Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-07-2011, n. 4165 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la sentenza appellata il TAR per il Lazio ha ritenuto di dover dichiarare inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto dalla Società S. F. M. avverso il decreto ministeriale con cui era stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso proposto dalla stessa società avverso la determinazione comunale adottata sulla domanda di revisione prezzi relativa al contratto d’appalto di un’opera pubblica (la realizzazione di loculi nel cimitero Flaminio).

Il TAR, dopo aver rilevato che "il petitum sostanziale investe il punto di divergenza tra le odierne parti contrattuali e, dunque, le modalità di liquidazione del compenso revisionale riconosciuto, ma reclamato dall’appaltatore in misura maggiore e non anche l’an debeatur del compenso revisionale pattiziamente disciplinato, in quanto nella sua spettanza formalmente riconosciuto dall’Amministrazione comunale" ha ritenuto che "nel procedimento di revisione prezzi la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo soltanto nella fase in cui l’Amministrazione deve riconoscere o meno la revisione attraverso proprie valutazioni discrezionali al fine della ponderazione dell’interesse pubblico, mentre successivamente a tale fase (riconoscimento di un tale diritto in favore dell’appaltatore nel caso di specie intervenuto) l’eventuale controversia relativa alla determinazione dei criteri liquidatori ed alla loro applicazione altro non può che essere ricompresa nella cognizione del giudice ordinario, involgendo in sostanza, le norme del contratto d’appalto che regolano il diritto alla revisione dei prezzi".

2.- La società S. Finanziario ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea e chiedendone l’annullamento.

3.- Al riguardo si deve osservare che per effetto di quanto disposto prima dall’art. 244 del d. lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) e poi dall’art. 133, comma 1, lett. e), punto 2 del c.p.a., l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi ha ora una portata ampia e generale e deve pertanto ritenersi superato il tradizionale orientamento interpretativo (fatto proprio dal TAR per il Lazio), secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie in materia di "an" della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso.

Si deve quindi ritenere che, ai sensi delle citate disposizioni, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo del quantum debeatur (in termini: Cassazione Civile, SS.UU. n. 13892 del 15 giugno 2009; n. 9152 del 17 aprile 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1247 del 3 marzo 2010; Consiglio Stato, sez. V, n. 935 del 17 febbraio 2010).

4.- L’appello deve essere pertanto accolto e, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 105 del c.p.a., deve essere disposto l’annullamento della sentenza appellata con il rinvio della causa al giudice di primo grado.

5.- Le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo, annulla la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter n. 8736 del 2009 con il rinvio della causa al giudice di primo grado.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase del giudizio.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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