Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 07-07-2011, n. 26682 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13/l/2009 il G.I.P. del Tribunale di Brescia disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di A. A. ed altri indagati, per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

All’esito delle indagini preliminari, celebrata l’udienza preliminare, il G.U.P. disponeva il rinvio a giudizio degli imputati con decreto del 16/11/2009, con dibattimento fissato per il 27/4/2010.

All’udienza dibattimentale del 14/10/2010 il P.M., valutata la imminenza della scadenza dei termini di custodia cautelare, avanzava richiesta di sospensione, ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 2.

Con ordinanza emessa in pari data il Tribunale rigettava la richiesta.

Osservava il giudice di merito che per tre degli imputati ( A. G., D.M.R. e B.R.), la cui imputazione era aggravata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, la scadenza della custodia non era imminente. Per gli altri imputati, il reato a loro carico attribuito ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 non aggravato) non rientrava tra quelli richiamati dall’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), per cui era consentita la sospensione dei termini di custodia.

Sulla base di tali valutazioni rigettava la richiesta.

A seguito di appello proposto dal P.M. il Tribunale del Riesame di Brescia, con provvedimento del 9/11/2010 respingeva l’impugnazione.

Osservava il Riesame che in caso di processi cumulativi, per più imputati e diverse imputazioni, la sospensione dei termini di custodia doveva applicarsi anche per gli imputati per i quali la contestazione non rientrava nell’elenco di cui all’art. 407.

Pertanto erroneamente il Tribunale aveva rigettato la richiesta del P.M. sull’assunto che il delitto contestato a quasi tutti gli imputati non rientravano in detto elenco.

Osservava però il Riesame che egualmente l’appello era infondato.

Infatti la richiesta di sospensione del P.M. era giunta in corso di dibattimento, quando lo stesso era già quasi terminato. L’unica ragione della mancata conclusione del giudizio prima della scadenza dei termini di custodia, era costituita dal fatto che, su richiesta del P.M., in dibattimento era stata disposta la trascrizione delle intercettazioni, telefoniche ed ambientali, e più volte era stato necessario prorogare il termine per il completamento del lavoro dei periti trascrittori.

Orbene il P.M. avrebbe avuto l’opportunità di chiedere la trascrizione sia nel corso delle indagini che in udienza preliminare.

Pertanto, la scelta discrezionale dell’accusa di posticipare al dibattimento l’istanza, non poteva riverberasi in danno degli imputati con una protrazione della custodia oltre i termini ordinari.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Brescia, lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, laddove il Tribunale del riesame aveva qualificato "irregolari e contra legem" le scelte procedurali del P.M. di richiedere la trascrizione delle intercettazioni in dibattimento. Scelta questa invece opportuna, in quanto nella sede dibattimentale era possibile limitare la trascrizione alle sole conversazioni degli imputati rinviati a giudizio e che non avevano definito la loro posizione in altro modo. Peraltro la più recente giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto giustificata la sospensione dei termini in caso di espletamento di perizia trascrittiva di intercettazioni, in processi, come quello attuale, in cui si procedeva per numerosi imputati ed imputazioni.

Con memoria depositata il 23/3/2011 l’Avv. Stefania Amato ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

E’ da premettere che l’art. 304 c.p.p., comma 2 prevede che il corso dei termini di custodia cautelare possa essere sospeso quando "…. si procede per taluno dei reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni".

La scelta del codice di rito, in sintonia con la direttiva n. 61 della legge delega (81 del 1987), costituisce una deroga al principio di proporzionalità tra i tempi di custodia e i tempi di definizione del processo, giustificata dalla difficoltà oggettiva a definire il giudizio nei tempi ordinariamente previsti.

La scelta è costituzionalmente compatibile, in quanto l’art. 13 Cost. nel prevedere la riserva di legge e di giurisdizione in materia di misure cautelari, nonchè l’obbligo di motivazione, rinvia alla legge ordinaria la disciplina dei casi, dei modi e dei limiti massimi della carcerazione preventiva.

In ordine alla concreta applicazione dell’art. 304, la nozione di "complessità" del dibattimento, deve essere intesa in termini ampi, purchè risulti oggettivizzata la causa che l’ha determinata, e, pertanto, può essere riferita non solo alla trattazione e alla decisione del processo, in relazione all’approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e all’assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà e ostacoli di natura logistica, riguardanti l’organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21325 del 27/04/2010 Cc. (dep. 04/06/2010), Raggi, Rv.

247308).

Per quanto attiene in particolare alla complessità dell’istruttoria dibattimentale, con riferimento specifico alle intercettazioni, questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha statuito che "E’ legittimamente disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare per tutti gli imputati quando la complessità del dibattimento riguardi l’espletamento di una perizia – nella specie relativa alla trascrizione delle intercettazioni – avente il carattere della necessità ed inevitabilità anche se riguardante la posizione di uno solo di essi, posto che si tratta di un elemento di natura oggettiva relativo al dibattimento senza distinzione tra le posizioni dei singoli imputati e che rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se effettuare o meno la perizia medesima" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47614 del 12/12/2008 Cc. (dep. 22/12/2008), Comisso, Rv. 242303; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37714 del 08/07/2005 Cc. (dep. 17/10/2005), Mascia, Rv. 232084).

La scelta del momento in cui disporre la perizia, può dipendere dai più vari accadimenti processuali, senza che il codice di rito autorizzi la deduzione di conseguenze particolari dalla circostanza che la trascrizione delle intercettazioni sia eventualmente disposta in dibattimento invece che nelle indagini o in udienza preliminare;

ciò perchè è solo dopo tali fasi che si ha certezza degli imputati nei confronti dei quali si procede a giudizio e di quelli per i quali la perizia trascrittiva non è necessaria per avere costoro richiesto riti alternativi.

Ne consegue da quanto detto che l’ordinanza del Tribunale, laddove afferma la "irregolarità" della scelta del P.M. di richiedere la trascrizione delle intercettazioni in sede dibattimentale (invece che nelle indagini o in udienza preliminare), per trarne poi la conseguenza della legittimità del diniego della sospensione dei termini di custodia cautelare, è affetta da violazione di legge che ne impone l’annullamento con rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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