Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-11-2011, n. 24888 Fondi e casse di previdenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza 25 marzo 2003, riconosceva il diritto della CONSAP spa, quale gestore del Fondo di previdenza dazieri, alla ripetizione, ai sensi dell’art. 2022 c.c., della somma di Euro 2.992,24, liquidata in favore di B.V. – dipendente del Ministero delle finanze dal 1 settembre 1956 al 31 gennaio 1991 – a titolo di TFR per la quota maturata successivamente alla data del 9 maggio 1990. 2. La CONSAP spa – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – aveva adito il Tribunale, esponendo quanto segue.

Assumeva la suddetta società che con R.D. 30 aprile 1936 era stato istituito il Fondo di previdenza del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo, per la corresponsione della pensione in caso di invalidità o per anzianità di servizio, nonchè delle indennità di anzianità; che l’erogazione della prestazione era stata attribuita a CONSAP spa, tenuta a corrispondere agli aventi diritto, quale indennità di anzianità, il capitale o la riserva matematica spettanti; che era previsto l’intervento di apposito Fondo di integrazione, amministrato dall’INPS al fine di integrare le indennità di anzianità.

La società deduceva, quindi, che il B. aveva prestato la propria opera dal 1 settembre 1956 al 31 gennaio 1991; che, sulla base del modello 20/LD redatto il 5 febbraio 1991, in data 28 marzo 1991, era pervenuta richiesta di liquidazione del trattamento di fine rapporto; che con raccomandata del 12 novembre 1992, il Ministero delle finanze aveva comunicato che era stato disposto il collocamento nel ruolo unico del Dipartimento delle Dogane e delle II.DD. di alcuni dipendenti, che a tale personale il trattamento di fine rapporto dovesse essere liquidato non oltre la data del 9 maggio 1990, a partire dalla quale era ricostruita, per i medesimi, una nuova posizione previdenziale presso l’ENPAS; che l’INPS aveva dato quindi disposizione di provvedere al recupero delle prestazioni di capitale maturate oltre il 5 maggio 1990.

La CONSAP, pertanto, chiedeva la condanna di B.V. al pagamento della somma di L. 5.793.794, oltre interessi legali dalla prima richiesta (14 dicembre 1994) al saldo.

3. La parte soccombente in primo grado appellava la sentenza. Anche CONSAP impugnava la suddetta pronuncia in merito alla omessa indicazione della data di maturazione degli interessi ed alle spese.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1586/2008, depositata il 16 giugno 2008, pronunciando sull’appello principale di B. V. e su quello incidentale di CONSAP spa, proposti in ordine alla suddetta sentenza emessa nei propri confronti – nonchè di INPDAP (di cui veniva autorizzata la chiamata in causa ad istanza del B.) – dal Tribunale di Roma il 25 marzo 2003, in parziale riforma della decisione appellata, che veniva confermava nel resto, dichiarava che gli interessi legali, sulla somma come già accertata, erano dovuti dall’appellato B.V. dalla prima richiesta (20 dicembre 1994) al saldo; compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio.

4. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, sopra richiamata, ricorre per cassazione B.V., nei confronti della CONSAP spa e dell’INPDAP, prospettando quattro motivi di impugnazione.

5. Resiste con controricorso CONSAP spa, che ha depositato, altresì, memoria ex art. 378 c.p.c..

6. Non ha svolto difese l’INPDAP.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 105 del 1990 e del D.M. n. 12616 del 1991, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente di avere avuto conoscenza delle disposizioni anni dopo le proprie dimissioni e che, pertanto, le stesse non potevano ledere le sue legittime aspettative.

Il conteggio che ha portato alla liquidazione del rapporto del B. non sarebbe erroneo per la somma liquidata, ma perchè conseguenza di norme, che hanno ripartito le competenze circa l’onere di liquidazione tra enti diversi, che non possono ledere quanto già acquisito.

Il quesito di diritto è stato formulato come segue: se il D.M. n. 12616 del 1991, portato a conoscenza dell’assicurato successivamente alla pendenza della propria posizione lavorativa, in materia previdenziale, può avere effetto rescissorio di quanto legittimamente percepito ed atteso.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Prospetta il ricorrente che, vertendosi nell’ipotesi di un rapporto trilaterale tra CONSAP, INPDAP – condebitori – e il B., la CONSAP avrebbe dovuto agire nei confronti dell’INPDAP, quale proprio condebitore. In tal senso è formulato il quesito di diritto.

3. Con il terzo motivo d’impugnazione è prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 2116 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Deduce il B. di aver chiamato in causa l’INPDAP per essere manlevato per il periodo decorrente dal 10 maggio 1990 al 31 gennaio 1991. Poichè l’INPDAP ha negato di dover corrispondere somme al B. in quanto la posizione assicurativa è inferiore all’anno, quest’ultimo si vedrebbe privato della somma pretesa dalla CONSAP a tutto vantaggio dell’INPDAP, che ne avrebbe un indebito arricchimento.

Il quesito di diritto è stato così formulato: se l’INPDAP è tenuto a risarcire il danno subito dal lavoratore che sia stato indotto a porre termine anticipatamente al rapporto di lavoro, a seguito di errato e/o omessa comunicazione da parte degli uffici dell’ente dei dati relativi alla sua posizione contributiva, e che si sia visto non corrispondere parte dei suoi corrispettivi, per insufficienza temporale dell’iscrizione.

4. Con il quarto motivo di impugnazione è dedotta violazione falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce il ricorrente, da un lato, che in ordine alla propria domanda di manie va proposta nei confronti dell’INPDAP, la mancata costituzione di quest’ultimo avrebbe dovuto far ritenere che le pretese dedotte nei suoi confronti non erano contestate; dall’altro, che il collegamento tra CONSAP e INPDAP andava ravvisato nelle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 479 del 1994 che istituiva il polo previdenziale per i dipendenti pubblici.

Il quesito di diritto ha il seguente oggetto: qualora le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine e il giudice reputa insufficienti le prove già acquisite, lo stesso non può applicare la regola dell’onere della prova, ma deve esercitare il proprio potere di disporre d’ufficio gli atti istruttori sollecitati dalle prove acquisite e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione.

5. Occorre precisare che la statuizione del giudice di appello ha il seguente tenore.

La Corte d’Appello ha affermato, che per effetto del nuovo regime giuridico D.P.R. n. 649 del 1972, ex art. 18, comma 3, recante "Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo", al personale proveniente dalla abolite Imposte di consumo e collocato nel ruolo unico del Dipartimento delle dogane e delle Imposte indirette, si applicano, a decorrere dalla data del relativo inquadramento, le norme concernenti il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti civili dello Stato, con costituzione di nuova posizione previdenziale presso l’ENPAS. Quindi, statuiva la Corte d’Appello, si era verificata la cessazione per tali lavoratori, dal 10 maggio 1990, del rapporto assicurativo previdenziale con il Fondo di previdenza del personale addetto alle imposte di consumo istituito con R.D. 30 aprile 1936 per le prestazioni pensionistiche e delle prestazioni in conto capitale (TFR e premio fedeltà), amministrato dal Consiglio di amministrazione dell’INPS ed affidato, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento citato alla gestione dell’INA e poi della CONSAP spa, in forza della scissione tra le società intervenuta in data 24 settembre 1993. I periodi di servizi successivi al 10 maggio 1990 non rientravano quindi nella copertura assicurativa del suddetto Fondo. Ed infatti, a decorrere da tale data, il personale collocato nel ruolo unico del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette non è più iscritto al Fondo speciale in oggetto, in quanto è assicurato secondo le norme che disciplinano il trattamento di quiescenza previsto per i dipendenti civili dello Stato.

6. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili.

Al fine di chiarire il decisum oggetto della sentenza in esame, si può ricordare come la previsione che l’esposizione del motivo si debba concludere con il quesito di diritto comporti necessariamente che il quesito debba svolgere una propria funzione di individuazione della questione di diritto posta alla Corte, sicchè occorre che tale individuazione sia assolta da una parte apposita del ricorso, a ciò deputata attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziare alla Corte la questione stessa, restando invece escluso che la questione possa risultare da un’operazione di individuazione delle implicazioni della esposizione del motivo di ricorso come prospettato affidata al lettore di tale esposizione e non rivelata direttamente dal ricorso stesso. Infatti, se il legislatore avesse voluto ammettere tale possibilità, non avrebbe previsto che detta esposizione si concludesse con la formulazione del quesito, espressione che implica palesemente un "quid" che non può coincidere con essa, ma avrebbe previsto solo che quest’ultima deve proporre un quesito di diritto (Cass., sentenze n. 23860 del 2008 e n. 16002 del 2007).

Questa Corte giudica inammissibili i quesiti prospettati dal ricorrente, in relazione alla disposizione di cui all’art. 366-bis c.c., applicabile, nella specie, ratione temporis ( D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2), trattandosi di impugnazione per cassazione di sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006.

Il quesito di diritto che, ai sensi della norma richiamata, la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame. Ne consegue che è inammissibile non solo il motivo di ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale il quesito sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione (Cass., sentenza n. 11650 del 2008, Cass. S.U., sentenza n. 14385 del 2007).

Quest’ultima ipotesi si verifica quando la risposta al quesito proposto, anche positiva per il richiedente, risulta priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto non vale a risolvere la questione decisa. E poichè il caso di quesito inconferente deve essere assimilato a quello di mancanza del quesito stesso, va dichiarata la inammissibilità del motivo.

7. Nella specie, i quesiti proposti risultano privi di attinenza al decisum, sicchè la risposta ai medesimi, anche qualora positiva per il richiedente, non vale a risolvere la questione decisa, che riguarda, esclusivamente, la determinazione della posizione previdenziale del B. nel periodo controverso, in presenza di diversi rapporti assicurativi, nel tempo, al fine di verificare se la stessa fosse ancora riferibile al Fondo di previdenza dazieri del quale era gestore la CONSAP, o meno.

8. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di CONSAP spa, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di CONSAP che liquida in Euro duemila/00 per onorario, Euro 30,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA, nulla INPDAP. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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