Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-07-2011, n. 4206 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – ha respinto il ricorso della Ditta G. di L. G. contro il provvedimento della Giunta esecutiva dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) del 14 maggio 2010, di revoca del provvedimento di aggiudicazione – all’esito di procedura ristretta accelerata ai sensi degli artt. 55 e 70, comma 11, lett. a) e b) d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per Euro 2.286.360,00 oltre i.v.a. – del servizio di controllo continuativo degli impianti tecnologici di primo intervento antincendio e gestione delle istituzioni di emergenza dei laboratori sotterranei dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e la contestuale aggiudicazione dello stesso servizio in favore del R.T.I. N. I. s.p.a.- P. S. s.r.l., secondo classificato, nonché alcuni connessi atti (tra cui le note del Responsabile unico del procedimento 1° aprile 2010, 8 aprile 2010 e 10 maggio 2010, recanti l’istruttoria sulla documentazione presentata dall’aggiudicataria G. di L. G. e la proposta di risoluzione dell’amministrazione centrale dell’INFN, e tutti gli atti della procedura di gara), nonché per l’accertamento della posizione vantata dalla ditta predetta e per la dichiarazione di inefficacia dell’aggiudicazione e del contratto di appalto eventualmente sottoscritto con la contro interessata e per il risarcimento dei danni subiti.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti erano stati proposti ulteriori elementi di censura, volti a prospettare il vizio di disparità di trattamento con riguardo alla posizione della seconda classificata (che già svolgeva il servizio, peraltro prorogato varie volte).

L’originaria ricorrente aveva premesso di aver partecipato alla procedura ristretta accelerata e che la sua offerta era risultata la migliore, come da comunicazione con nota fax in data 26 marzo 2010: contestualmente le era stata comunicata la data del 1° aprile come inizio del servizio e le era stata chiesta la documentazione (elenco titoli di studio ed esperienza lavorativa del personale) conforme a quanto richiesto dal disciplinare tecnico, e descritto nell’offerta, sul personale addetto al servizio dal 1° all’8 aprile 2010.

Con nota fax del 31 marzo 2010 la medesima aveva elencato il personale che avrebbe coperto il primo turno (dichiarando che gli addetti erano in possesso di quanto richiesto dalla stazione appaltante con riferimento ai titoli di studio ed all’esperienza lavorativa).

Il 31 marzo 2010, l’Amministrazione aveva chiesto che entro le ore 18,00 dello stesso giorno le fosse fatta pervenire una dettagliata documentazione afferente tutto il personale (e non solo quello deputato allo svolgimento del 1° turno dall’1 all’8 aprile).

Alle ore 16,55 dello stesso giorno (31 marzo 2010) essa aveva inoltrato la documentazione afferente il personale e la strumentazione in dotazione.

Sennonché l’INFN, con nota mail delle ore 22,19 del medesimo 31 marzo 2010, aveva differito il servizio al 13 aprile 2010, imponendo la frequentazione da parte del personale di corsi di formazione prima di quella data e differendo al 6 aprile la data per l’inoltro della documentazione già richiesta.

A seguito dell’esecuzione di tali incombenti da parte dell’odierna appellante, la stazione appaltante aveva proceduto all’esame della documentazione sollevando varie osservazioni, sulla base delle quali aveva adottato il provvedimento di revoca.

La Ditta G. era insorta, prospettando numerose doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Tribunale amministrativo ha in primo luogo esaminato le doglianze contenute nel ricorso principale, escludendone la fondatezza. Ha ricostruito anche sotto il profilo cronologico l’iter mediante il quale la Ditta G. aveva comprovato il possesso dei requisiti relativi al personale addetto, ed ha rilevato che il 26 marzo 2010 il responsabile del procedimento aveva comunicato alla Ditta G. l’avvenuta aggiudicazione in suo favore, fissando la data di inizio del servizio medesimo al 1° aprile 2010, chiedendo, nel contempo, l’elenco del personale impiegato dall’1 all’8 aprile 2010, nonché la documentazione comprovante i requisiti previsti.

Non avendo la Ditta G. esattamente adempiuto a quanto richiesto, l’Amministrazione aveva reiterato l’invito ad inoltrare la documentazione anche in data 31 marzo 2010, assegnando come termine per il ricevimento della documentazione le ore 18,00 del 31 marzo 2010, e chiedendo di integrare l’elenco del personale con il nominativo di ulteriori due addetti al servizio al fine di rendere conforme la documentazione all’offerta dichiarata (l’impresa aveva dichiarato diciassette addetti) e chiesto, inoltre, delucidazioni circa il ruolo che avrebbero dovuto avere il titolare dell’impresa medesima, il suo figlio, ed il dott. B., anch’essi inseriti nell’elenco inviato.

Con successiva nota del 1° aprile 2010, l’Amministrazione aveva fatto presente all’interessata che dalla documentazione pervenuta "non vi era risposta chiara sui nominativi dei due addetti mancanti e su quali avrebbero svolto il primo turno".

La nota del 1° aprile altresì specificava le irregolarità riscontrate per le quindici unità di personale indicate, concludendo che non vi era stata completa dimostrazione del possesso dei requisiti del personale addetti al servizio da parte della G. ed invitando quest’ultima ad integrare la documentazione (con la specificazione che in mancanza si sarebbe proceduto alla risoluzione del contratto).

La Ditta G. in data 6 aprile 2010 aveva inoltrato ulteriore documentazione, dal cui esame emergevano varie irregolarità, specificamente indicate: l’Amministrazione aveva precisato di aver riscontrato incongruenze tra la documentazione inviata con fax il 6 aprile 2010 e quella trasmessa in plico con posta ordinaria il 13 aprile successivo e nuovamente presentata in sede di osservazioni.

Essa aveva proceduto nuovamente all’esame di detta documentazione, trovando tuttavia conferma delle obiezioni formulate in precedenza e concludendo per il riconoscimento dei requisiti per soli dieci addetti, numero comunque insufficiente rispetto ai diciassette addetti offerti dall’impresa ricorrente.

Ne conseguiva che il primo ed il secondo profilo di censura dedotti dovevano essere disattesi.

Anche l’ulteriore doglianza con cui si era contestato che le dichiarazioni relative all’esperienza professionale di quindici addetti non fossero state ritenute idonee (pur essendo state formulate secondo le forme ed i canoni di cui all’art. 47, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) meritava il rigetto. Ciò perché l’art. 47, comma 2, non era dirimente: questo genere di dichiarazioni costituiva frutto di informazioni sulle qualità personali e sulle vicende professionali dei soggetti indicati dalla disposizione del Disciplinare tecnico, che esulavano dall’organizzazione aziendale e, quindi, non potevano essere necessariamente a conoscenza del rappresentante dell’impresa concorrente.

Si doveva quindi far riferimento alla diversa fattispecie dell’art. 46 del medesimo d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sottoscritte personalmente dall’interessato, per quanto concerne gli stati, le qualità personali e i fatti ivi espressamente menzionati). Nel caso in esame, poi, i curricula comprendevano dichiarazioni relative all’espletamento di servizi prestati da parte di soggetti che non erano, al momento della dichiarazione, alle dipendenze dell’impresa originaria ricorrente. Essa aveva inviato, per alcuni degli addetti, i curricula sottoscritti direttamente dagli interessati, mentre per gli altri la documentazione prodotta non aveva confermato la dichiarazione di impegno resa nell’offerta tecnica circa il possesso, in capo al personale, dei requisiti richiesti.

Quanto poi all’ulteriore profilo di censura relativo alla incongruenza, per quattro unità lavorative, tra l’esperienza professionale dichiarata e la data di acquisizione dell’attestato di idoneità tecnico richiesto, il primo giudice ha rilevato che nelle tabelle allegate alla nota 10 maggio (per i soggetti C., C., R. e S., indicati come Capoturni) erano stati indicati attestati di idoneità tecnica rilasciati tra il giugno 2006 ed il novembre 2008. Il periodo indicato non era utile a consentire il maturare del quinquennio necessario ad acquisire la consolidata esperienza nel campo dell’antincendio di cui al punto 2.9 del disciplinare tecnico (né la Ditta G. aveva fornito elementi utili per superare la carenza documentale riscontrata dall’amministrazione).

Quanto al rilievo relativo alla circostanza che l’esperienza lavorativa di sette unità lavorative che non si sarebbe formata in "Azienda a Rischio di Incidente Rilevante", l’originaria ricorrente aveva contestato l’obiezione sul rilievo che il disciplinare tecnico prescriveva che l’esperienza nel settore antincendio poteva derivare anche da attività esplicata in aziende che non si qualificassero a "Rischio di Incendio Rilevante" e che comunque essa aveva offerto nove unità con mansioni di capoturno e questi avevano maturato l’esperienza richiesta in "Strutture a Rischio di Incendio Rilevante".

Sennonché, per il primo giudice, delle nove unità offerte solo una (D. H.) aveva dimostrato di possedere i requisiti professionali e di esperienza richiesti e, quindi, era stata inserita nell’elenco delle dieci unità di personale considerate idonee. Per gli altri era mancata la prova del possesso dell’esperienza professionale maturata, in quanto risultava soltanto dichiarata dall’impresa (Allegato alla nota del 10 maggio 2010).

Disatteso il ricorso principale, il primo giudice ha parimenti escluso la fondatezza delle doglianze contenute nei motivi aggiunti ed asseritamente dimostrative di un favor dell’appellata amministrazione verso la seconda classificata, già in passato aggiudicataria del servizio.

Secondo tali censure, l’Istituto aveva concesso alla seconda classificata ben 18 giorni per presentare la documentazione (a fronte dei soli tre giorni concessi alla originaria ricorrente): il Tribunale amministrativo ha escluso si fosse al cospetto di un’illegittimità rilevante, considerando invece che proprio in ragione del protrarsi delle operazioni di gara dovuto alle inadempienze della aggiudicataria, l’amministrazione aveva dovuto coprire il servizio affidandolo, in via d’urgenza, all’impresa uscente, al fine di assicurarne la continuità.

La proroga del servizio era poi proseguita fino al 26 giugno 2010 (data di affidamento, in via provvisoria, mediante verbale di consegna).

Non ricorreva poi alcuna disparità di trattamento nella valutazione operata dalla stazione appaltante su alcuni curricula del personale indicato dalla N., nuova aggiudicataria, i cui capoturni da essa indicati avevano conseguito l’esperienza lavorativa esclusivamente nei laboratori sotterranei del Gran Sasso.

Ciò perché i Laboratori Nazionali del Gran Sasso erano qualificati come azienda a rischio di incidente rilevante, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

Risultava pertanto smentito l’assunto della Ditta G. secondo cui la loro esperienza lavorativa era stata comprovata in una delle strutture alternative indicate al punto 2.7 del disciplinare tecnico e non già in strutture a rischio di incidente rilevante (diversamente da ciò che era accaduto per la Ditta G. quando la stazione appaltante aveva contestato la mancanza di quella specifica esperienza senza tener conto che aveva offerto un personale con esperienza acquisita in strutture a rischio di incidente rilevante)

In relazione all’osservazione della Ditta G. relativa a due degli addetti della N. che avevano acquisito il "certificato di idoneità tecnica" in data 19 aprile 2010 (data successiva all’acquisita esperienza lavorativa, mentre questa circostanza era stata valutata negativamente nei confronti della Ditta G.), dalla tabella redatta in occasione della consegna provvisoria si evinceva trattarsi di personale in sostituzione: sicché, stante la natura provvisoria dell’affidamento, questi erano stati inseriti tra il personale proposto per il servizio.

Tuttavia la stazione appaltante aveva riscontrato l’assenza dei requisiti dell’esperienza (come rilevabile dalla predetta tabella allegata al verbale di consegna provvisorio), sicché il loro utilizzo era avvenuto solo in via provvisoria.

Quanto, infine, agli addetti Cucchinella e Ferrato (che non potevano vantare il requisito qualificante dell’esperienza triennale), si trattava di personale indicato come aggiuntivo rispetto ai quindici proposti e valutati e ciò non costituiva motivo preclusivo all’affidamento.

Dal rigetto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti il Tribunale amministrativo regionale ha fatto seguire il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

La Ditta G. ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo (rammentando che il Consiglio di Stato, sull’appello avverso l’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – n. 3150/2010, reiettiva della domanda di sospensione della esecutività degli atti impugnati, aveva ritenuto il suo appello cautelare non privo di elementi di fondatezza).

La sentenza del primo giudice però non si era conformata a tale delibazione.

In punto di fatto l’appellante Ditta G. aveva ottemperato alle richieste dell’amministrazione circa la dimostrazione del possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio e aveva addirittura organizzato in soli tre giorni il primo turno di servizio, il cui inizio era stato fissato per il 1 aprile 2010 (e poi differito dall’amministrazione stessa al 13 aprile 2010). L’appellante ha evidenziato che aveva tempestivamente presentato la documentazione sui propri dipendenti (quanto al possesso dei requisiti tecnici, di studio, di esperienza, e professionali posseduti) e ha ribadito la possibilità di asseverare il possesso di detti requisiti con dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi del comma e dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sentenza era erronea per aver pretermesso che i requisiti di qualificazione del personale tecnico richiesti dal disciplinare non rientravano nel novero dei requisiti di partecipazione alla gara ma nell’ambito dei requisiti di esecuzione del servizio, la cui sussistenza poteva essere provata prima o durante l’esecuzione del servizio (e non già ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel termine perentorio di dieci giorni dall’aggiudicazione).

La sentenza era contraddittoria perché, da un canto aveva ammesso che i requisiti professionali del personale impiegato potessero anche essere autocertificati; poi però aveva ritenuto che le qualità possedute dal personale dell’appellante, pur potendo essere autocertificate, non rientrassero nel paradigma dell’art. 47, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ne doveva conseguire che il primo caposaldo a supporto della revoca dell’aggiudicazione (incentrato sull’inidoneità delle dichiarazioni prodotte dal legale rappresentante dell’impresa relativamente a quindici unità di personale) era infondato.

Anche il secondo profilo (incongruenza delle dichiarazioni in punto di "esperienza professionale" relativamente a quattro unità lavorative) menzionato nella revoca era errato: la sentenza non considerava che il certificato di idoneità non era presupposto per acquisire l’esperienza professionale dichiarata.

In ogni caso la Ditta G. aveva regolarmente dimostrato (senza che la stazione appaltante sollevasse obiezioni) la "esperienza professionale" per le diciassette unità costituenti la sua offerta di personale. L’eventuale carenza, riferendosi a personale esuberante rispetto a quello minimo richiesto, non avrebbe potuto supportare una revoca.

Per altro verso, diversamente la stazione appaltante si era comportata nei confronti del personale del raggruppamento concorrente, consentendogli di sostituire due addetti ritenuti privi dei prescritti titoli con altre due unità di personale.

Sotto altro profilo, tutti i dipendenti forniti dalla Ditta G. vantavano esperienze lavorative in aziende a rischio di incidente rilevante (contrariamente alle deduzioni avanzate, e in forma perplessa, dalla stazione appaltante).

La disparità di trattamento con il raggruppamento secondo classificato era evidente anche circa la tempistica della gara e della documentazione richiesta alle partecipanti.

L’appellante Ditta G. ha altresì chiesto il risarcimento del danno subito per l’illegittima condotta della stazione appaltante, in forma reintegrativa specifica mercè aggiudicazione definitiva del servizio, ovvero subentro nel contratto stipulato con la seconda classificata; e, in ipotesi di impossibile restitutio in integrum, per equivalente nella misura del 10% del prezzo a base di gara depurato del ribasso da essa offerto.

L’Amministrazione ha chiesto il rigetto dell’appello perché infondato.

Il disciplinare (punti 2.7. 2.8. e 2.9) aveva analiticamente previsto di quali requisiti dovesse essere in possesso il personale utilizzato dall’aggiudicataria. Per quindici addetti l’appellante società aveva prodotto una dichiarazione del legale rappresentante.

Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni fornite in fase di gara non poteva che avvenire prima che iniziasse il servizio.

Sennonché, trattandosi di dichiarazioni sul possesso di attestati e qualificazioni professionali asseritamente posseduti in capo ai lavoratori, l’appellante Ditta G. erroneamente aveva ritenuto di avvalersi della modalità dimostrativa dell’art. 47, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Al contrario, trattandosi di circostanze non costituenti "fatto notorio", tali elementi non potevano considerarsi "a diretta conoscenza" del dichiarante, e l’invocata disposizione non era applicabile.

I quattro capoturno indicati dall’appellante Ditta G. (C., C., R. e S.) avevano presentato attestati di idoneità acquisiti nel 2007 e nel 2008. Non erano decorsi i cinque anni dal conseguimento di tali attestati, come previsto al punto 2.9. del disciplinare di gara, che richiamava la disciplina di cui al d.m. 10 marzo 1998 (né altra e diversa documentazione era stata prodotta). Le stesse considerazioni valevano per la mancata dimostrazione (per ben otto unità di personale adibito a capoturno) di aver conseguito esperienza professionale alle dipendenze di strutture a rischio di incidente rilevante.

Sotto altro profilo, la tempistica delle operazioni di gara e di controllo e verifica dei requisiti posseduti dalle partecipanti non autorizzava dubbi circa la condotta imparziale tenuta dalla stazione appaltante.

La distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione sostenuta dall’appellante Ditta G. non valeva a confutare le considerazioni supportanti la revoca.

La controinteressata aggiudicataria ha depositato scritti difensivi chiedendo l’inammissibilità del ricorso in appello in quanto tardivo. La sentenza era stata depositata il 9 dicembre 2010; il termine per appellarla sarebbe scaduto il 9 marzo 2011. L’appello era stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 8 marzo 2011 ma era stato indicato un indirizzo errato; conseguentemente la notifica non era andata a buon fine ed era stata reiterata con nuova consegna all’ufficiale giudiziario il 18 marzo 2011 (con notifica perfezionatasi, tardivamente, il 21 marzo 2011). L’inesistenza della prima notifica era addebitabile alla colposa condotta dell’appellante: e non era concedibile il beneficio dell’errore scusabile:

Nel merito, l’appello doveva essere respinto.

L’appellante ha depositato una memoria di replica chiedendo il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado e, in via subordinata, opponendosi alla tesi per cui il termine per la impugnazione delle decisioni del giudice amministrativo in materia di appalti pubblici fosse di tre mesi (eventualmente prospettando la questione di illegittimità costituzionale della disposizione contemplante tale termine, in quanto eccessivamente ristretto).

Nel merito, ha puntualizzato le tesi a sostegno della fondatezza dell’appello da essa proposto.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1.Il ricorso in appello è infondato e va pertanto respinto.

2.1 L’eccezione preliminare di inammissibilità ed irricevibilità dell’appello proposta dalla controinteressata è infondata.

La disposizione che, secondo il principio tempus regit actus, regola la presente fattispecie (trattandosi di impugnazione di atti di gara relativi all’affidamento di un pubblico servizio e considerato che la sentenza impugnata è stata depositata il 9 dicembre 2010) è quella dell’art. 120, comma 3, del Codice del processo amministrativo, che prevede che "salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l’articolo 119". L’art. 120, comma 11, inoltre, stabilisce: "le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l’ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza".

L’art. 119, comma 3, prevede che "tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo".

E’ pertanto indubitabile che in tema di impugnazione di "provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture" (art. 119, comma 1, lett. a)) operi il dimezzamento dei termini processuali.

Posto che l’art. 92, comma 3, dispone che "in difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza", dalla regola generale del dimezzamento discende che ove (come nel caso di specie) la sentenza non sia stata notificata, l’impugnazione è validamente proposta allorché il ricorso in appello sia notificato entro re mesi dalla pubblicazione della sentenza medesima.

2.2.Ritiene il Collegio che, alla luce di quanto sinora affermato, non sia riscontrabile né la "oscurità normativa" né il "vuoto normativo" prospettato dall’appellante. La norma è di piana lettura e ha la sua ratio, non nuova all’ordinamento, nell’esigenza di accelerazione del contenzioso in tema di opere pubbliche.

Per altro verso, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non si pone alcuna questione di compatibilità costituzionale delle citate disposizioni (cfr. Corte cost., 10 novembre 1999, n. 427, che rigetta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 3, d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. dalla l. 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui dispone la riduzione a metà dei termini processuali, ivi compreso quello per la proposizione del ricorso, in vista di obiettivi di accelerazione della definizione delle controversie in materia di opere pubbliche, perché questa è giustificata in relazione alle peculiarità e diversità della materia e considerato che non vi è un principio generale sull’identità dei termini processuali indipendentemente dalla tipologia delle azioni).

2.3. Ciò premesso, nel caso di specie va rammentato che l’impugnata sentenza è stata depositata il 9 dicembre 2010 e non è stata notificata. Il termine per proporre appello notificando il relativo ricorso sarebbe perciò scaduto il 9 marzo 2011.

La controinteressata denuncia di aver ricevuto tardivamente la notifica dell’appello, facendo riferimento all’errore in cui sarebbe incorsa l’appellante nell’indicazione del suo indirizzo: il che avrebbe comportato un ritardo nel perfezionamento della procedura di notifica, avvenuto soltanto il 21 marzo 2011.

Ritiene il Collegio che la circostanza non rilevi per farne discendere l’inammissibilità dell’appello e che la doglianza sia infondata.

A parte infatti ogni considerazione circa l’imputabilità all’appellante della ritardata notifica alla controinteressata e l’eventuale concedibilità del beneficio dell’errore scusabile, appare decisivo rilevare che, ai sensi dell’art. 95, comma 2, Cod. proc. amm., "l’impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall’articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire".

La disposizione codifica il principio giurisprudenziale secondo il quale per la rituale proposizione dell’appello è sufficiente la sua notificazione ad una sola delle parti necessarie del giudizio di primo grado -salvo il caso dell’art. 331 Cod. proc. civ., di sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti e non impugnata nei confronti di tutte, e salva comunque la successiva integrazione del contraddittorio alle altre parti necessarie- (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 24 marzo 2004, n. 7).

Qui è incontestabile che il ricorso in appello fu notificato all’amministrazione appellata in data 8 marzo 2011 (vale a dire il giorno della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario: cfr. Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477), Pare evidente che – quand’anche si dovesse ritenere che l’errore che cagionò il ritardo nella notifica alla controinteressata fosse ascrivibile alla negligenza dell’appellante – non ne conseguirebbe l’inammissibilità dell’appello, in quanto quest’ultimo venne tempestivamente notificato all’amministrazione (posto che, come detto la scadenza del termine avveniva il giorno successivo).

Per quanto ciò sia sufficiente a rigettare l’eccezione preliminare, non è inutile rilevare anche che la controinteressata è stata in grado di spiegare compiutamente le difese, di guisa che neppure si pone un problema di lesione del diritto di difesa: il contraddittorio è stato correttamente instaurato e si può procedere alla trattazione della causa senza differimenti.

3. Si può quindi esaminare il merito dell’impugnazione dell’odierna appellante.

Il Collegio non ritiene che le sue censure siano persuasive, alla stregua delle seguenti considerazioni.

3.1. Il 26 marzo 2010 il responsabile del procedimento aveva comunicato alla Ditta G. l’avvenuta aggiudicazione in suo favore, fissando la data di inizio del servizio al 1° aprile 2010, e chiedendo al contempo l’elenco del personale impiegato dall’1 all’8 aprile 2010, nonché la documentazione comprovante i requisiti previsti (i documenti comprovanti i titoli di studio, l’esperienza lavorativa e la qualificazione tecnica del personale).

Tenuto conto del momento procedimentale in cui l’amministrazione rivolse all’appellante la richiesta, pare evidente che la distinzione tra requisiti partecipativi e requisiti di esecuzione, su cui l’appellante insiste (pagg. 10 ed 11 del ricorso in appello) nel presente caso appare ininfluente.

L’appellante non nega che la stazione appaltante potesse richiedere la prova della sussistenza dei requisiti di esecuzione prima dell’esecuzione del servizio (ultimo capoverso di pag. 10 del ricorso in appello) e con la richiamata nota del 26 marzo 2010 si era chiesto l’elenco del personale da impiegarsi per il periodo dall’1 all’8 aprile 2010 (primo turno di servizio, e quindi "prima della esecuzione del servizio"). È dunque evidente che si rientra nella fattispecie di una richiesta legittimamente rivolta alla prova del possesso dei requisiti da parte del personale che doveva eseguire la delicata attività oggetto dell’appalto, antecedentemente alla data fissata per l’inizio del servizio, e anche indipendentemente dall’applicazione dell’art. 48 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Al contempo:

a)l’appellante non ha contestato che l’amministrazione potesse chiedere di avviare il servizio in termini ristretti;

b) l’offerta da essa Ditta G. presentata (e relativa a diciassette unità di personale che avrebbero dovuto possedere i requisiti di esperienza, professionali e di studio, previsti dalle disposizioni dei punti 2.5, 2.7., 2.8., 2.9 del disciplinare di gara) presupponeva che la stessa fosse già in possesso della provvista di personale idonea ad iniziare immediatamente il servizio;

c) l’insistito richiamo alla circostanza che la clausola 2.11 del bando prevedeva la frequentazione di un corso di addestramento presso i laboratori nazionali, non produce conseguenze favorevoli alla prospettazione dell’appellante, sol che si consideri che, quand’anche si volesse considerare provato che detto corso avrebbe dovuto precedere l’inizio del servizio, ciò non esclude (ma anzi presuppone) che alla sua frequentazione potesse essere ammesso soltanto il personale alle dipendenze della ditta aggiudicataria, purché in possesso dei prescritti requisiti professionali. E comunque della organizzazione del corso si fece carico la stazione appaltante, allorché differì l’inizio del servizio al 6 aprile del 2010 proprio per tale ragione.

Ne consegue che vanno respinte le censure sulla brevità del tempo concesso dalla stazione appaltante. L’incombente imposto all’aggiudicataria consisteva solo nel documentare ciò di cui essa doveva già essere in possesso circa il personale indicato per l’esecuzione del contratto.

Da tale ricostruzione discende che la situazione della ditta resasi aggiudicataria non è comparabile con quella della ditta seconda classificata, poi subentrata; pertanto non è fondata la doglianza di disparità di trattamento. La ditta controinteressata, infatti, si trovava nella diversa situazione di chi sapeva di non aver ottenuto l’aggiudicazione del servizio ed è stata in via d’urgenza onerata del servizio: le due situazioni non sono comparabili, e sono destituite di fondamento le censure di disparità di trattamento (anche circa la tempistica delle richieste della stazione appaltante alla controinteressata), proposte dalla Ditta G. con il ricorso per motivi aggiunti di primo grado e in parte qui reiterate.

In quanto aggiudicataria della gara e destinataria della revoca, l’appellante non ha né legittimazione (in quanto non partecipante al successivo sviluppo procedimentale, per effetto della revoca medesima), né conseguentemente interesse (neppure strumentale) a dolersi della successiva aggiudicazione alla seconda classificata controinteressata. Si tratta invero di una vicenda amministrativa successiva a quella cui ha partecipato, dalla quale è stata estromessa per fatto ad essa addebitabile (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 7 aprile 2001, n. 4).

Le doglianze dell’appellante possono solo dimostrare una presunta disparità di trattamento, tale da connotare di illegittimità l’atto di revoca dell’aggiudicazione.

Esclusa per la già chiarita disomogeneità di posizione una simile prospettiva, ad abundantiam si rileva che le censure non sono fondate neppure isolatamente considerate: in punto di impiego del personale dalla controinteressata indicato, esse non considerano che si trattava di personale in sostituzione; sicché, data la natura provvisoria dell’affidamento e posto che il loro utilizzo era solo in via provvisoria a seguito del rilievo dell’amministrazione in ordine alla carenza del requisito dell’esperienza (mentre per gli addetti Cucchinella e Ferrato, trattandosi di personale indicato dalla controinteressata come aggiuntivo) non potevano essere individuati profili ostativi all’affidamento.

Pertanto: l’Amministrazione ben poteva (anzi, doveva) richiedere all’aggiudicataria di dimostrare, prima dell’inizio del servizio contrattuale, che il personale impiegato per la delicata attività di vigilanza antincendio possedesse i prescritti requisiti del bando. Spetta alla discrezionalità dell’Amministrazione stabilire la data d’inizio del servizio (tanto più che la ditta precedentemente incaricata operava in regime di proroga) e tale determinazione è insindacabile. L’aggiudicataria si era impegnata a svolgere il servizio con diciassette unità dotate dei requisiti previsti del bando. Essa, ai sensi del punto 2.9, cpv., del disciplinare si era impegnata ad "adibire al Servizio soltanto personale alle proprie dipendenze" e perciò avrebbe dovuto solo comprovare quanto dichiarato nell’offerta circa il personale nella sua disponibilità; a tal fine il termine assegnato dall’amministrazione nella lettera del 26 marzo 2010 (cinque giorni) non pare né breve né vessatorio. La condizione della ditta subentrante non è comparabile a quella dell’originaria aggiudicataria, e anche le doglianze lamentanti una presunta disparità di trattamento sono infondate.

4.2 Il Collegio inoltre considera quanto segue riguardo alle critiche dell’appellante sul procedimento avviato dall’amministrazione e volto alla verifica dei requisiti posseduti dal personale che la G. si proponeva di impiegare.

Preliminarmente, però occorre riepilogare la scansione procedimentale seguita dall’amministrazione.

– con la nota del 26 marzo del 2010 l’Amministrazione, nel comunicare alla Ditta G. l’avvenuta aggiudicazione e nel fissare la data di esecuzione del servizio all’1 aprile 2010, le aveva chiesto di "produrre la seguente documentazione" (relativa a: personale che avrebbe svolto il servizio dall’1 all’8 aprile 2010, titoli di studio conformi a quanto richiesto nel bando, esperienza lavorativa e qualificazione tecnica del personale in servizio conforme a quello richiesto nel disciplinare e descritto nell’offerta). Detta nota rimase nella forma e nella sostanza inevasa: rispondendo via fax il 31 marzo 2010 (e quindi soltanto l’ultimo giorno utile della data in origine fissata per l’inizio del primo turno di servizio), la Ditta G. non produsse alcunché. Si limitò ad inviare un elenco di quindici persone, neppure indicando chi tra questi dovesse ricoprire la qualifica di capoturno e chi di addetto, accompagnata dalla sintetica indicazione che "gli addetti sono in possesso di quanto da Voi richiesto" e fornendo la targa dell’autonavetta da impiegare. Detta nota, quindi, non era congruente a quanto richiesto dalla stazione appaltante (nessuna documentazione venne infatti prodotta), né indicava tutte le unità di personale (diciassette) che la Ditta G. aveva indicato in sede di offerta. Tale sostanziale inottemperanza, che già ex se avrebbe potuto legittimare l’adozione di provvedimenti di revocazione, rese necessario l’inoltro da parte dell’Amministrazione di un’ulteriore nota – del pari in data 31 marzo 2010- in cui si reiterava l’urgente richiesta di dimostrazione dei requisiti del personale che avrebbe svolto il primo turno (tre addetti ed il capoturno), con espressa comminatoria di valutazione negativa dell’ulteriore inottemperanza. Nella nota, altresì veniva fissato il termine entro cui la Ditta G. avrebbe dovuto fornire la documentazione e si chiedevano ragguagli sulla posizione di tre unità di personale elencato in precedenza dalla Ditta G. tra i quindici esecutori (il titolare dell’impresa G. L., il figlio di questi, G. V. e B. G., che risultava invece svolgesse mansioni amministrative). In detta nota si chiedeva una risposta ad horas, ma ciò non appare vessatorio, essendo ascrivibile alla circostanza che il servizio doveva incominciare l’indomani ed era ascrivibile all’evasiva ed omissiva risposta prima fornita dalla Ditta G. alla richiesta inoltratale il 26 marzo 2010. A detta nota del 31 marzo 2010, la Ditta G. rispose in pari data, inviando la documentazione via fax. L’Amministrazione ritenne necessaria una nota di risposta 1 aprile 2010, che evidenziava le incongruenze contenute nella documentazione trasmessa via fax, l’assenza di risposta circa il personale prescelto per la esecuzione del primo turno di servizio, la circostanza che erano stati prodotti due titoli di studio, per persone non contenute nell’elenco dei quindici nominativi prima indicati dalla Ditta G. (e peraltro si trattava di titoli di studio inferiori rispetto a quelli richiesti dal bando). L’Amministrazione, insomma, corredava detta nota con una tabella nella quale si indicava che sui quindici nominativi indicati dalla Ditta G. la documentazione pervenuta consentiva di ritenere comprovata la sussistenza del requisito di idoneità tecnica soltanto per cinque soggetti (e il titolo di studio per due).

Anche a questo proposito, il Collegio deve rilevare la sostanziale inottemperanza dell’appellante alle legittime richieste avanzate dalla stazione appaltante.

A seguito del differimento del servizio al 13 aprile 2010, proseguì tra l’Amministrazione e la Ditta G. una serrata corrispondenza sullo stesso oggetto sinora descritto.

Con nota dell’8 aprile 2010, l’Amministrazione, nel comunicare alla Ditta G. le lacune riscontrate nella documentazione medio tempore trasmessa e relativa ai requisiti in possesso del personale che si riprometteva di impiegare (la Ditta G. aveva nel frattempo designato quali esecutori del servizio venticinque elementi), trasmise alla stessa ditta l’avviso dell’avvio del procedimento di decadenza dall’aggiudicazione, chiarendo le discrasie riscontrate ed invitando l’interessata a controdedurre.

La Ditta G., con nota 21 aprile 2010, fece presente che l’avviso dell’avvio del procedimento di aggiudicazione aveva omesso di esaminare la posizione di alcune ulteriori unità di personale da essa indicate; che ai fax inviati era seguita una missiva via posta del 6 aprile 2004 dove era stata allegata tutta la documentazione richiesta; contestava nel merito le deduzioni della stazione appaltante allegando nuovamente la documentazione già spedita per posta.

Infine, con nota del 10 maggio 2010, l’Amministrazione comunicava alla Ditta G. di aver ricevuto soltanto il 13 aprile 2010 la documentazione completa inviata per posta ordinaria, e che la nota dell’8 aprile 2010 non conteneva omissioni, ma era basata sull’incompleta documentazione ricevuta via fax (alcune pagine erano pervenute bianche od illeggibili). In detta conclusiva nota del 10 maggio 2010, la stazione appaltante faceva presente che il personale nominativamente indicato dalla Ditta G. era di trentuno unità; che si era proceduto ad un nuovo esame della documentazione allegata; che quanto a due unità di personale indicato dalla Ditta G. (Simone Manuel e Innocenzi Daniele), si trattava di soggetti che avevano trasmesso all’Amministrazione stessa una nota con cui comunicavano che la G. non era autorizzata all’utilizzo dei loro nominativi e che essi non avevano mai lavorato in aziende svolgenti servizoi antincendio; che per altre tre unità di personale (Barraco Briguglio e Di Paolo) non era stata inoltrata alcuna documentazione. Quanto alle restanti unità lavorative, dall’esame della documentazione in atti era emerso che soddisfacevano i requisiti previsti dal bando soltanto dieci unità; di esse, una sola (D. H.) era deputata a svolgere le funzioni di capoturno: ne discendeva il mancato soddisfacimento delle condizioni indicate nell’offerta (comprensiva di diciassette unità) e la impossibilità financo di avviare provvisoriamente il servizio in condizioni di sicurezza, e si riconfermava la richiesta rivolta ai competenti organi deliberativi di disporre la decadenza dall’aggiudicazione.

Ciò premesso, è agevole riscontrare da questo sviluppo che, da un canto, il procedimento culminato nell’avversata revoca dell’aggiudicazione ha seguito una scansione del tutto rispettosa del principio del contraddittorio congruente rispetto ai tempi fissati per l’esecuzione del servizio, e che la Ditta G. è stata messa in condizione di controdedurre sin dalla prima richiesta.

Di converso, va rilevata l’approssimatività della condotta dell’appellante, che ha proceduto – financo nell’ultima comunicazione inviata per posta- all’inoltro del nominativo di due unità di personale (Simone Manuel ed Innocenzi Daniele, in funzione di addetti) che hanno personalmente smentito di essere legati da rapporti con l’appellante, e di essere in possesso di requisiti che li abilitassero all’esecuzione del servizio; e che inoltre aveva omesso di inviare una documentazione relativamente a tre unità di personale indicato (Barraco, Briguglio, e Di Paolo, tutti in funzione di addetti).

Dette ultime circostanze non sono mai contestate dall’appellante società.

Ne consegue che risulta smentito per tabulas l’assunto di una negativa prevenzione della stazione appaltante verso l’appellante. Il procedimento si svolse seguendo il canone del pieno rispetto del contraddittorio, pur tenendo in debito conto l’esigenza di avviare sollecitamente il delicato servizio.

Ne discende poi che è quantomeno imprecisa, se non fuorviante, l’affermazione a più riprese contenuta nel ricorso di appello circa la circostanza che la Ditta G. aveva conclusivamente offerto trentuno unità di personale.

Tenuto conto del fatto che due delle unità indicate hanno negato di intrattenere con la ditta alcun rapporto, e per altre tre non è stata inoltrata alcuna documentazione né autocertificazione, è evidente che in concreto la ditta procedette ad indicare ventisei elementi, soltanto per dieci dei quali l’amministrazione ha riscontrato il rispetto delle prescrizioni del bando e che avevano provveduto ad autocertificare, o a produrre direttamente, il possesso dei titoli richiesti dal bando (rispetto al numero di diciassette che essa aveva indicato nella propria offerta).

4. Così ricostruita in punto di fatto la vicenda procedimentale (i cui termini sono sensibilmente diversi da quelli descritti dall’appellante) può ora passarsi ad esaminare le ulteriori censure articolate in diritto dalla Ditta G..

Neppure tali doglianze, ad avviso del Collegio, meritano accoglimento.

4.1. Con la prima doglianza si critica la statuizione del primo giudice in ordine all’ambito dell’art. 47, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (secondo cui "la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza").

Non v’è contraddizione tra l’affermazione (non già, come inesattamente sostenuto nel ricorso in appello, ascrivibile al primo giudice – che non ha affrontato, perché incontestata, la posizione dei dieci addetti per cui la documentazione prodotta era ritenuta regolare – ma dell’Amministrazione) che ha valutato legittimo il ricorso all’autodichiarazione degli addetti e quella che ha negato che la Ditta G. potesse avvalersi di tale formula per le qualità possedute dai propri addetti.

Invero, l’art. 47, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ammette che un terzo possa dichiarare circostanze relative ad altri soggetti soltanto se ne è a diretta conoscenza. È evidente la limitazione rispetto alla più ampia, generica ed incondizionata, prescrizione del comma 1

Il Collegio condivide, con il primo giudice, l’indirizzo per cui la dichiarazione dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è, per definizione, sostitutiva dell’atto di notorietà: vale a dire è ammissibile in quanto ha per oggetto fatti di per sé notori, ossia pacifici e di dominio pubblico o comunque palesi, come tali facilmente e sicuramente verificabili, ancorché possa risultare oneroso ed inutilmente complicato fornirne la prova documentale. In effetti, la funzione di tale istituto (la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) è di semplificare gli oneri di documentazione, non già di conferire efficacia probatoria a dichiarazioni che hanno per oggetto fatti dei quali solo il dichiarante può essere a conoscenza.

Nel caso di specie, come esattamente rilevato dal Tribunale amministrativo, va fatto riferimento all’art. 47, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale prevede che, salve le eccezioni di legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, "tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

L’art. 46, comma 1, lett. n) fa riferimento a dati quali la "qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica".

Il primo giudice ha anche correttamente tenuto conto della circostanza pacifica che i curricula comprendevano dichiarazioni relative all’espletamento di servizi prestati da parte di soggetti che non erano, al momento della supposta acquisizione della professionalità, alle dipendenze della Ditta G.. Perciò non si vede come detti fatti, certamente non atto notori, potessero essere sostitutivamente dichiarati dall’impresa.

Ciò riguarda soprattutto il dato della pregressa esperienza professionale in imprese a rischio rilevante. Certamente quel pregresso servizio non era l’unico requisito previsto dal bando (al punto n. 2.7. ne erano previsti altri quattro in via alternativa). Tuttavia, appare ragionevole considerare che – dove non era stata allegata la sussistenza di uno dei requisiti di esperienza alternativi, e per comprovare la esperienza si era fatto ricorso al criterio dell’impiego presso aziende a rischio incidenti rilevante – anche tale requisito andava dimostrato nei modi di legge. Ciò a tacere della circostanza che, ai sensi del punto 2.9. del disciplinare, si richiedeva un’esperienza almeno quinquennale (per i capoturno) ed almeno triennale (per gli addetti) proprio in aziende a rischio incidenti rilevanti.

La doglianza (insieme alla connessa censura di cui al terzo motivo di gravame, su cui di seguito ci si soffermerà nuovamente) è pertanto inaccoglibile. I fatti da comprovare non rientravano nel concetto di "fatto notorio"; tali circostanze (esperienza professionale) neppure erano maturate allorché il personale indicato già svolgeva attività alle dipendenze della Ditta G.; non poteva trovare applicazione l’art.47, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4.2. Analoga sorte merita la seconda censura, avverso il capo della impugnata sentenza relativo alla posizione specifica di quattro soggetti, (C., C., R. e S., indicati come capoturno), che ha ritenuto carente il requisito della pregressa esperienza quinquennale in aziende a rischio incidenti rilevanti.

Sotto tale profilo, l’appellante si limita a reiterare le del mezzo di primo grado, senza tener conto della ricostruzione contenuta nell’appellata decisione.

Come ribadito dall’Amministrazione in memoria di costituzione (pag. 5), e come rimasto incontestato, per svolgere attività con compiti connessi a ruoli di prevenzione in aziende a rischio incidenti rilevanti,è indispensabile, ai sensi del d.lgs 17 agosto 1999, n. 334 (recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e del successivo decreto ministeriale, la preventiva frequentazione ad un corso tenuto presso i comandi dei Vigili del fuoco che si conclude con il rilascio dell’attestato.

E’ ovvio che – essendo la previa acquisizione dell’attestato condizione necessaria per i compiti presso le dette aziende – laddove l’attestato sia stato rilasciato in epoca recente, antecedente ad almeno cinque anni, è impossibile che un capoturno possieda la prescritta esperienza quinquennale.

A tale dato logico ha fatto riferimento l’Amministrazione, che ha correttamente escluso che le dette quattro unità di personale con funzione di capoturno potessero possedere il requisito della pregressa esperienza quinquennale, in quanto l’attestato era stato da ciascuno di essi conseguito nel biennio 2006/2008.

L’appellante ha non ha contestato detto dato, ma le sole conseguenze che se ne sono fatte discendere, facendo però riferimento ad un dato meramente ipotetico: la Ditta G., infatti, ha fatto presente che sussisteva la possibilità che dette unità di personale avessero in passato esplicato le funzioni in aziende riconducibili alla categoria a rischio incidente, sulla base di altro attestato di idoneità conseguito in anni precedenti.

In sostanza, però, è incontestabile che l’Amministrazione si sia trovata al cospetto di una incongruenza; che correttamente la rilevò; che la Ditta G. non ha comprovato la propria affermazione sia in sede procedimentale che in sede giudiziale, omettendo di produrre il pregresso (e risalente ad epoca antecedente al quinquennio) attestato di idoneità asseritamente conseguito dalle indicate quattro unità di personale, quando invece su di essa di documentare una tale condizione, producendo l’attestato che quel personale aveva asseritamente conseguito in un periodo remoto.

Anche tale doglianza va dichiarata infondata.

4.3. Quanto alla terza ed ultima censura (cui si è fatto breve riferimento in precedenza), essa appare infondata per più ragioni.

Sotto un primo profilo, si rammenta che la nozione di "azienda a rischio rilevante" si rinviene nei primi due commi dell’art. 2 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334. Si fa ivi riferimento ad un dato tecnico discendente dall’impiego nei processi produttivi di "sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I". Detto dato, di natura tecnica, avrebbe dovuto essere comprovato – o quantomeno allegato- dall’odierna appellante, la quale si è invece limitata a fornire una generica indicazione nominativa delle imprese presso cui talune unità di personale da essa indicate (sette addetti, in totale) avevano esplicato attività lavorativa.

Secondariamente, e anche a prescindere da tale profilo, la lacuna riscontrata dalla stazione appaltante con riferimento alla pregressa esperienza lavorativa in aziende a rischio rilevante riguardava unicamente sette unità di personale con funzione di addetti indicati dalla società appellante (e nessuna con funzione di capoturno).

Se anche fossero state superate le perplessità espresse sotto tale profilo dall’Amministrazione appaltante, ugualmente ne sarebbe disceso che l’offerta dell’appellante non soddisfaceva le condizioni del bando, dovendosi rammentare che soltanto un soggetto da essa indicato con funzione di capoturno (il D. H.) aveva dimostrato di possedere il corredo professionale prescritto dal disciplinare di gara.

5. Queste considerazioni impongono il rigetto del ricorso in appello posto che l’impresa non ha comprovato (con riguardo alla quota di diciassette unità di personale che essa si era impegnata ad impiegare) il possesso dei prescritti requisiti, e men che meno con riguardo al personale con la qualifica di capoturno indispensabile per la esecuzione del servizio.

6. La complessità e particolarità delle questioni devolute impone la compensazione tra le parti delle spese processuali dell’odierno grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 2093 del 2011,come in epigrafe proposto,lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *