Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-07-2011, n. 4193 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sez. di Salerno, n. 6098 del 13 giugno 2007 che ha respinto il ricorso della S. Costruzioni Generali srl, in proprio e quale capogruppo della costituenda associazione temporanea di imprese con Tecnoambiente srl, avverso l’aggiudicazione alla srl " G. A." della gara indetta dal consorzio G.O.R.I (G. O. R. I.) per l’affidamento dei lavori di potenziamento e ricostruzione delle reti idriche del distretto vesuviano costiero.

Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante nonché la controinteressata "G. A. srl’ per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto.

Con ordinanza n.4138 del 31 luglio 2007 è stata respinta la istanza cautelare di sospensione della impugnata sentenza.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

L’appello è infondato e va respinto.

Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante ha contestato, a diverso titolo, la legittimità della partecipazione alla gara d’appalto per cui è giudizio sia dell’aggiudicataria sia di altri due concorrenti risultati graduati, all’esito delle operazioni selettive, al secondo ed al terzo posto di graduatoria; nella prospettazione della ricorrente, il suo interesse finale alla aggiudicazione dell’appalto avrebbe dovuto rimanere soddisfatto con la esclusione dalla gara delle prime tre ditte graduate, essendo rimasta la propria offerta graduata al quarto posto.

Nei confronti dell’aggiudicataria l’odierna appellante ha dedotto in primo grado il vizio dell’omessa indicazione, sia in cifre che in lettere, del prezzo complessivo offerto, e ciò – a suo dire – in aperta violazione della lex specialis di gara, che ne prescriveva la indicazione sia in termini valoriali assoluti che di ribasso percentuale; nei confronti della seconda e della terza classificata, la deducente ha osservato la carenza dei requisiti di qualificazione professionale sotto il profilo che, sia nell’ATI S. A.C. srl – L. R. srl sia nell’ATI T. – N.P.Costruzioni- F. P., le imprese indicate per la esecuzione del 20% dei lavori (nel primo caso, l’impresa C. nel secondo l’impresa F. P.) sarebbero risultate qualificate in una classifica – II^- inadeguata in rapporto al valore dei corrispondenti lavori da eseguire da parte delle distinte imprese associate.

Il Tar ha ritenuto infondato il motivo di ricorso dedotto avverso l’aggiudicataria ed ha per conseguenza ritenuti assorbiti, sotto il profilo dell’ininfluenza ai fini decisori del loro esame, i restanti motivi articolati avverso la partecipazione delle altre partecipanti.

L’appellante insiste nel sostenere anche in questo grado la illegittima partecipazione alla gara della aggiudicataria, che a suo dire doveva essere senz’altro esclusa dalla gara per aver omesso la rituale indicazione (in cifre ed in lettere) del prezzo offerto ed invoca a tal proposito un precedente arresto di questo Consiglio di Stato (Cons. St., V, 22 aprile 2004 n. 2321) favorevole alla sua tesi difensiva. Censura sotto tal profilo la gravata sentenza, nella parte in cui la stessa ha ritenuto al contrario irrilevante tale omissione a fronte della inequivoca espressione della volontà della partecipante desumibile dalla indicazione (in cifre ed in lettere) del ribasso percentuale offerto rispetto all’importo posto a base di gara.

L’appello è infondato.

La questione centrale da dirimere attiene alla valutazione delle conseguenze giuridiche connesse alla mancata indicazione, sia in cifre sia in lettere, del prezzo offerto dalla aggiudicataria per l’esecuzione dei lavori pur a fronte della specifica indicazione (sia in cifre che in lettere) del ribasso percentuale offerto.

L’appellante denuncia la violazione formale del disciplinare di gara nella parte in cui lo stesso prescrive (pag. 3) che l’offerta deve contenere la indicazione in cifre ed in lettere sia del prezzo offerto che del ribasso percentuale.

Ritiene il Collegio che la censura non meriti condivisione.

Va detto anzitutto che la questione qui controversa non è propriamente assimilabile a quella decisa con la richiamata sentenza di questo Consiglio di Stato, atteso che mentre in quel caso era in predicato la questione della sufficienza della indicazione del prezzo soltanto in cifre, a fronte di una prescrizione di lex specialis che imponeva la indicazione del prezzo anche in lettere, qui si discute soltanto della rilevanza della omessa indicazione del prezzo in termini valoriali assoluti, pur a fronte della sua indicazione in termini puntuali a mezzo dell’inequivoco riferimento al ribasso percentuale offerto rispetto alla base d’asta. Ora se in quella decisione questo Consiglio di Stato ha concluso che la doppia indicazione del prezzo, cioè sia in cifre sia in lettere, vale ad indurre a più seria riflessione l’offerente, di tal che la corrispondente prescrizione di lex specialis ha una ratio ragionevole ed è meritevole di essere osservata, nel caso qui oggetto d’esame al contrario l’offerente (poi aggiudicatario) ha compiuto come detto la doppia indicazione (in cifre ed in lettere) del ribasso percentuale offerto senza tuttavia accompagnare tale indicazione con la espressione, in cifre ed in lettere, del prezzo offerto in termini valoriali assoluti.

Senonchè tale omissione, come ha correttamente osservato il giudice di primo grado, è destinata ad essere considerata alla stregua di una irregolarità formale, inidonea ad ingenerare confusione sulla reale volontà dell’offerente in ordine al prezzo offerto, ricavabile in termini di assoluta certezza con una semplice operazione aritmetica da svolgere partendo dal prezzo indicato a base d’asta dalla stazione appaltante ed applicandovi la percentuale di ribasso offerta dall’odierno appellato.

L’esigenza posta a fondamento della opzione interpretativa favorevole alla doppia indicazione non soccorre pertanto nel caso di specie in cui la indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale sulla base d’asta non lascia sussistere dubbi di sorta circa il prezzo in concreto offerto dalla società poi risultata aggiudicataria (ricavabile,come detto, con una semplice operazione matematica dall’univoco risultato). Dall’altra parte la gara per cui è giudizio è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta più bassa, di tal che nessuna incertezza sulla individuazione dell’offerta e sulla graduazione dei prezzi proposti dai concorrenti poteva in concreto ravvisarsi, non venendo in gioco altri elementi utili ai fini selettivi se non appunto il solo dato aritmetico del ribasso offerto. Inoltre, come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado, mentre l’art. 21 del bando di gara si limitava a stabilire che " l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso…. determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara " il disciplinare stabiliva che " devono essere contenuti a pena di decadenza i seguenti documenti: dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo – inferiore al prezzo a base d’asta – espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere".

Di tal guisa da una lato la comminatoria della decadenza risulta ancorata all’ipotesi della mancata produzione della documentazione richiesta (e non quindi alla non completa dichiarazione) dall’altro la possibilità di determinare, in termini di certezza matematica, l’offerta della impresa poi risultata aggiudicataria non poteva condurre alla esclusione dalla gara della stessa (pena la violazione del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche) ravvisandosi nella ipotesi considerata una classica forma di irregolarità formale, senza alcuna ricaduta sul piano sostanziale della corretta interpretazione della volontà dell’offerente.

D’altronde, se in tema di partecipazione alle gare è usuale e meritevole di condivisione la distinzione tra attività di integrazione documentale postuma (non consentita se ed in quanto contenente dei nova rispetto al materiale già depositato dai concorrenti nel rispetto dei termini) e la consentita attività di chiarificazione o di specificazione di dati ed elementi già ritualmente introdotti negli atti di gara, è giocoforza ritenere che nel caso di specie l’offerta della G. A. srl non poteva risultare inammissibile, ben potendo essere ulteriormente specificato dalla offerente il dato relativo al prezzo offerto in termini valoriali assoluti su semplice impulso istruttorio della stazione appaltante (che tuttavia a ragione ha ritenuto di non farvi luogo, essendo i dati in suo possesso già ex se sufficienti a rivelare con certezza il contenuto dell’offerta).

Alla luce dei rilievi che precedono l’appello va respinto, restando ininfluenti ed assorbiti nella presente decisione i restanti motivi di primo grado (il cui accoglimento, in tesi, non potrebbe in ogni caso soddisfare, a fronte della rilevata infondatezza del motivo dedotto nei confronti della aggiudicataria, l’interesse finale della ricorrente alla aggiudicazione della gara).

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (rg n. 5434/2007), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000 (cinquemila/00) in favore di ciascuna parte appellata costituita, oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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