Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 07-07-2011, n. 26626

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza depositata il 24/12/2010 il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l’ordinanza custodiale 6/12/2010 emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Cagliari nei confronti di O.R. (nato l'(OMISSIS)), indagato – in concorso con almeno altre due persone – per i reati di omicidio aggravato, tentata rapina aggravata, porto illegale di armi da fuoco, di furto e danneggiamento aggravati di una autovettura, commessi in (OMISSIS).

Secondo la ricostruzione dei fatti (oramai risalenti nel tempo) operata dagli inquirenti, il giorno (OMISSIS) due persone si erano introdotte nell’esercizio commerciale Jolly Market poco dopo l’orario di chiusura mentre nel locale ancora si intrattenevano A. P., figlio del titolare, e il dipendente R.M.;

quest’ultimo, intento alla sistemazione del banco dei salumi, aveva intravisto una persona con il volto coperto da una specie di calzamaglia di colore scuro e con in pugno una pistola non a tamburo comparire da una delle corsie del locale ed aveva poi sentito un colpo di pistola; dopo essersi nascosto dietro il bancone ed avere atteso qualche minuto, il R. era uscito allo scoperto ed aveva rinvenuto il corpo a terra di A.P., con accanto un borsello contenente l’incasso in assegni e contanti per circa L. 13 milioni, constatandone la morte. Nel corso dei sopralluoghi effettuati dai Carabinieri si erano rinvenuti un bossolo ed un proiettile per pistola cal. 7,65, una borra per cartuccia cal. 12 e vari pallini per cartuccia da caccia nonchè, in agro di Sarroch, in una strada campestre a circa 150 metri dall’imbocco della SS (OMISSIS), dove era stata altresì rilevata la traccia di altro pneumatico, la carcassa incendiata della vettura Fiat Uno tg. (OMISSIS) di proprietà di P.G., a lui sottratta fra le ore 18,30 e le ore 19,20 dello stesso giorno in cui era avvenuto l’omicidio; a poca distanza si era rinvenuto una sorta di passamontagna ricavato da una manica di indumento nella quale erano stati ricavati due fori.

Sulla base di quanto repertato e delle dichiarazioni dell’unico teste presente e di altri soggetti che a vario titolo erano stati sentiti in ordine a circostanze di tempo e luogo, gli inquirenti ipotizzavano: che la tentata rapina e l’omicidio che ne era conseguito fossero stati posti in essere da tre persone, due delle quali erano entrate nel locale armate di un fucile e di una pistola, mentre un terzo li aveva attesi al di fuori del locale fungendo da "palo"; che nella colluttazione, avvertita dal teste R., fosse partito un colpo di fucile e che subito dopo il rapinatore travisato ed armato di pistola avesse esploso il colpo mortale nei confronti dell’ A.; che i due rapinatori entrati nel locale si fossero poi allontananti con la vettura asportata al P., mentre il complice li aveva certamente seguiti con altra vettura per loro assicurare una via di fuga dopo la distruzione dell’autovettura rubata.

Dopo vari anni dai fatti le Forze dell’Ordine avevano concentrato la loro attenzione su alcuni pregiudicati di Assemini, macchiatisi di vari gravi reati contro il patrimonio, tra i quali l’odierno indagato O.R., il cui profilo genetico è risultato compatibile con le tracce biologiche rinvenute all’interno del sopra descritto passamontagna.

Il Tribunale del riesame, condividendo le argomentazioni del GIP, ha ritenuto sussistente a carico dell’ O. un grave quadro indiziario nonchè esigenze cautelari impositive della custodia in carcere; ha inoltre ritenuto infondate le eccezioni procedurali formulate dalla difesa che aveva proposto questioni di nullità ed inutilizzabilità per non essere stata posta in grado, prima dell’interrogatorio di garanzia conseguente all’esecuzione della misura cautelare, di espletare al meglio il suo mandato difensivo.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagato prospettando con un primo motivo vizi di motivazione e lamentando con il secondo motivo la violazione di norme processuali.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, nessuna delle proposte censure meritando di essere condivisa.

L’indagato ha lamentato con il primo motivo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha rilevato che il Tribunale del riesame non aveva tenuto conto di elementi emersi in atti e dei rilievi avanzati dalla difesa;

in particolare non aveva tenuto conto che sul cosiddetto "passamontagna" erano state rinvenute tracce di DNA non solo dell’indagato ma anche di innumerevoli altri soggetti, anche femminili, nonchè formazioni pilifere di differente morfologia appartenenti presumibilmente a soggetti diversi ed altre formazioni pilifere di colore biondo pacificamente non attribuibili all’indagato, omettendo totalmente di motivare al riguardo.

Il motivo non appare meritevole di condivisione posto che le considerazioni critiche che sviluppa non sono rilevanti. Che altre tracce di DNA fossero presenti all’interno del "passamontagna" (una vecchia manica di abito nella quale erano stati praticati due fori per consentire la vista) è infatti dato di nessun rilievo atteso:

che quell’indumento presumibilmente non era affatto appartenuto all’ O., che se ne era avvalso ai fini di ricavare una sorta di travisamento del viso, sì che poteva recare le tracce organiche di più persone; che il collegamento dell’indumento all’ O. era un collegamento funzionale con il tragico tentativo di rapina, quell’indumento essendo stato visto dal teste R. sul viso di uno dei soggetti penetrati a mano armata nel market ed essendo stato ritrovato, asciutto e pulito, alle ore 16 dell’8/12/1990 in luogo distante pochi chilometri dal teatro dell’omicidio e dal rinvenimento della FIAT Punto bruciata (ed ivi essendo stato abbandonato non prima del giorno 6); che l’indagato, lungi dal dare spiegazione della appartenenza o dell’uso di quel "passamontagna" idoneo a giustificarne l’indiscutibile suo uso in tempi e circostanze diverse da quelle indicate, si è solo limitato a prospettare la circostanza -di scarsa conducenza- che altri abbia usato quell’indumento.

Orbene, la scarsa rilevanza del fatto posto a base della censura in un quadro nel quale le emergenze probatorie disponibili sono state complessivamente valutate dai giudice del merito come idonee a fondare, per univocità e concordanza, la valutazione di sussistenza dei necessari gravi indizi di colpevolezza, porta al rigetto del motivo.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, non avendo uno dei difensori ricevuto l’avviso di deposito degli atti e non essendo stato consentito all’altro difensore di estrarre copia degli atti depositati presso la cancelleria del GIP, dei quali peraltro era stata consentita la visione in data assai prossima a quella dell’interrogatorio fissato per il giorno 9/12/2010; di conseguenza, attesa la mole degli atti, la difesa non aveva potuto espletare al meglio il proprio mandato, tanto più che il GIP aveva posto il divieto di incontro dell’indagato con i propri difensori. Nè la successiva autorizzazione ad estrarre copia disposta il giorno 9/12/2010, dopo il rinvio dell’interrogatorio al successivo giorno per permettere al P.M. di verificare se l’ O. fosse stato detenuto al momento dei fatti contestatigli, aveva sanato la verificata nullità, considerato che si era trattato non già di un differimento dell’interrogatorio ma di una mera prosecuzione dello stesso dopo l’iniziale espletamento (tant’è che al suo inizio non era stata effettuata la contestazione degli addebiti e degli elementi di prova a carico, così come previsto dagli artt. 64 e 65 c.p.p.).

La censura relativa all’omesso avviso di deposito degli atti ad uno dei due difensori di fiducia (avv. Corrias), del tutto laconicamente esposta in questa sede come oggetto di quella a suo tempo prospettata dinanzi al GIP, è del tutto irricevibile, essa difettando del requisito di specificità, posto che il GIP ha sul punto dato chiara ed adeguata motivazione reiettiva, fatta propria anche dal Tribunale, e che in questa sede, lungi dal limitarsi ad una mera laconica riproposizione, si sarebbero – di contro – dovute esporre le ragioni per le quali la decisione sul punto adottata dai Giudici del merito non era in concreto condivisibile. La censura relativa all’impossibilità di estrarre copia degli atti depositati ed all’omessa formulazione degli avvisi di rito prima dell’espletamento dell’interrogatorio non ha fondamento, per le ragioni esattamente richiamate dal giudice del riesame. Ebbene, iniziato l’interrogatorio il 9/12/2010 ed avendo l’indagato dichiarato di voler rispondere, il differimento al 10/12/2010, imposto dalla esigenza di accertare l’eventuale presenza dell’ O. nel carcere minorile il 7/12/1990, portò alla pura e semplice prosecuzione dell’interrogatorio per la quale non vi era pertanto alcuna necessità di nuovamente formulare gli avvisi di rito (incombente espletato e superato dalla dichiarazione dell’ O. di voler rendere l’interrogatorio). Quanto al preteso impedimento di fatto all’espletamento del diritto alla estrazione delle copie degli atti depositati dal P.M. presso la cancelleria dell’Ufficio GIP, essa è mera ipotesi difensiva, avendo il GIP, in piena e ragionevole attuazione del diritto rammentato dalla recente pronunzia n. 36212 del 2010 resa dalle S.U. di questa Corte, differito l’interrogatorio alle ore 18 del giorno 10 mettendo a disposizione gli atti sin dalle ore 9 del giorno stesso (e quindi consentendo un effettivo esercizio del diritto di difesa nei limiti temporali consentiti dalla ristrettezza dei tempi della decisione).

Dal rigetto del ricorso non segue la condanna alle spese, trattandosi di indagato minorenne all’epoca dei fatti per cui è processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 3.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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