Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-07-2011, n. 4204 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato, in via preliminare ed assorbente, che nelle more della definizione del presente giudizio, vertente sulla corretta esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte n. 3133 del 2008, è intervenuta sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1681 del 2011, che ha riformato la predetta sentenza di primo grado della cui esecuzione si tratta in questa sede, individuando nuovi criteri di determinazione del quantum risarcitorio ed un nuovo riparto percentuale delle somme agli aventi diritto;

considerato che, fermo restando l’obbligo di immediata conformazione alla citata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1681 del 2011 (il cui contenuto risulta chiaro e di facile esecuzione), deve ritenersi cessato l’interesse in capo all’odierno appellante a coltivare il presente appello, il quale come detto si rivolge avverso una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte (n. 3724 del 2010) resa in ottemperanza ad una decisione ormai riformata nei suoi tratti salienti e perciò non più eseguibile;

considerato pertanto che in applicazione del principio processuale di cui all’art. 336, secondo comma, Cod. proc. civ., secondo cui la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, deve ritenersi che anche la sentenza di primo grado resa in sede di ottemperanza ed oggetto del presente appello viene a sua volta a cadere per effetto del venir meno del titolo esecutivo sulla base del quale la stessa è stata adottata;

considerato, in definitiva,che alla luce dei rilievi svolti l’appello va ritenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e che le spese del doppio grado di giudizio, avuto riguardo alla particolarità della vicenda ed al suo epilogo processuale, possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando in forma semplificata sull’appello come in epigrafe proposto (rg n. 2010/10782) lo dichiara improcedibile.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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