Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 07-07-2011, n. 26620 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 23/11/2010 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo 19/10/2010, emesso dal GIP del Tribunale di Roma a carico di C.S., in relazione ad "una singola costruzione insistente sullo stesso immobile già oggetto di precedente sequestro…i cui lavori risultavano avviati nell’ottobre 2009 con permesso di costruire del comune di Palombaro Sabina del 15/10/2009"; il Tribunale ha ritenuto, da un lato, che il giudicato cautelare formatosi a seguito della mancata impugnazione dell’ordinanza di quello stesso giudice in data 30/6/2010 (che aveva annullato il precedente decreto di sequestro) fosse stato superato dalla sopravvenienza di "fatti nuovi" e, dall’altro lato, che emergesse una chiara riferibilità del bene a P.R. (indagato per illecita importazione a fine di spaccio di stupefacenti, anche in forma associata), stante il rapporto di coniugio e convivenza sin dal 2005 con C. S. intestataria del bene sequestrato. Ad avviso del Tribunale il precedente decreto di sequestro aveva avuto per oggetto un immobile acquistato dalla C. nel 1998 in epoca di molto anteriore al suo matrimonio con il P., previo versamento integrale all’atto del rogito di somma di cui la donna ben poteva disporre considerato il reddito che percepiva quale dipendente di un negozio: di qui l’annullamento del provvedimento di sequestro preventivo adottato ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies; l’attuale decreto di sequestro, di contro, aveva ad oggetto una singola opera "in costruzione", sia pure insistente sullo stesso immobile già oggetto del precedente sequestro, i cui lavori, commissionati dalla C., erano stati avviati nell’ottobre 2009 e, quindi, in costanza del suo matrimonio con il P. e con dispendio di denaro riconducibile a quest’ultimo stante l’assenza in capo alla C. di redditi compatibili con il finanziamento dei lavori in corso, volti alla realizzazione di una villa. In conclusione, ad avviso del Tribunale, non era condivisibile l’eccezione difensiva volta a far valere la preclusione del giudicato cautelare.

Avverso il provvedimento 23/11/2010 del Tribunale ha proposto ricorso il difensore di C.S. deducendo violazione ed errata applicazione di legge, vizi di motivazione, insussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo del bene e violazione del giudicato cautelare.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le censure proposte in ricorso, a sostegno della prospettazione di violazione del giudicato cautelare del 30/6/2010, meritino condivisione. Il ricorrente difensore ha negato la sopravvenienza di "fatti nuovi", trattandosi nella specie solo di una ristrutturazione già emersa nel corso del precedente procedimento e relativa a manufatto compreso nel complesso edilizio acquistato nel 1998 dalla C. e destinato ad ospitare un centro ippico; ad avviso del ricorrente difensore, che ha richiamato la documentazione in atti, il manufatto in costruzione oggetto del "fatto nuovo" non era una villa nè una imponente costruzione ma solo, ed in relazione ai lavori già in precedenza emersi in atti, un manufatto oggetto di una (approvata e necessitata) variante; ricorda il ricorrente che l’immobile, composto da terreno e vari fabbricati, era stato oggetto nel suo complesso dei precedenti provvedimenti di sequestro e dissequestro e che la ristrutturazione, appunto debitamente autorizzata il 20/3/2009, era già in corso alla data di formazione del giudicato cautelare del giugno 2010 e che per eseguire detta ristrutturazione la C. aveva contratto mutui (documentati agli atti).

Le deduzioni sopra riportate evidenziano, con piena autosufficienza di esposizione di fatti e della sequenza cronologica della vicenda già sottoposta alla cognizione del Tribunale del riesame, la evidente sommarietà dell’accertamento contenuto nell’ordinanza impugnata. Meramente assertive sono infatti le affermazioni, poste a sostegno della novità dei fatti accertati nel luglio 2010, rispetto a quelli a base della ordinanza 30/6/2010, della esistenza di una "villa" in costruzione sul terreno già dissequestrato e della palese assenza di mezzi della C. per sostenerne i lavori.

L’assenza di alcun cenno di indagine sulla consistenza di tali lavori, sul loro oggetto, sulla data della loro autorizzazione e sui limiti della esecuzione, sul collegamento del manufatto in costruzione con quelli preesistenti, sulle fonti del finanziamento dell’opera, appare eloquente della sommarietà con la quale il Tribunale ha aderito alla tesi del GIP afferente il fatto nuovo.

Da quanto rilevato consegue l’annullamento dell’ordinanza con rinvio allo stesso Ufficio perchè provveda a nuovo esame della richiesta, facendosi carico di esaminare la eccezione sollevata alla luce della documentazione in atti e dando adeguata e congrua motivazione delle proprie valutazioni.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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