Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-07-2011, n. 4161 Medici e chirurghi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Il dottor A. M. in un atto di diffida in data 13.4.2006 esponeva alla Regione Campania di avere presentato istanza in data 17.1.1992 per il riconoscimento della qualifica di medico del lavoro ai sensi dell’articolo 55 del d.lgs. n.277 del 1991 precisando che nel corso dell’anno 1997 aveva trasmesso alla Regione medesima la nota a firma della Reggente dell’Ufficio postale di Volla che certificava che "dalle scritture risulta accettata la racc. n.4059 del 17.1.1992 mitt. Dott. M. A., destinatario Assessorato alla Sanità, Regione Campania Napoli, e partita in pari data". Alla certificazione veniva allegata la matrice n.1059 del 17.1.1992 attestante l’avvenuta spedizione della raccomandata all’Assessorato alla Sanità della Regione Campania.

Riattivato il procedimento con nota del maggio 2006 la Regione Campania confermava di non avere rinvenuto tracce della raccomandata inviata e sottolineava che poiché l’interessato non aveva prodotto alcuna impugnativa giurisdizionale al giudice amministrativo doveva ritenersi che avesse fatto acquiescenza al provvedimento di diniego e comunque dovesse considerarsi maturato il termine prescrizionale ordinario.

In data 25.7.2008 il dottor Manna impugnava dinanzi al Tar Campania, sede di Napoli, il successivo atto della Regione Campania, Area Generale di Coordinamento, Assistenza sanitaria prot. 20060553549 del 26/29.6.2006 a firma del dirigente del servizio e del dirigente del settore che confermava il mancato rinvenimento della istanza precisando altresì che in ordine al mancato riconoscimento l’istante aveva prestato acquiescenza e comunque doveva ritenersi decorso il termine prescrizionale decennale.

Con la sentenza n.19857 del 2010 il Tar Campania annullava gli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare in relazione alla domanda, condannando l’amministrazione intimata al versamento in favore del ricorrente di Euro 3.000 per ciascuno degli anni intercorsi tra la data della domanda e quella della pubblicazione della sentenza, a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance e rifusione alla parte ricorrente delle spese e degli onorari di causa, che liquidava in complessivi Euro 2.000 (duemila).

2. La Regione Campania ha impugnato la sentenza sostenendo con dovizia di argomentazioni la erroneità della medesima.

Si è costituito il dottor Manna chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza del 20 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. L’appello merita accoglimento.

Deve essere premesso che il d.lgvo 15.8.1991 n.277, nel dare attuazione a direttive comunitarie in tema di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, istituisce la figura di "medico competente" nel settore della medicina del lavoro recando la normativa transitoria per consentire di continuare a svolgere la pregressa attività a medici privi dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina, purché abbiano svolto la predetta attività per almeno un quadriennio e ne facciano domanda entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

Tale domanda, sulla base dell’art. 55 della stesso decreto legislativo, doveva essere presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e l’assessorato alla sanità, sempre in base al disposto normativo, era tenuto a provvedere entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.

4. In disparte ogni questione relativa alla ricezione o meno da parte della Regione Campania della istanza trasmessa dall’appellato, appare dirimente il fatto che in data 27.10.1993, sulla base del sopradetto art.55 del d.lgs. del 15.8.1991 n.277, veniva pubblicata la delibera della Giunta Regionale della Campania n.6233 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il ricorrente non veniva inserito negli elenchi allegati alla delibera che individuavano i "medici competenti", ma non provvedeva ad impugnare nei termini di legge la deliberazione nella quale non era inserito il suo nominativo.

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione deve ritenersi valida agli effetti della presunzione legale di conoscenza da parte degli interessati, necessaria e sufficiente a radicare l’interesse alla sua impugnazione e, dunque, a far decorrere i termini per l’ impugnazione (salva la facoltà di proporre motivi aggiunti a seguito della successiva piena conoscenza, ove non acquisita per effetto della sola pubblicazione, di tutti i documenti della procedura); ciò in quanto, con detta pubblicazione, tali atti assumono una rilevanza esterna e diventano idonei a produrre una immediata lesione nella sfera dei terzi interessati.

Il ricorrente nemmeno ha impugnato tempestivamente il silenzio dell’amministrazione in ordine ad ulteriori istanze che egli asserisce avere inviato alla Regione tra cui quella del 13.7.1997 e quella del 10.13./13.10.2005. Come si è detto sopra, il ricorso giurisdizionale è stato proposto solo nel luglio 2008, quando tutti i termini ipotizzabili erano scaduti, pur se si volesse tutto concedere quanto al computo dei termini ed alla individuazione di un dies a quo diverso dalla pubblicazione nel B.U.R. nonché quanto ad eventuali errori scusabili o giustificati affidamenti (circa quindici anni dall’atto supposto lesivo alla proposizione del ricorso).

Non avendo prodotto alcuna impugnativa giurisdizionale nei termini di legge è intervenuta acquiescenza al mancato riconoscimento della qualifica di "medico competente" con irreversibile consolidamento della situazione dedotta in giudizio e la conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado essendo prevalente, in siffatta fattispecie, la esigenza di certezza delle situazioni giuridiche a fronte di un comportamento inerte dell’interessato.

5. Quanto alla richiesta di ordine risarcitorio la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha evidenziato che il ricorrente ha l’onere di attivarsi tempestivamente fino a domandare l’annullamento giudiziale di un atto lesivo, non bastando ad integrare un comportamento attivo di ordinaria diligenza, l’invito e la messa in guardia dell’Amministrazione sull’ingiustizia dei danni che l’atto causa, occorrendo invece una vera e propria domanda di giustizia, cioè che l’interessato attivi il rimedio giustiziale disponibile contro l’atto amministrativo illegittimo per ottenerne l’annullamento e dunque la cessazione della produzione degli effetti dannosi.

Con l’effetto che la domanda di risarcimento danni è infondata nel caso di tardiva impugnazione dell’atto fonte del danno, considerato che tale atto opera in modo precettivo dettando la regola del caso concreto, autorizzando la produzione dei relativi effetti ed imponendone l’osservanza ai consociati, con l’ulteriore effetto che il danno non possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall’Amministrazione in esecuzione dell’atto inoppugnabile.

Perciò il risarcimento del danno non è dovuto dalla p.a. in caso di mancata o tardiva impugnazione dell’atto illegittimo foriero di danno (in tal senso Cons. Stato, V, 31 dicembre 2007, n. 6908; IV, 3 maggio 2005, n. 2136; VI, 19 giugno 2008, n. 3059; VI, 22 ottobre 2008, n. 5183; VI, 21 aprile 2009, n. 2436; da ultimo, VI, 31 marzo 2011 n.1983).

Si ribadisce al riguardo:

– che gli asseriti vizi dell’attività dell’amministrazione si erano consumati all’atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunque erano ben noti al ricorrente quanto meno sin dall’anno 1997 in cui aveva fornito alla Regione la nota del 24.11.1997 a firma del Reggente dell’Ufficio Postale di Volla;

– che, nonostante l’evidente conoscenza di detti vizi e della possibilità di utilizzo dei conseguenti rimedi di tutela giurisdizionale il dottor Manna aveva desistito sino al 25.7.2008 da ogni concreta iniziativa prima di adire la via giudiziaria, così contribuendo in modo determinante al radicarsi delle situazioni di fatto e di diritto connesse all’approvazione della delibera che aveva autorizzato i "medici competenti";

– che vi è consequenzialità diretta fra la pretermessa impugnazione della delibera n.6233 del 1993 che individuava i "medici competenti" e il consolidamento di una sua situazione pregiudizievole cui non poteva più porre rimedio la tardiva impugnazione avvenuta nel 2008.

6. Concludendo, la domanda risarcitoria del dottor Manna. presentata solo nel 2008 non può trovare accoglimento, avendo egli per negligenza pretermesso di domandare tempestiva tutela giudiziale contro l’atto e così impedire la concreta realizzazione del danno e poi il suo aggravamento.

7. L’appello pertanto merita accoglimento, la sentenza appellata deve essere riformata, il ricorso in primo grado dichiarato inammissibile.

8. Sussistono tuttavia motivi per compensare spese ed onorari dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza appellata dichiara inammissibile il ricorso di primo grado

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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