Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 07-07-2011, n. 26627

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.S. è stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 16/7/2010 dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, perchè ritenuto gravemente indiziato del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. Secondo le prospettazioni accusatorie l’indagato si sarebbe associato a numerosi altri indagati, "divenendo partecipe attivo della società di Melito Porto Salvo (che con molte decine di altre locali e società, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato Provincia costituivano l’associazione mafiosa denominata ndrangheta) con la qualità di partecipe attivo di tale associazione, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell’ associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio".

Il provvedimento restrittivo, impugnato nell’interesse del F., è stato confermato dal Tribunale di Reggio Calabria in sede di riesame, con ordinanza depositata il 7/8/2010. Il giudice del riesame, dopo una ampia premessa a carattere generale, relativa alla ricostruzione storico-giudiziaria della associazione criminale denominata "ndrangheta", ed un espresso rinvio, quanto alla specifica imputazione contestata, alle motivazioni dell’ordinanza cautelare e del decreto di fermo, ha ritenuto che a carico del F. sussistessero gravi indizi di colpevolezza con riferimento all’imputazione mossagli, valorizzando al riguardo una serie di conversazioni registrate in modalità ambientale a bordo dell’autovettura di G.N., esponente di rango elevato, se non apicale, di una delle locali, quella di Oliveto, conversazioni interessanti appunto la posizione del F. ed il suo coinvolgimento nel sodalizio. Il giudice del riesame ha altresì disatteso, sulla scorta del complessivo materiale indiziario, le argomentazioni difensive, fra esse comprese quella relativa alla asserita violazione del principio del "ne bis in idem" con riferimento al proscioglimento del F. dall’accusa di partecipazione alla cosca Iamonte. Infine, quanto alle esigenze cautelari, si è in ordinanza richiamata la presunzione di legge non superata da alcun elemento in atti.

Avverso tale pronuncia del Tribunale hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del F., con atto del 24/9/2010 lamentando violazione di legge e vizi di motivazione. I difensori hanno, con il primo motivo, reiterato l’eccezione di violazione del ne bis in idem, contestando le argomentazioni dei giudici di merito e sottolineando come al F. non fosse stato contestato alcunchè di successivo al Natale 2007 (mancato conferimento di carica all’interno dell’associazione). Con altro motivo si è contestata la validità dell’impianto accusatorio, rilevando come già i Giudici del merito avessero negato valenza indiziante ad una conversazione intercorsa tra G.N. e O.M. e come peraltro non fosse stato compiutamente identificato il S. del "trequartino" nell’attuale indagato, il quale ha spiegato i suoi rapporti con il G. per sole ragioni di lavoro, ossia l’approvvigionamento di vino.

Motivi della decisione

Giova rilevare che emerge, dalla documentazione inviata dal DAP il 13/5/2011 su richiesta del Collegio, che il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria ha concesso al F. in data 17/12/2010 gli arresti domiciliari.

Emerge altresì che in data 12/5/2011 i difensori del F., avv.ti Loris M. Nisi e Marino Punturieri, hanno rimesso a questa Corte dichiarazione di rinunzia al ricorso in disamina ed in discussione alla udienza camerale del 13/5/2011. La evidenza del nuovo stato attenuato di custodia cautelare, dal quale trae ragione la dichiarazione di rinunzia dei difensori di fiducia dell’indagato, rende evidente il sopravvenuto difetto di interesse del F. alla decisione sul ricorso in disamina e pertanto impone la declaratoria di inammissibilità di tale impugnazione per tale ragione.

La specificità della adottanda pronunzia di inammissibilità fa escludere che possano adottarsi pronunzie condannatorie sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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