010 ha respinto il ricorso sottolineando la gravità del reato commesso per il quale il sig. Y. E. era stato condannato.

3.- Il sig. Y. E. ha ora appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

Ma il ricorso in appello è manifestamente infondato.

Come è stato sostenuto dal Questore della Provincia di Pesaro e Urbino nel decreto impugnato, come è stato poi affermato nella appellata sentenza del TAR per le Marche (e come emerge chiaramente dagli atti), il permesso per soggiornanti di lungo periodo richiesto dal sig. Y. E. è stato infatti negato per la chiara pericolosità sociale del medesimo rilevata a seguito della condanna da lui riportata, il 21 gennaio 2010, a quattro anni di reclusione, con rito abbreviato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti per essere stato trovato in possesso di circa un kg di cocaina (750 grammi trovati in casa).

La Questura, come è stato infatti affermato dal giudice di primo grado, ha l’obbligo, nel valutare i presupposti per il rilascio della carta di soggiorno di cui all’art. 9 comma 4, del d. lgs. n. 286 del 1998 (come novellato dal d. lgs. n. 3 del 2007, in attuazione della direttiva n. 2003/109/CE), di tenere conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Nella fattispecie, la Questura, nel valutare tali indici, ha ritenuto, in una valutazione comparativa, prevalente l’accertata pericolosità sociale del richiedente che non aveva commesso un semplice reato in materia di stupefacenti, ostativo secondo le regole generali al rilascio di un permesso di soggiorno, ma era stato condannato a ben 4 anni di carcere, al netto della riduzione di un terzo per il beneficio del rito abbreviato, per "la detenzione di una quantità di stupefacente (cocaina) estremamente rilevante (760 grammi nell’abitazione e circa 200 nell’auto)".

Nel provvedimento è sottinteso (ma non vi era bisogno di spiegarlo) che un quantitativo così rilevante non poteva essere che destinato allo spaccio, e per di più su vasta scala; ed a ciò corrisponde la pena irrogata (sei anni prima della riduzione per il rito).

4.- Alla luce della gravità dei fatti per i quali l’appellante è stato condannato risulta, come affermato dal TAR, esente da ogni censura il giudizio espresso dalla Questura di Pesaro e Urbino che ha ritenuto incompatibile con una effettiva integrazione sociale i comportamenti del signor Y. E. che ne avevano dimostratola sua pericolosità sociale.

Né poteva essere dato (prevalente) rilievo, in tale contesto, all’interesse dello straniero alla conservazione dell’unità del nucleo familiare, tenuto conto della gravità della suddetta vicenda.

5.- Non può poi ritenersi ingiustificato nemmeno il diniego di rilascio di un permesso di soggiorno ordinario tenuto conto che le suddette ragioni che sorreggono il diniego di rilascio di un permesso per soggiornanti di lungo periodo giustificano anche il diniego di rinnovo di un più breve permesso di soggiorno.

6.- Per tutti gli esposti motivi l’appello può essere respinto, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

Le spese del grado di appello possono essere comunque compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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