Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 07-07-2011, n. 26657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 16.10.2009 il giudice di pace di Palermo assolveva F.R.P. dal reato di cui all’art. 590 c.p. commesso in danno di D.G.A.M., perchè il fatto non costituisce reato.

In data 31.1.2005 presso l’incrocio tra via (OMISSIS) si scontravano la moto Guzzi condotta dal F. e proveniente da via (OMISSIS), e la autovettura Fiat Panda condotta dalla D.G., che proveniva da via (OMISSIS); la vettura della D.G. veniva attinta nella fiancata sinistra e veniva ribaltata; la sua conducente riportava lesioni gravissime, con giorni quaranta di prognosi e successiva asportazione della milza.

Secondo il giudice di pace la D.G. aveva incautamente impegnato l’incrocio senza rispettare il segnale di precedenza che favoriva i veicoli provenienti dalla via (OMISSIS), da cui proveniva la moto del F. impegnando regolarmente la propria corsia di marcia, e non, come contestato quella preferenziale; il ribaltamento della autovettura non era, di per sè, indice della eccessiva velocità del motociclo, nonostante al medesimo fosse stato elevata contravvenzione per eccessiva velocità, potendo essere stato causato da una manovra repentina della guidatrice dell’auto; la causa dell’evento era da attribuire alla condotta della D.G. e pertanto il F. andava assolto.

Di contrario avviso era il Tribunale di Palermo, che, su appello della Procura Generale, riteneva invece F. responsabile dell’incidente. Secondo tale giudice, che basava tale affermazione sulla localizzazione e l’entità dei danni alla fiancata sinistra dell’auto, l’incidente si era verificato quando la D.G. aveva già da tempo impegnato l’incrocio; la donna aveva rispettato l’obbligo di precedenza e si era comportata correttamente in quanto il F., al momento in cui ella si era accinta all’attraversamento del crocevia, era ancora molto lontano e dunque vi era il tempo per procedere; era il F. che, sopraggiungendo a considerevole velocità all’incrocio già impegnato dalla D.G., avrebbe dovuto rallentare, pur avendo la precedenza, dal momento che il diritto di precedenza non comporta che si possa finire addosso ad una vettura che sta già attraversando un incrocio; invece il F., a causa della elevata velocità, non riusciva a fermarsi in tempo per evitare l’urto; secondo il Tribunale, inoltre, il F. si trovava in posizione irregolare, in quanto stava percorrendo la corsia preferenziale o comunque si trovava al limite di essa; tale dato, unitamente alla velocità tenuta, spiegava perchè la D.G. avesse impegnato l’incrocio non potendo prevedere l’arrivo di un veicolo a velocità sostenuta e dalla corsia preferenziale.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con un primo motivo contesta la ritenuta responsabilità; il ricorrente rileva che senza alcun accertamento tecnico e sulla base della semplice localizzazione dei danni, il Tribunale ha ritenuto la colpa del F. pur essendo egli favorito dal diritto di precedenza; precedenza che, in presenza di un incrocio, deve essere rigorosamente valutata anche in relazione alla cd. precedenza di fatto cui ha fatto cenno l’impugnata sentenza; il conducente gravato dall’onere della precedenza ad un incrocio, la deve cedere per tutta l’area in cui è possibile che si verifichi la collisione tra i veicoli, e dunque quando una collisione si verifica, egli è, per ciò stesso, costituito in colpa; i testi e la stessa persona offesa avevano dichiarato che ella, nell’attraversare l’incrocio, aveva lo sguardo rivolto a destra; sono estremamente generiche le indicazioni sulle quali il Tribunale ha ritenuto la velocità non adeguata allo stato dei luoghi e che la moto stesse transitando contromano; in particolare quest’ultima affermazione è contraddetta dalla deposizione dell’ispettore della polizia municipale che ha predisposto la planimetria e dalla testimonianza dell’unico teste ( C.) dell’incidente nonchè dei testi intervenuti dopo sulla posizione dei veicoli sull’asfalto. Con un secondo motivo censura la sentenza per aver ritenuto l’imputato non meritevole delle attenuanti generiche, nonostante le modalità dell’incidente abbiano evidenziato una condotta di guida della persona offesa tale da aver concorso a cagionare l’incidente stesso e nonostante la sua corretta partecipazione a tutto il procedimento e ai gravi danni dallo stesso subiti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

1.1.Osserva in primo luogo il Collegio che non può essere posta in discussione in questa sede, facendo, come fa il ricorrente, riferimento a deposizioni testimoniali che si sostengono indicative di circostanze non considerate o di segno diverso, la ricostruzione dell’incidente effettuata dal Giudice di appello, trattandosi di deduzioni che esorbitano dai limiti entro i quali è consentito il ricorso per cassazione. E’ stato infatti già chiarito che esula dai poteri del giudice di legittimità ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito anche in presenza di elementi di significato non univoco (Cass., 4^, n. 6552 del 06/04/2000 Rv. 216734), ovvero verificare se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, dovendosi detto giudice limitare a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, essendogli invece preclusa la possibilità di dare una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove (Cass., 4A, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369).

1.2. Neppure la sentenza merita censura per non essere stata disposta una apposita perizia sulle circostanze dell’incidente, come sembra voler dedurre il ricorrente; la valutazione sulla necessità di un accertamento peritale è rimessa all’apprezzamento del giudice e nella specie il Tribunale ha chiaramente e ragionevolmente espresso le ragioni per le quali, pur in presenza di accertamenti tecnici di parte di segno opposto e dissentendo dalla soluzione accolta dal primo giudice, ha ritenuto non necessario procedere in tal senso; il Tribunale ha infatti rilevato, del tutto incontestabilmente, che esistevano dati certi risultanti dalle planimetrie e dalle fotografie dei luoghi e dei mezzi, e ritenendo di poter desumere da tali dati oggettivi ed inopinabili sufficienti elementi di valutazione.

1.3 Tanto premesso la ritenuta responsabilità dell’imputato non merita censura. La sentenza impugnata contiene infatti un nucleo centrale di considerazioni che individuano la responsabilità dell’incidente nella velocità eccessiva della moto ed ha fornito una spiegazione degli eventi rispetto alla quale le censure proposte appaiono infondate. Il Tribunale, con apprezzamento in fatto del tutto condivisibile in quanto basato su puntuali risultanze processuali, ha osservato che l’impatto si era verificato quando l’auto della D.G. aveva da tempo e regolarmente impegnato l’incrocio, dopo aver effettuato il dovuto controllo alla sua sinistra per escludere che sopraggiungessero veicoli con diritto di precedenza; la donna non aveva visto la moto perchè molto lontana ovvero, pur ammettendo che la avesse visto, non è censurabile per non averne tenuto conto perchè era a considerevole distanza; inoltre la moto (come testimoniato dalla posizione assunta dopo l’incidente) era a ridosso della corsia preferenziale, in posizione irregolare, ed anche tale circostanza rendeva non prevedibile la sua presenza; la donna aveva quindi attraversato l’incrocio fidando nella moderata velocità del motociclo che, invece, in brevissimo tempo, grazie alla sua elevata velocità, era sopraggiunto; se non era stato possibile evitare l’urto non è perchè la donna si era repentinamente inserita nell’incrocio non consentendo al F. di frenare in tempo, ma perchè la velocità di questo era tale da non consentire la manovra di arresto ed evitare l’impatto; proprio il dato della velocità giustificava la condotta della donna, che, per la distanza, o non aveva visto il F., ovvero lo aveva visto ma a considerevole distanza ed aveva quindi attraversato l’incrocio fidando nella moderata velocità del motociclo che, invece, in brevissimo tempo, grazie alla sua elevata velocità, era sopraggiunto.

Una tale motivazione non è censurabile atteso che il giudice penale, nell’accertamento della responsabilità delle persone coinvolte in un incidente stradale, non è vincolato a rigidi schemi interpretativi che seguano le norme del codice della strada, come sembra evocare il ricorrente quando ribadisce il fatto che la moto era favorita dalla precedenza, ma deve accertare in concreto il comportamento tenuto dagli automobilisti per verificare se in esso siano ravvisabili profili di colpa; colpa che nella specie il giudice ha, con congrua motivazione, ravvisato nella condotta del motociclista per la velocità dallo stesso tenuta che gli ha impedito di porre in essere quella manovra di rallentamento che avrebbe facilmente consentito di evitare l’impatto.

2. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato atteso che la sentenza contiene congrua motivazione sulle ragioni per le quali sono state negate all’imputato le attenuati generiche avendo il giudice ritenuto di dovere far prevalere la circostanza che l’imputato aveva posto in essere una condotta altamente pericolosa per la propria e la altrui incolumità sulla assenza di precedenti penali.

3.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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