Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-04-2011) 07-07-2011, n. 26565

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Pordenone, con sentenza 22-6-2007, dichiarava estinto per remissione di querela il reato di minaccia e diffamazione commesso il 29-9-200, in danno di S.M., ascritto a B.F., sull’assunto che la mancata comparizione in udienza del querelante costituisca remissione tacita di querela quando preceduta da espresso avvertimento in tal senso.

Ha proposto appello il Procuratore Generale di Trieste, convertito in ricorso per cassazione, invocando il contrario orientamento giurisprudenziale e l’inapplicabilità al caso di specie del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Costituisce infatti jus receptum che "non costituisce remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia stato un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale avvertimento che l’omissione sarebbe stata considerata rinunzia alla querela" (Cass. 447097/2009, 17663/2008, 46088/2008, nel solco della sentenza delle sezioni unite 46088/2008).

L’opposto orientamento condiviso dal primo giudice è del resto contrastato dallo stesso tenore letterale dell’art. 152 c.p., alla stregua del quale soltanto la remissione extraprocessuale (quale non è la mancata comparizione al processo) può essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre, laddove il legislatore ha inteso collegare l’effetto della remissione alla mancata comparizione della persona offesa, lo ha statuito in modo espresso ( D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3, non applicabile nel caso di specie).

La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Pordenone.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Pordenone per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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