Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 07-07-2011, n. 26681 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. N.A. è stato tratto in arresto in quanto indiziato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per la detenzione di ca. 20 kg. di eroina; si riteneva che egli fosse la terza persona, quella che era riuscita a fuggire, presente a bordo dell’auto Ford Focus dove era stata rinvenuto, all’interno di un borsone e di buste di plastica, l’anzidetto quantitativo di sostanza stupefacente; i Carabinieri che avevano effettuato il controllo dell’auto ed arrestato gli altri due occupanti della vettura, avevano infatti potuto osservare il N. e lo avevano poi riconosciuto nella persona effigiata in un passaporto rinvenuto nell’abitazione utilizzata dagli altri due arrestati; al momento dell’arresto N.A. era completamente bagnato ed il fratello gli stava portando abiti asciutti a casa della fidanzata.

2. Il difensore dell’indagato presentava richiesta di riesame avverso l’ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere, e il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, con una prima ordinanza, datata 9.11.2010 (ore 9.10), dichiarava la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere ex art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, per la mancata trasmissione del carteggio processuale nei termini di legge.

Con una seconda ordinanza, datata 9.11.2010 (ore 10.10) il Tribunale di Brescia revocava l’ordinanza di declaratoria di inefficacia della misura, assunta un’ora prima, e osservava che, da una nota della cancelleria era risultato che erano stati rinvenuti, all’interno di un altro fascicolo, gli atti relativi alla procedura di riesame instaurata, trasmessi dalla Procura in data 8.11.2010. Ristabilito su tale circostanza il contradditorio con la difesa -che insisteva nel ritenere inefficace la misura – il Tribunale, alla luce delle ulteriori informazioni acquisite, riteneva insussistente il presupposto che aveva, poco prima, imposto la pronuncia di perdita di efficacia della misura custodiale e confermava la misura stessa.

3. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore) dell’imputato. Sostiene che la conclusione del Tribunale non può essere condivisa mancando un dato formale a cui ancorare la ritenuta tempestività della trasmissione degli atti; secondo il ricorrente la attestazione della ricezione non può che avvenire in modo tipico, non essendo ammissibile che la individuazione dell’esatto momento di deposito avvenga per congetture e deduzioni;

la attestazione della cancelleria è del 9 novembre e attesta l’avvenuto rinvenimento in data 9 novembre; non può rilevare che gli atti fossero già nella cancelleria del riesame in precedenza dal momento che il ricevimento degli atti da parte di tale cancelleria deve essere in relazione diretta con la richiesta fatta dallo stesso Tribunale e con il fascicolo della procedura interessata; avviene spesso che gli atti siano fisicamente presenti in cancelleria del riesame perchè trasmessi per procedure relative a coimputati o procedure connesse o collegate, ma si tratta di situazioni di mero fatto, che non possono avere valore, mancando una connessione diretta tra la singola procedura in esame e la ricezione degli atti anche solo attraverso una comunicazione dell’autorità giudiziaria richiesta, anche solo per informare che gli atti sono stati già trasmessi per altro procedimento. Con un secondo motivo lamenta illogicità di motivazione quanto alla identificazione dell’indagato da parte dei militari operanti. I due Carabinieri che hanno dichiarato di aver riconosciuto l’indagato non potevano aver partecipato ala perquisizione nella quale è stato rinvenuto il passaporto perchè a quell’ora si trovavano al pronto soccorso;

inoltre il passaporto non risulta acquisito agli atti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

1.2 Il Tribunale del riesame, nel provvedimento qui impugnato, ha puntualmente spiegato la ragione per la quale doveva ritenersi che la trasmissione degli atti relativi al riesame del N. fosse avvenuta nei termini di legge; gli atti in questione erano stati infatti impropriamente allegati ad altri atti trasmessi al Tribunale dalla stessa Procura della Repubblica in relazione ad un’altra procedura di riesame, atti che erano stati trasmessi e ricevuti l’8.11.2010, ultimo giorno utile; di ciò faceva fede una attestazione della cancelleria delle ore 9.30 del 9 novembre, giorno dell’udienza, allorchè il funzionario di cancelleria dava atto del rinvenimento degli atti in questione all’interno degli altri; il Tribunale osservava che in tale situazione non vi poteva essere dubbio che la ricezione fosse avvenuta nei termini, in quanto gli atti in questione facevano parte di un carteggio ricevuto il giorno prima; e non poteva essere diversamente, dal momento che se gli atti fossero arrivati il 9, essi avrebbero dovuto portare apposito timbro con la data, a tanto essendo obbligato il cancelliere. Il ricorrente non contesta la ricostruzione effettuata, nè la tempestività della trasmissione che ne consegue, ma lamenta unicamente la mancanza di forme tipiche a garanzia della certezza dell’intera procedura. Rileva in proposito il Collegio che pur essendo previste dall’art. 64 disp. att. c.p.p. norme apposite per la comunicazione degli atti tra le varie autorità giudiziarie, il mancato rispetto delle stesse non da luogo di per sè a nullità di ordine processuale, valendo, come è noto, in materia di nullità, il principio di tassatività che impone che una tale conseguenza sia espressamente prevista; laddove nessuna disposizione prevede invece tale nullità. Trattasi dunque di irregolarità formale che, in difetto della allegazione di uno specifico pregiudizio, non comporta conseguenze sul procedimento.

2. Per quanto riguarda il quadro indiziario, esso risulta logicamente apprezzato dal Tribunale che ha precisato che il controllo del passaporto può ben essere avvenuto in un momento successivo alla perquisizione, quando i due Carabinieri erano rientrati in caserma e si accingevano a predisporre la comunicazione di reato; parimenti il Tribunale ha rilevato non essere dirimente la mancanza di un verbale di sequestro del passaporto in questione, del cui rinvenimento si da comunque atto nella notizia di reato e la cui esistenza ed autenticità non erano stati oggetto di contestazione da parte del N..

3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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