Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 07-07-2011, n. 26621 Esecuzione di pene detentive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 12/10/2010 (dep. il 13/10/2010) la Corte di Appello di Torino ha disposto la sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 16/6/2010 nei confronti di D. C., ritenendo che il reato per il quale doveva essere eseguita la pena irrogata al D. nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, non fosse ostativo, sulla base del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 609 bis c.p., all’applicazione del disposto di cui all’art. 656 c.p.p., comma 5.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino con atto del 20/10/2010 deducendo erronea applicazione di legge. Il ricorrente P.G. ha rilevato che il rinvio fatto dall’art. 656 c.p.p., comma 9 all’art. 4 bis Ord. Pen. è un rinvio formale e non recettizio, nel senso che non recepisce la norma ed i suoi presupposti soggettivi di applicabilità ma affida alla norma solo il compito di individuare i reati per i quali non si applica la sospensione prevista dall’art. 656 c.p.p., comma 5.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso del P.G. di Torino meriti piena condivisione. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 24561 del 2009) e successivamente ribadito da pronunzie a sezioni semplici (cfr. tra le tante: Cass. sent. n.41958 del 2009), il rinvio fatto dall’art. 656 c.p.p., comma 9 all’art. 4 bis Ord. Pen. è rinvio formale e non recettizio, nel senso che esso non recepisce la norma richiamata nei suoi presupposti soggettivi ed oggettivi di applicabilità ma soltanto ad essa affida la scelta di individuare i reati per i quali la sospensione di cui all’art. 656, comma 9 non deve essere applicata. Ne consegue che il richiamato reato di cui all’art. 609 bis c.p. deve essere considerato ostativo alla sospensione senza che a condizionarne la efficacia escludente possa giocare alcun ruolo l’attenuante prevista al suo comma terzo, di contro esplicante i suoi effetti solo all’atto della valutazione delle condizioni per l’ottenimento dei benefici penitenziari. Da tanto consegue, quindi, che in presenza della condanna pur nella forma attenuata per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. non si potesse applicare la sospensione della esecuzione ex art. 656 c.p.p. e che, pertanto, essa sia stata illegittimamente concessa.

Si deve quindi annullare l’ordinanza impugnata, senza rinvio, e disporre le comunicazioni di legge per la esecuzione dell’ordine di carcerazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone darsi comunicazione della decisione al P.G. presso la Corte di Appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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