Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 07-07-2011, n. 26607 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con Sentenza in data 13.7.2010, depositata il successivo 16.7. la Corte di appello di Venezia, decidendo sull’impugnazione proposta da R.H.B.A. avverso la sentenza 17.4.2009 del GIP del Tribunale di Venezia che lo aveva condannato alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione, riduceva la pena inflitta dal giudice di primo grado ad anni 9 di reclusione.

Con la sentenza di primo grado R.H.B.A. era stato condannato perchè ritenuto responsabile, con riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i delitti, del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per essersi associato, in (OMISSIS), con numerose altre persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di acquisto ed importazione, detenzione e cessione di grosse forniture di cocaina, nonchè di in relazione a sei distinti episodi di acquisto, importazione e detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente tipo cocaina, puniti e previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commessi in concorso.

In sede di giudizio di secondo grado R.H.B.A. rinunciava a tutti i motivi di impugnazione, eccettuato quello relativo alla entità della pena e, pertanto, su conforme richiesta del procuratore generale la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva ad anni 9 di reclusione la pena inflitta.

1.2.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione R. H.B.A. assumendo la nullità della decisione per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al mancato maggiore contenimento dell’aumento della sanzione penale applicato ai sensi dell’art. 81 c.p..

Lamenta il ricorrente che, pur non avendo egli rinunciato al motivo di appello concernete la riduzione della pena irrogata dal giudice di primo grado, riduzione che era domandata anche attraverso la concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello di Venezia non motivava in alcun modo la propria decisione in ordine alla mancata concessione delle suddette attenuanti, nonostante il buon comportamento processuale dell’imputato.

Si doleva, poi, R.H.B.A. che l’aumento di pena operato a titolo di continuazione dal giudice di appello fosse eccessivamente oneroso e fondato su motivazioni contraddittorie: da un lato stabiliva la pena base in quella minima edittale per il reato p. e. p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 pari ad anni 10 di reclusione, dall’altro operava un aumento della pena base, per la riconosciuta continuazione, nella misura di anni 3 e mesi 6 di reclusione.

3.- Il Procuratore Generale dott. Fausto De Santis ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è fondato in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Rileva il collegio che la richiesta di concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p., con conseguente rideterminazione in senso più favorevole della pena, aveva costituito specifico motivo di appello e che l’imputato aveva rinunciato a tutte le ragioni di gravame, escluse quelle relative alla riduzione della pena, richiesta anche attraverso la concessione delle attenuanti generiche.

La corte di appello avrebbe quindi dovuto pronunciarsi sullo specifico motivo di impugnazione in quanto il vizio di mancanza di motivazione non si concretizza solo allorquando il giudice di secondo grado abbia compiutamente esaminato le censure rivolte dall’appellante alla sentenza di primo grado, con ciò adempiendo all’obbligo motivazionale che può ritenersi soddisfatto con il completo esame delle argomentazioni dell’appellante (Sez. 6, sent.

23.10.2009, n. 46514, Rv. 245336).

Nel caso di specie la corte territoriale ha completamente eluso il motivo di gravame proposto dall’imputato il quale aveva evidenziato come il giudice di prime cure non avesse riconosciuto le attenuanti generiche sul presupposto, ritenuto errato dall’appellante, del ruolo di particolare importanza da lui rivestito in seno al sodalizio e in considerazione del suo non apprezzabile comportamento processuale, valutazione contestata dall’imputato che ha invece sostenuto la sua leale condotta nel corso del giudizio.

E’ invece infondata la doglianza concernente l’entità dell’aumento di pena determinato per la continuazione, sia per la sua genericità che per la considerazione che il giudice può discrezionalmente quantificare gli aumenti di pena conseguenti al riconoscimento della disciplina del reato continuato purchè non superi i limiti espressamente previsti dalle normativa in materia.

Per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla omessa valutazione concernente la domandata concessione delle attenuanti generiche, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

La Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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