Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-07-2011, n. 4199 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania respingeva i ricorsi (principale e per motivi aggiunti) proposti da V. G. avverso (i) l’atto n. 10421del 27 novembre 2007, col quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania aveva comunicato al Conservatorio statale "G. Martucci" di Salerno che il ricorrente non poteva essere ammesso al corso biennale abilitante all’insegnamento dello strumento musicale (classe A77, sottoclasse pianoforte AJ77) nei conservatori di musica e negli istituti pareggiati, indetto con d.m. n. 137 del 28 settembre 2007, per il mancato possesso del requisito della prestazione del servizio d’insegnamento per almeno 360 giorni, (ii) il consequenziale provvedimento n. 4429/AL8 del 18 marzo 2008 recante l’elenco degli ammessi al corso abilitante, nel quale non risultava annoverato il ricorrente, e (iii) il decreto ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 recante "Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011", nella parte in era previsto che i già iscritti con riserva in pendenza di ricorsi giurisdizionali (quale il ricorrente, in esito all’accoglimento della domanda cautelare all’udienza camerale del 19 giugno 2008) non potevano stipulare contratti di lavoro.

2. La sentenza fondava la pronuncia di rigetto del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti sul rilievo che il requisito della prestazione di 360 giorni di servizio d’insegnamento previsto nel bando doveva riferirsi a rapporto di servizio intercorrente tra l’istituzione scolastica e l’insegnante, mentre nel caso di specie dalle certificazioni prodotte dal ricorrente – attestanti lo svolgimento presso la scuola media statale "F. Fiorentino" di Battipaglia di "attività didattica consistente nell’insegnamento di pianoforte (AJ77)", sulla base di contratti di prestazione d’opera intellettuale – e dai relativi contratti risultava che la prestazione professionale era stata forfettariamente compensata dalle famiglie dei discenti. Escludeva al riguardo che fosse rilevante l’accessorio carattere d’inserimento dell’attività didattica in parola nel piano dell’offerta formativa (POF) deliberata dal collegio dei docenti, posto che la stessa era aggiuntiva e facoltativa e da espletarsi in ore pomeridiane ed extracurricolari, ossia in orario estraneo all’ordinaria attività didattica istituzionale, e l’istituzione scolastica si era limitata a offrire il semplice supporto logistico per l’espletamento di un’ulteriore facoltativa attività non estranea ai fini formativi degli alunni.

Respingeva, poi, il motivo di violazione dell’art. 10bis l. 7 agosto 1990, n. 241, e succ. mod., con richiamo alla fattispecie sanante di cui all’art. 21octies.

La sentenza dichiarava, infine, la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere del secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso il provvedimento d’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 – nella parte in cui vietava la stipulazione di contratti di lavoro agli iscritti con riserva nella graduatoria ad esaurimento, per i quali erano pendenti ricorsi giurisdizionali o straordinari -, versandosi in materia di accertamento del diritto soggettivo al conferimento dei posti di lavoro d’insegnamento derivante dalla gestione delle graduatorie, ed avendo la Corte di Cassazione al riguardo affermato la giurisdizione del giudice ordinario.

3. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, deducendo i seguenti motivi:

a) l’erroneo rigetto della censura di violazione dell’art. 10bis l. n. 241 del 1990 per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto;

b) l’erronea valutazione in fatto e in diritto della fattispecie dedotta in giudizio, avendo esso appellante comprovato di aver prestato il servizio d’insegnamento nella classe di concorso A77 per complessivi giorni 167 dal 24 novembre 2005 al 20 giugno 2006 e per 194 giorni dal 26 ottobre 2006 al 28 giugno 2007, per un totale di 361 giorni, presso la scuola media statale "F. Fiorentino" di Battipaglia, giusta certificazione del dirigente scolastico, essendo il rapporto di servizio intercorso con l’istituzione scolastica e non già, come erroneamente ritenuto dai primi giudici, con i genitori degli allievi che frequentavano il corso, e dovendosi il servizio certificato da esso impugnante ritenere pienamente valutabile alla stregua della normativa di settore, sicché il gravato provvedimento doveva ritenersi viziato da eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza di motivazione ed erroneità dei presupposti, nonché da violazione dell’art. 3, comma 3, d.m. n. 137 del 2007;

c) l’erronea mancata declaratoria di carenza di legittimazione a partecipare al giudizio in capo al preteso controinteressato D. A., non inciso in alcun modo dall’accoglimento del ricorso proposto da esso appellante.

Chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento dei ricorsi in primo grado.

4. L’Amministrazione appellata si costituiva con comparsa di stile, resistendo.

5. Si costituiva altresì l’originario controinteressato D. A., contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

6. All’udienza pubblica del 15 aprile 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

7. Premesso che avverso la statuizione declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo e affermativa di quella del giudice ordinario con riguardo al secondo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il decreto ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 (recante "Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011") non è stato interposto motivo specifico d’appello, sicché su tale statuizione si è formato il giudicato endoprocessuale e la relativa questione esula dal devolutum, si osserva nel merito che l’appello è infondato e deve essere disatteso.

Il d.m. 28 settembre 2007, n. 137 – intitolato "Attivazione biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A31 e A32) e di strumento musicale (A77)" e costituente la lex specialis dell’ammissione al corso abilitante in questione, non impugnata dal ricorrente -, all’art. 3, comma 3, testualmente recita: "Limitatamente all’anno accademico 20072008, per la classe di concorso A77, sono ammessi in deroga al numero massimo di cui al comma 7 del presente articolo, e comunque per non più di quindici per ciascuna istituzione, i docenti in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto Pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato 360 giorni di servizio di insegnamento nella suddetta classe di concorso A77, di cui almeno 180 giorni dopo il 6 giugno 2004 e sino all’entrata in vigore del presente decreto. Ai suddetti docenti sono riconosciuti 60 crediti per il servizio, compreso il tirocinio".

Nel caso di specie, va condiviso il giudizio dell’impugnata sentenza sulla legittimità della mancata ammissione dell’odierno appellante al corso biennale abilitante all’insegnamento dello strumento musicale (classe A77, sottoclasse pianoforte AJ77) nei conservatori di musica e negli istituti pareggiati, per il mancato possesso del requisito di partecipazione della prestazione del servizio d’insegnamento per almeno 360 giorni, in quanto:

– l’odierno appellante aveva eseguito l’attività d’insegnamento attestata dalla certificazione di servizio rilasciata dal dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado "F. Fiorentino" di Battipaglia (scuola, pacificamente non a indirizzo musicale), nell’ambito dei piani dell’offerta formativa (POF) relativi agli anni scolastici in questione, in materia non presente nell’organico della scuola, ma facoltativa e aggiuntiva/integrativa a quelle curricolari, nonché in orario pomeridiano extracurricolare;

– l’incarico allo svolgimento dei corsi di pianoforte, finanziati con i contributi dei genitori degli alunni (40,00 euro mensili per ciascun alunno iscritto al corso), era stato conferito all’odierno appellante sulla base di contratti di prestazione d’opera intellettuale ex artt. 2229 ss. Cod. civ., che prevedevano sette ore di lezioni settimanali in orario pomeridiano extracurricolare (suscettibile di aumento o diminuzione in rapporto al numero di alunni iscritti ai corsi), verso un compenso forfettario lordo determinato nell’importo di euro 4.020,00 (di cui euro 1.500,00 a carico della scuola ed euro 2.520,00 a carico delle famiglie) per l’anno scolastico 2005/2006 e rispettivamente nell’importo di euro 3.840,00 (interamente a carico delle famiglie) per l’anno scolastico 2006/2007, da versare al ricorrente previa presentazione di fattura, senza oneri previdenziali e assistenziali (v. i relativi contratti, prodotti in giudizio);

– la nozione di "servizio di insegnamento", di cui al citato art. 3, comma 3, della lex specialis, deve ritenersi riferito allo svolgimento di un rapporto implicante l’inserimento organico del docente (eventualmente, anche sulla base di contratti di servizio a tempo determinato) nell’attività curricolare dell’istituto scolastico (con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi di servizio, quale ad es. l’obbligo, a carico di chi ricopre cattedre in organico relative a materia d’insegnamento curricolare, di partecipare agli scrutini ed esami), potendo solo siffatta attività qualificarsi alla stregua di servizio d’insegnamento in senso pieno e dunque essere assunto a requisito d’ammissione ai corsi in esame;

– tale conclusione s’impone anche in considerazione del differente sistema di reclutamento, assolutamente libero e minimamente ispirato a criteri di procedimentalizzazione in sede d’assunzione nelle ipotesi, quale quello in esame, di conferimento d’incarichi di prestazione d’opera libera professionale.

Per le esposte considerazioni – e a prescindere dalla questione, se il rapporto d’opera intercorresse sostanzialmente con i genitori degli allievi (secondo questa tesi, la scuola si sarebbe limitata a mettere a disposizione dell’odierno appellante il supporto logistico per la sua attività e a fungere da adiectus solutionis causa in sede di corresponsione del compenso), oppure direttamente con l’istituto scolastico – la pretesa dell’odierno appellante a vedersi riconosciuto le menzionate prestazioni liberoprofessionali quale servizio d’insegnamento utile all’ammissione del corso biennale abilitante all’insegnamento dello strumento musicale è stata correttamente disattesa dalla sentenza, con assorbimento di ogni altra questione e motivo di gravame, ormai irrilevanti ai fini decisori (compreso il motivo di violazione dell’art. 10bis l. n. 241 del 1990, attesa l’evidenziata infondatezza nel merito della tesi propugnata dall’odierno appellante, per gli effetti di cui all’art. 21octies).

8. Considerata ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *